Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4508


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
PREZIOSI, ARLOTTI, CARRESCIA, AMATO, RIBAUDO, CAPONE, COVA, RUBINATO, VENITTELLI, CASELLATO, SENALDI, RICHETTI, BERGONZI, ZANIN, PAOLO ROSSI, PRINA
Modifiche all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum deliberativi e di indirizzo
Presentata il 24 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge costituzionale sottoposto – con esito negativo – al referendum del 4 dicembre scorso conteneva, tra le altre, alcune disposizioni finalizzate a dare maggiore forza agli istituti di democrazia diretta. In particolare:

          1) si triplicava (da 50.000 a 150.000 elettori) il numero delle firme necessarie per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nel contempo demandando ai Regolamenti parlamentari l'individuazione di tempi, forme e limiti necessari per garantire la discussione e la deliberazione conclusiva su tali proposte;

          2) si demandava a una legge costituzionale l'individuazione di condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.

      La presente proposta di legge costituzionale rilancia l'attenzione su queste problematiche, con l'obiettivo di indurre una riflessione del Parlamento sulla necessità di rafforzare e di rinnovare gli istituti di democrazia diretta in un'epoca, come quella contemporanea, contrassegnata dalla disintermediazione. Il maggior elemento di novità della proposta di legge costituzionale risiede forse nel tentativo di creare bilanciamenti e interazioni tra i nuovi istituti di democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, dando voce a entrambe in maniera equilibrata e dialettica.
      Tre semplici e brevi modificazioni intervengono sull'articolo 71 della Costituzione,

introducendovi due soglie – notevolmente più ampie rispetto a quella attuale di 50.000 elettori – con riguardo al numero delle firme necessarie per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, cui conseguono effetti diversi:

          1) se la proposta di legge è sottoscritta da 150.000 elettori (come già nel disegno di legge di riforma costituzionale sottoposto a referendum), questi hanno diritto che il Parlamento si pronunci in tempi certi. A tale fine, si introduce l'istituto (presente in altri ordinamenti, come quello spagnolo) della presa in considerazione della proposta di legge entro sessanta giorni dalla sua assegnazione. Se la Commissione parlamentare competente per materia delibera la presa in considerazione, ha due mesi di tempo per concludere l'esame in sede referente: è lo stesso termine previsto dall'articolo 44, comma 1, del Regolamento del Senato per l'esame in sede referente (e redigente) e dall'articolo 81 del Regolamento della Camera per l'esame dei progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La presa in considerazione consente un'assunzione di responsabilità da parte delle Commissioni, che possono decidere di non dare seguito alle proposte di legge d'iniziativa popolare; se esprimono invece la volontà di esaminarle, si obbligano a svolgere l'esame nei tempi congrui già oggi previsti dai Regolamenti parlamentari, di cui si sancisce la perentorietà con la loro individuazione direttamente nel testo della Costituzione. Se la Commissione delibera in senso contrario alla proposta di legge se ne dà comunicazione ai promotori;

      2) se la proposta di legge è sottoscritta da 500.000 elettori (lo stesso numero oggi necessario per promuovere il referendum abrogativo), sul mancato esame nel termine previsto o sull'approvazione della proposta di legge con la modifica dei princìpi fondamentali, si può avanzare la richiesta – sempre da parte di 500.000 elettori – dell'indizione di un referendum deliberativo sul testo iniziale della proposta di legge. Al referendum deliberativo si applicano i limiti di ammissibilità e di validità previsti per il referendum abrogativo; spetta alla legge determinare le modalità di attuazione di questa inedita (per l'Italia) tipologia di consultazione referendaria.

      Il raggiungimento della prima o della seconda soglia dà dunque vita a procedimenti diversi:

          1) raccogliendo 150.000 firme, i promotori dell'iniziativa popolare hanno diritto a una decisione in tempi certi;

          2) raccogliendo 500.000 firme essi acquisiscono anche il diritto a una decisione degli elettori, in caso di inerzia o di sostanziali modifiche in Parlamento.

      L'introduzione del referendum deliberativo su un testo previamente sottoposto all'esame del Parlamento, rispetto alle altre (più indeterminate) soluzioni ipotizzate anche dal disegno di legge costituzionale (referendum propositivi e di indirizzo), sembra offrire maggiori garanzie, bilanciamenti e interazioni tra i nuovi istituti di democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, per la quale la nuova disciplina costituisce comunque un pungolo importante. Inoltre, con il referendum deliberativo i cittadini si ergono a legislatori e non si limitano a proporre, indirizzare o ad essere consultati.
      L'ampio, più indeterminato ma comunque importante campo dei referendum consultivi di indirizzo è demandato, dalla presente proposta di legge costituzionale, a una legge costituzionale che dovrà disciplinarne l'indizione, le modalità di svolgimento e gli effetti.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione parlamentare competente per materia deve deliberare la presa in considerazione della proposta di legge entro sessanta giorni dalla assegnazione. In caso di deliberazione favorevole, la Commissione conclude l'esame referente entro due mesi. Della deliberazione contraria è data notizia ai promotori».

Art. 2.

      1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Quando la proposta di legge d'iniziativa popolare è sottoscritta da cinquecentomila elettori, il Parlamento delibera in via definitiva entro dodici mesi dalla presentazione. Se il Parlamento non conclude l'esame nel termine previsto o se approva la proposta di legge modificandone i princìpi fondamentali, cinquecentomila elettori possono chiedere l'indizione di un referendum deliberativo sulla proposta di legge iniziale. Al referendum deliberativo si applicano i limiti di ammissibilità e di validità previsti per il referendum abrogativo. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
      Con legge costituzionale il Parlamento disciplina l'indizione di referendum consultivi di indirizzo in materie di pubblico interesse».

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