Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4546 |
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Garante».
2. Il Garante è un organo monocratico, dura in carica cinque anni ed è nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
3. Il Garante è scelto tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nel settore dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante può avvalersi di personale del Ministero della giustizia.
1. Il Garante esercita, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica l'adeguata distribuzione sul territorio, l'operatività e l'effettiva fruibilità di strutture incaricate dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti;
b) promuove l'istituzione di un servizio di assistenza gratuita che preveda la presenza di tutori per accompagnare la vittima e i suoi familiari nell'iter burocratico e giudiziario, anche mediante assistenza psicologica e legale;
c) assume le iniziative per garantire alla vittima e ai suoi familiari una corretta e completa informazione in merito ai loro diritti;
d) effettua segnalazioni al Ministro della giustizia in caso di ritardi, rinvii o procedure incompatibili o gravemente lesive della vittima e dei suoi familiari.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.