Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2493 |
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «non può risultare inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non può risultare superiore al 30 per cento»;
b) il comma 5-bis è sostituito dai seguente:
«5-bis. Il compenso annuo onnicomprensivo stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può, in nessun caso, essere superiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di
più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno»;
e) il comma 5-ter è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372,».
3. Al capo III del titolo III del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 23-quater. – (Trattamento economico massimo degli amministratori delle società quotate). – 1. La componente fissa della retribuzione annuale degli amministratori delle società quotate nei mercati regolamentati non può essere superiore all'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.
2. La componente variabile, comprensiva di ogni emolumento a qualsiasi titolo erogato, del trattamento economico onnicomprensivo annuale, non può essere superiore al 30 per cento della componente fissa annuale.
3. La somma di tutti gli altri emolumenti eventualmente erogati agli amministratori in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, non può essere superiore a un dodicesimo della componente fissa della retribuzione annuale, per ogni anno di durata della carica.
4. Gli emolumenti di cui al comma 2 non possono essere erogati in caso di risultato di esercizio negativo o di riduzione del numero dei lavoratori della società computati dalla data di inizio dell'incarico».