Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4677 |
1. Al fine di accelerare il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione dei pertinenti interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 55 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita, in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione
1. Ai fini della presente legge sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione delle murature, delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili.
3. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.
1. La presente legge si applica anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui all'articolo 1 della presente legge sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni
di euro per l'anno 2018 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.