Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3355 |
1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, quali lo screening neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS. La Repubblica garantisce altresì la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e ogni altra azione volta alla piena autonomia, all'integrazione
1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce altresì che le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà costituzionali e in particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera disuguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.
1. La Repubblica promuove, attraverso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in
gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce abilitativo e riabilitativo, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per accessibilità universale la realizzazione delle condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, con particolare
1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue, nonché l'accesso a modelli educativi che promuovono il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva e delle loro famiglie.
3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti,
1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche o di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva.
2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post-lauream, sono promossi l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
1. Nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità ad
ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, nonché ad ogni altro aspetto che riguardi la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti innovativi e di ausili tecnologici atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro. 1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di canali comunicativi e linguistici, nonché di tecnologie, atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.
1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare, le iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità
1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e di contatto con il pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse anche in LIS e siano sottotitolate.
1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, attraverso l'utilizzo della LIS, di strumenti di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento adeguato.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.
1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo
le proprie competenze e in base alle proprie responsabilità, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenuti nella presente legge, predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.1. Nei territori dove insistono minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, è garantito l'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche. A tale fine le disposizioni della presente legge, con particolare riguardo all'uso della lingua dei segni, si applicano compatibilmente alla tutela già riconosciuta dalla citata legge n. 482 del 1999, nonché, con riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione Valle d'Aosta, dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.