Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4690 |
1) acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione, attività che non è qualificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1;
2) acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell'oro così ottenuto in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette eccetera); tali operazioni, esercitate in via professionale e non occasionalmente, sono riconducibili, per gli aspetti sia soggettivi che oggettivi, alle disposizioni contenute nella citata legge n. 7 del 2000.
Nel primo caso non è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, mentre nel secondo caso essa è necessaria.
La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico
1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
4) l'annotazione del prezzo pattuito.
Considerando che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto, ad esempio, a fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e di controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale, sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.
Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell'oro usato si rendono dunque necessarie norme volte a qualificare professionalmente l'attività dei compro oro.
1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano, altresì, a chi rivende o acquista i materiali ivi previsti, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non sono inoltre autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.
4. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
5. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una
a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «compresi rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;
b) al secondo e al quarto comma, le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma»;
c) al quinto comma, le parole: «degli oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma».
1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, compresi rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Agli operatori di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti.
2. Gli operatori di cui all'articolo 2 sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il cliente possa controllare il piatto prima e
1. Al capo I del titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 3-bis. – (Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi). — 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA e codice fiscale;
c) luogo, data e ora dell'acquisto;
d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della sua qualità e del suo valore al momento dell'acquisto;
e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;
f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.
2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per le successive fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.
2. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi d'oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'Istituto nazionale di statistica, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.