Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4681 |
1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Controllo della fauna selvatica). – 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.
3. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti gestori delle aree protette. Tale attività di controllo non rientra nella fattispecie di esercizio venatorio di cui all'articolo 12, comma 2, e le regioni ne disciplinano, in ogni caso, lo svolgimento con i tempi, i modi e i mezzi e nei luoghi che ritengono opportuni.
4. Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle elencate nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, è esercitato selettivamente, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone, a esclusione delle specie elencate nel citato allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'Istituto.5. Le attività di cattura e di abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
6. Le regioni, con proprio atto, possono, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi e purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, individuando anche il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.
7. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati dal presente articolo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio».