Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4647


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata SPADONI
Disciplina dell'esercizio della prostituzione
Presentata il 19 settembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è la prima scaturita dall'attività della piattaforma «Rousseau» che permette ai cittadini una partecipazione diretta e attiva nelle scelte promosse e adottate dal Movimento 5 Stelle nei vari livelli istituzionali. La presente proposta di legge, suggerita da Daniele Todisco, nasce infatti da una votazione on line sviluppatasi intorno a tematiche indicate dagli stessi partecipanti, che ha raggiunto il più elevato numero di adesioni nella relativa tornata a dimostrazione del fatto che non solo l'argomento in sé ma soprattutto gli aspetti apparentemente collaterali (contrasto al degrado morale, sociale, urbanistico, tutela dei diritti umani e sociali), rappresentano per i cittadini una tematica fondamentale, a differenza di quanto dimostrato dai rappresentanti parlamentari e governativi succedutisi nel corso dei decenni. La prostituzione, quindi, è un tema di interesse generale che i cittadini ritengono si debba affrontare.
      La prostituzione costituisce in Italia, come nel resto dei Paesi europei e del mondo, un fenomeno dai molteplici aspetti, sociale, culturale, economico e criminale, che, con particolare riferimento al nostro Paese, non è stato affrontato adeguatamente, giungendo così nel corso dei decenni a essere semplicemente accantonato, derubricato, per la scomodità intrinseca in termini morali ed elettorali, a tema non fondamentale, non utile da affrontare.
      Ciò nonostante, i dati sono disarmanti e appaiono ancora più preoccupanti alla luce dei recenti sviluppi in materia di flussi migratori, traffico e tratta di esseri umani.
      Il grande vulnus in termini di diritto e di diritti è rappresentato dalla normativa vigente che, con la comunemente nota legge Merlin (legge 20 febbraio 1958, n. 75), semplicemente vieta la regolamentazione della prostituzione, perseguendo l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della stessa. Cosa è accaduto dal 1958 ad oggi è visibile agli occhi di tutti: dati, spaccati e analisi offrono la possibilità di comprendere al meglio il portato di questo fenomeno, di palesare la scarsa utilità ed efficacia della normativa vigente e, al tempo stesso, di considerare le soluzioni più opportune nel rispetto di tutti.
      Innanzitutto va rilevata la coesistenza di due distinti fenomeni nella prostituzione: quello al pubblico, visibile ai più e in particolar modo nelle aree periferiche o maggiormente degradate delle nostre città; e quello privato, nascosto nelle abitazioni, occultato da finte attività commerciali, che a differenza della vulgata comune non sono riconducibili esclusivamente alla prostituzione cosiddetta di alto bordo, ovvero al meretricio volontario, svolto come una comune professione.
      Va altresì registrato l'elemento preminente che accomuna entrambe le tipologie di prostituzione oggi presenti in Italia: il grado di debolezza intrinseca, ovvero di sottomissione, sfruttamento e violenza, cui sono sottoposti i soggetti che si prostituiscono. Un aspetto che dimostra in entrambi i fenomeni un preoccupante rilievo criminale e criminogeno. Le persone, per la quasi totalità, si prostituiscono perché indotte con la forza, la coercizione, la ritorsione o l'inganno e in ogni caso soggiacciono a una condizione generale di vulnerabilità intesa in senso fisico ma anche psicologico, morale, economico, culturale e altro.
      Si tratta di vittime che vanno tutelate e salvaguardate e al tempo stesso, seppur in maniera fortemente ridotta, si può trattare di persone che vogliono svolgere un'attività professionale, autorizzata e riconosciuta ai sensi di legge. È per tutelare la grande platea delle vittime della prostituzione e per garantire il diritto di scegliere il proprio mezzo di sostentamento, purché rientri nel perimetro della legalità e liceità, che si è scelto di redigere la presente proposta di legge.
      In tale senso, quindi, il principio ispiratore della presente proposta di legge è quello di far emergere la prostituzione regolandone l'accesso e l'attività, prevedendo strumenti di contrasto estremo all'attività irregolare con il precipuo scopo di colpire duramente non solo l'offerta irregolare ma anche, e soprattutto, la domanda di prestazioni irregolari. È per questo che, a differenza della normativa vigente, una volta riconosciuta la possibilità di esercitare legalmente la prostituzione, si ritiene fondamentale provvedere a sanzionare non solo chi la induce e sfrutta al di fuori del perimetro legale, ma soprattutto di aggredirne il mercato irregolare perseguendo i soggetti che a esso intendono rivolgersi.
      Inoltre, alla luce degli sviluppi straordinari e drammatici dei flussi immigratori negli ultimi anni, provvedere all'emersione e alla regolamentazione della prostituzione significa anche consentire un maggiore e più efficace contrasto del traffico e della tratta di esseri umani.
      È fuori di dubbio che il fenomeno prostitutivo rappresenti un tema strategico sotto molti punti di vista. Secondo le più recenti stime dell'Associazione Giovanni XXIII, infatti, in Italia vi sarebbero circa 90.000 prostitute (il dato oscilla tra le 75.000 e le 120.000). Di queste circa il 70 per cento esercita in strada e quasi il 40 per cento sono minorenni. La platea dei clienti si aggira intorno a 9 milioni per un giro di affari di circa 3 miliardi e mezzo di euro all'anno, che si registra in costante crescita. Basti pensare che tra il 2007 e il 2014 il mercato illegale del sesso è cresciuto di oltre il 25 per cento.
      Circa il 60 per cento di chi si prostituisce è composto da persone straniere provenienti principalmente dall'est Europa (Albania, Bulgaria, Romania e Ucraina) e dall'Africa (Corno d'Africa, Ghana e Nigeria). Soprattutto nell'ultimo decennio si è registrato un incremento notevole delle prostitute asiatiche, in particolar modo di nazionalità cinese, che sono sfruttate principalmente al chiuso, in attività commerciali legali che servono a occultare la reale attività svolta.
      La prostituzione, così come presente oggi nel nostro Paese, mostra un rilevante aspetto economico-finanziario, con evidenti danni alla nostra economia; un aspetto delicato e preoccupante riguardante il rispetto e la tutela dei diritti umani; nonché un aspetto fortemente critico in termini di danno socio-sanitario e socio-culturale.
      L'esercizio della prostituzione è solitamente connesso a realtà di vasto e profondo degrado non solo mentale e morale ma soprattutto fisico e igienico-sanitario che espone al medesimo rischio tanto chi esercita quanto chi beneficia delle prestazioni sessuali; al pari, lo svolgimento di tali attività in ambiti di pubblico accesso rischia di peggiorare le condizioni igienico-sanitarie generali degli ambienti urbani e suburbani.
      Sul piano socio-culturale, invece, appare sempre più tangibile la deriva, anche morale, ingenerata da oltre mezzo secolo di una non disciplina della prostituzione. La figura femminile, più di quella maschile, è stata derubricata a mero oggetto di utilizzo, un involucro non troppo dissimile da quello visibile, a distanza, attraverso la schermata di un dispositivo elettronico, considerato quindi privo di emozioni, spogliato di qualsiasi diritto o volontà.
      Il fine è, quindi, quello di contrastare una forma particolarmente immorale di lavoro nero, di eliminare la riduzione di esseri umani a mera merce di scambio, di impedire il sempre più crescente ricorso alla prostituzione minorile e, al tempo stesso, di permettere a chi ne abbia l'effettiva volontà di chiedere denaro in cambio di prestazioni di natura sessuale erogate esclusivamente da se stesso, garantendone le condizioni di lavoro, quelle assistenziali e previdenziali, al pari di quelle igienico-sanitarie, permettendo al tempo stesso, attraverso il vigente sistema fiscale e tributario, di compensare quei costi socio-sanitari e socio-assistenziali che oggi ricadono sulla generalità dei contribuenti senza alcuna partecipazione da parte di quanti gestiscono il mercato della prostituzione, né da parte di quanti vi ricorrono.
      In coerenza con il duplice obiettivo fissato, da un lato tutelare le vittime della prostituzione irregolare e contrastarne il fenomeno illegale e dall'altro garantire il riconoscimento di un'attività professionale e recuperare dal suo esercizio somme utili per la spesa pubblica e il miglioramento dei servizi, nel redigere la presente proposta di legge è stata altresì posta particolare attenzione a quell'aspetto criminale che caratterizza la prostituzione. A differenza di quanto sostenuto da alcuni esponenti politici e da alcuni settori economici, la prostituzione non può essere considerata, attualmente, una professione al pari di qualsiasi altra presente nell'economia del Paese. Chi affronta la questione accomunando l'esercizio della prostituzione a quello dell'artigiano idraulico o carpentiere commette un duplice e doppiamente pericoloso errore: in primo luogo dimostra malafede o scarsezza di conoscenze in merito, in secondo luogo adotta un approccio miope e ristretto, persino troppo elementare, che non permette di guardare al complesso panorama di elementi e di aspetti che si combinano e si intersecano.
      I dati non proprio confortanti del modello tedesco dimostrano che la semplice apertura di un mercato, il mero laissez-faire, non può arginare il fenomeno criminale e illegale. Secondo dati recenti su una stima di circa 400.000 prostitute appena 44 risultano esercitare regolarmente la professione. Una volta liberalizzata, infatti, la percentuale di prostituzione emersa dall'economia sommersa è stata via via sempre minore, fermo restando che le informazioni fornite dagli organi investigativi e giudiziari confermano che continua a trattarsi di un ambito produttivo altamente proficuo per la criminalità. L'aspetto illegale e criminale, ai fini di qualsiasi analisi e approfondimento, rappresenta quindi un elemento imprescindibile dal contesto generale. La regolamentazione della prostituzione, cioè l'apertura di un mercato legale, va al contempo accompagnata a forme di contrasto della criminalità di tipo attivo, perseguendone i centri decisionali e operativi, le reti organizzative a partire dai Paesi di origine, aggredendone i flussi finanziari, e adeguando l'impianto investigativo e sanzionatorio, nonché di tipo passivo, riducendo il rischio di infiltrazioni e di manipolazioni del nuovo mercato regolare attraverso una programmazione del mercato almeno in una prima fase di passaggio dalla normativa vigente a quella nuova che si propone.
      La presente proposta di legge intende altresì innovare fortemente anche sul piano concettuale la normativa vigente parificando il soggetto che usufruisce del mercato illegale al soggetto che sfrutta, in considerazione del noto assunto keynesiano secondo cui sarebbe la domanda che crea l'offerta. L'intento, quindi, è quello di colpire il mercato illegale e criminale agendo anche sulla domanda – cosa finora mai provata da alcun legislatore o governante –, cioè sui clienti, noti anche, secondo la vulgata successiva ad alcuni fatti di cronaca, come «utilizzatori finali».
      La presente proposta di legge si compone di nove articoli. L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, la finalità del provvedimento, che è quella di disciplinare l'esercizio della prostituzione che è definito, al comma 2, quale atto volontario della persona maggiorenne di impiegare il proprio corpo a scopo di lucro attraverso atti sessuali con soggetti maggiorenni. Il comma 3 stabilisce il divieto di esercitare la prostituzione al di fuori di quanto disposto dalla legge e in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      L'articolo 2, al comma 1, dispone che non sia possibile esercitare in maniera collettiva la prostituzione, al fine di evitare il fenomeno delle cosiddette case chiuse e di uno sfruttamento de facto, come nel caso delle maman di origine nigeriana. Al comma 2 si specifica che la sede presso cui si esercita la prostituzione deve essere di piena disponibilità dell'esercente oppure del cliente, in assenza di soggetti minorenni, in virtù di un'autorizzazione rilasciata dall'organo competente. Fatte salve queste indicazioni, la prostituzione deve essere esercitata, oltre che individualmente come richiamato precedentemente, in forma volontaria, autonoma e indipendente. Il comma 3 esclude la punibilità del proprietario o del locatario dell'immobile concesso in affitto, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato alla persona maggiorenne che intende prostituirsi, purché vi sia regolare contratto e il corrispettivo di locazione non sia determinato in relazione all'attività di meretricio.
      Al fine di meglio adeguare l'apertura di un mercato regolare all'attività della prostituzione, l'articolo 3 dispone la pianificazione del numero di autorizzazioni da concedere in maniera progressiva annualmente: da 1.000 a 2.000 nell'anno di entrata in vigore della legge; da 2.000 a 3.000 nel primo anno successivo; da 500 a 1.000 per il secondo e per il terzo anno successivi. I commi 3 e 4 stabiliscono l'istituzione per ciascuna regione e provincia autonoma dell'ufficio e del registro per l'esercizio della prostituzione con il fine, rispettivamente, di autorizzare le richieste di svolgimento dell'attività e di raccogliere e monitorare i dati degli esercenti e l'attività stessa svolta sul territorio.
      L'autorizzazione rilasciata dagli uffici si differenzia, ai sensi degli articoli 4 e 5, in base alla cittadinanza del richiedente. I dati raccolti dalle associazioni impegnate e dagli organi investigativi e giudiziari mostrano due aspetti importanti: primo, storicamente il numero maggiore di prostitute proviene da zone non europee (Africa, Asia e America latina); secondo, nel corso degli ultimi anni è andato via via crescendo il numero di prostitute provenienti da Stati dell'est membri dell'Unione europea o da Paesi limitrofi, che, beneficiando della permeabilità dei confini o di accordi bilaterali, sono fatte entrare facilmente nel nostro Paese. In considerazione di ciò si è ritenuto utile individuare procedure e requisiti differenti per i cittadini di nazionalità italiana (articolo 4) e per quelli non italiani dell'Unione europea e di Stati non appartenenti all'Unione (articolo 5). Il cittadino italiano che intende esercitare la prostituzione deve richiedere l'autorizzazione presso una sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presente nel territorio regionale o della provincia autonoma, corredando la richiesta di un documento d'identità e di un certificato di idoneità psicologica dell'autorità sanitaria territorialmente competente che attesti l'effettiva volontà di esercitare la professione e deve effettuare il versamento di una somma pari a 1.500 euro.
      Il comma 2 specifica che le autorizzazioni hanno durata di nove mesi e possono essere rinnovate su richiesta dell'esercente.
      L'articolo 5 dispone per i cittadini non italiani dell'Unione europea e per quelli di Stati non appartenenti all'Unione si applicano le medesime modalità di richiesta di autorizzazione previste per i cittadini italiani ma con un passaggio preliminare che consta di una comunicazione della volontà di esercitare la prostituzione, corredata di un documento d'identità, al competente ufficio regionale o della provincia autonoma che rilascia un nulla osta della durata di tre mesi. Ricevuto il nulla osta i soggetti interessati possono presentare la richiesta di autorizzazione.
      L'articolo 6 interviene in materia di regime fiscale, assicurativo e previdenziale demandando a un decreto interministeriale l'individuazione del regime e delle relative modalità da applicare ai soggetti esercenti la prostituzione.
      L'articolo 7 e l'articolo 8 intervengono sull'impianto sanzionatorio in funzione dell'obiettivo esposto di contrastare attivamente la prostituzione irregolare sia sul piano dell'offerta sia su quello della domanda. Si prevede l'innalzamento delle misure detentive e pecuniarie a carico di chi induce, sfrutta o organizza la prostituzione altrui, o viola la legge, andando a colpire – in misura ridotta – anche il soggetto che si prostituisce senza autorizzazione o in violazione della legge. Le medesime pene sono previste anche per il soggetto che si rivolge alla prostituzione irregolare.
      L'articolo 8, in particolare, inasprisce le pene in materia di prostituzione, di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico.
      Infine, l'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome, con la collaborazione più ampia di enti locali e associazioni e organizzazioni impegnate nel settore, promuovano interventi a sostegno dei soggetti che intendono uscire dal giro della prostituzione garantendo le massime assistenza e protezione sociale e psicologica nonché piani di reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi sono inoltre accompagnati da piani di formazione degli operatori pubblici interessati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. La presente legge ha come finalità la disciplina dell'esercizio della prostituzione, nonché la riduzione del danno sanitario e sociale e la tutela della collettività in relazione a tale esercizio, compresi i soggetti che esercitano volontariamente e legalmente la prostituzione nonché i soggetti che sono vittime di sfruttamento, induzione e reclutamento contro la loro volontà, in accoglimento dei princìpi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n.77, che condanna ogni forma di violenza sulle donne e riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
      2. L'esercizio della prostituzione è l'atto volontario della persona maggiorenne di utilizzare il proprio corpo a scopo di guadagno attraverso il compimento di atti sessuali con persone maggiorenni.
      3. L'esercizio della prostituzione è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È altresì vietato l'esercizio della prostituzione nelle condizioni non espressamente previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Esercizio della prostituzione).

      1. La prostituzione è svolta solo ed esclusivamente quale esercizio in forma individuale.
      2. L'esercizio della prostituzione è ammesso presso la sede del cliente o presso una sede privata di cui l'esercente ha piena

disponibilità, a norma di legge, e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

          a) la prostituzione è esercitata in forma volontaria, autonoma e indipendente, nonché individualmente;

          b) nella sede in uso è vietata la presenza, anche occasionale, di soggetti minorenni;

          c) la sede in uso rientra nelle condizioni espressamente previste dalla presente legge;

          d) nella sede in uso è esposta l'ultima autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dall'organo competente ai sensi della presente legge.

      3. Non è punibile il proprietario o il locatario dell'immobile che, con regolare contratto, lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato al maggiorenne che vi esercita l'attività di prostituzione nelle forme indicate dalla presente legge, a condizione che il corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio della prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.

Art. 3.
(Autorizzazioni, dislocazioni, ufficio e registro regionali e delle province autonome per l'esercizio della prostituzione).

      1. Il numero di esercenti l'attività di prostituzione è definito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato con delega per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto stabilisce le quote annuali di autorizzazione all'esercizio della prostituzione per i cittadini non italiani dell'Unione europea e per

i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione.
      2. Le quote annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1 sono definite nel modo seguente:

          a) per l'anno di entrata in vigore della presente legge: da mille a duemila;

          b) per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da duemila a tremila;

          c) per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da cinquecento a mille;

          d) a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da cinquecento a mille.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, individuano e attivano all'interno delle proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'ufficio regionale o provinciale per l'esercizio della prostituzione, di seguito denominato «ufficio», e il relativo responsabile regionale o della provincia autonoma, di seguito denominato «responsabile». L'ufficio verifica, al fine di approvare le richieste di autorizzazione presentate da cittadini di Stati non italiani dell'Unione europea e da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, ai sensi dell'articolo 5, la correttezza e la completezza della documentazione presentata dal soggetto interessato.
      4. Presso ciascun ufficio è istituito il registro regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio dell'attività di prostituzione, di seguito denominato «registro», al fine del monitoraggio dell'esercizio della prostituzione. Il registro contiene i nominativi e i dati richiesti ai soggetti esercenti la prostituzione ai sensi della presente legge.

Art. 4.
(Autorizzazione all'esercizio
della prostituzione per i cittadini italiani).

      1. Per l'avvio dell'esercizio della prostituzione ai sensi della presente legge i cittadini italiani devono:

          a) chiedere l'autorizzazione presso una qualunque sede delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale o della provincia autonoma, comunicando la volontà di esercitare la prostituzione e l'indirizzo della sede individuata per tale esercizio;

          b) corredare la richiesta di un documento che attesti l'identità del soggetto nonché di un certificato che attesti il buono stato di salute e l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili e l'idoneità psicologica rilasciati dall'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la quale, verificando l'assenza di situazioni di debolezza o vulnerabilità psicologiche, oltre che di costrizione, attesti l'effettiva volontà personale a esercitare la prostituzione;

          c) effettuare un versamento di 1.500 euro sul conto corrente intestato alla tesoreria regionale o della provincia autonoma competente.

      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una validità di nove mesi dalla data del rilascio. Entro trenta giorni della data di scadenza della validità dell'autorizzazione, il soggetto interessato deve rinnovare la richiesta di autorizzazione con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 5.
(Autorizzazione all'esercizio della prostituzione per i cittadini non italiani dell'Unione europea e di Stati non appartenenti all'Unione).

      1. I cittadini non italiani dell'Unione europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione che intendono esercitare la prostituzione ai sensi dell'articolo 2 devono

comunicare la propria intenzione di esercitare la prostituzione presso l'ufficio competente, corredando la comunicazione con un documento valido ai fini del riconoscimento della loro identità.
      2. Il responsabile rilascia il documento di nulla osta, della validità di tre mesi dalla data del rilascio, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1.
      3. Successivamente al rilascio del nulla osta di cui al comma 2, i soggetti interessati:

          a) presentano richiesta di autorizzazione ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4;

          b) corredano, ove necessario, la richiesta con il permesso di soggiorno esclusivamente per motivi di lavoro in corso di validità

          c) corredano la richiesta con il nulla osta in corso di validità rilasciato dal responsabile.

      4. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6.
(Regime fiscale, assicurativo
e previdenziale).

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il regime fiscale, assicurativo e previdenziale da applicare ai soggetti esercenti la prostituzione, stabilendo le relative modalità.

Art. 7.
(Sanzioni e circostanze aggravanti).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 600-sexies è inserito il seguente:

          «Art. 600-sexies.1. – (Ulteriori circostante aggravanti). – Le pene per i reati di

cui agli articoli 600-bis e 600-ter, sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

              a) approfittando della situazione d'inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

              b) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

              c) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da un soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o di relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

              d) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

              e) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

              f) nei confronti di tre o più persone»;

          b) dopo l'articolo 600-octies sono inseriti i seguenti:

          «Art. 600-novies. — (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

          Art. 600-decies. — (Reclutamento, induzione o sfruttamento della prostituzione, ricorso alla prostituzione ed esercizio irregolare della prostituzione). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

          a) recluta o induce alla prostituzione;

          b) sfrutta, gestisce, organizza controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

          c) ha la proprietà, la comproprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

          La medesima pena di cui al primo comma si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei medesimi locali.

          La medesima pena di cui al primo comma si applica, aumentata di un terzo, a chi ricorre alle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero a chi ricorre alle prestazioni sessuali di soggetti che pur esercitando la prostituzione presso dimore private violano la legislazione vigente in materia di esercizio della prostituzione.

          Chi esercita la prostituzione in una dimora privata senza possedere la necessaria autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero senza essere iscritto nel registro regionale o della provincia autonoma per l'esercizio della prostituzione è punito con la multa da euro 5.000 a euro 10.000»;

          c) all'articolo 734-bis, dopo la parola: «609-octies,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600-novies e 600-decies».

      2. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-novies e 600-decies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»;

          b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

Art. 8.
(Prostituzione e pornografia minorile,
detenzione di materiale pedopornografico).

      1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 600-bis(Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sette a quattordici anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque:

              1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

              2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae altrimenti profitto.

          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di un'altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

          Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa aggravante.

          Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

      2. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

          «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;

          b) al quarto comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

          c) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici l'autore non può invocare a propria discolpa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

      3. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».

Art. 9.
(Misure per la prevenzione della prostituzione e per il reinserimento sociale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale e di organizzazioni del volontariato, promuovono interventi diretti a favorire la partecipazione di coloro che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché interventi di formazione degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione, prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso alla prostituzione, con particolare attenzione ai giovani di età inferiore a diciotto anni.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui al comma 1, svolgono una campagna sui servizi presenti nel rispettivo territorio riguardanti la prevenzione, la cura e la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili.
      3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato con delega per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Le somme rivenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 sono assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali e sono utilizzate per le attività di cui al presente articolo.
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