Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2723 |
1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro irregolare, di assicurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione dei lavoratori e di eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza costituisce parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi dell'articolo 1886 del codice civile e di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e ai relativi decreti di attuazione, e concorre al sistema di solidarietà complessivo delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori
1. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
b) beneficiario: qualunque soggetto che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne ottiene i benefìci;
c) soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro: i beneficiari ai sensi della lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del contributo economico riferito al reddito di cittadinanza, tra cui in particolare i soggetti disoccupati, inoccupati, occupati con lavoro saltuario o retribuzione insufficiente, titolari di trattamenti di cassa integrazione guadagni o di sostegno del reddito, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che non abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione;
d) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e) sistema informatico nazionale per l'impiego: la banca dati delle politiche attive e passive, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) fascicolo personale elettronico del cittadino: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalle pubbliche amministrazioni e dalle strutture riconosciute dalle pubbliche amministrazioni o operanti in rapporto di convenzione con esse, aventi ad oggetto: i dati anagrafici, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, del cassetto fiscale di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2013, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 luglio 2013, e del cassetto previdenziale predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) libretto formativo elettronico del cittadino: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e del sistema informatico nazionale per l'impiego, di cui alla lettera e) del presente comma;
h) soglia di rischio di povertà: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito del quadro comune per l'elaborazione di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, al disotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.
i) reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza: il reddito netto medio mensile
derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, alla data della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; sono esclusi dal computo del reddito familiare gli importi percepiti a titolo di trattamento pensionistico di invalidità o di borsa di studio o altra forma di sostegno del diritto allo studio;l) nucleo familiare: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare secondo il certificato dello stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per i componenti del nucleo familiare maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, si applica l'articolo 4, comma 3, salvo che siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applicano le disposizioni in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
m) Fondo per il reddito di cittadinanza: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge;
n) bilancio di competenze: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere
la riflessione e l'auto-riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del percorso formativo e lavorativo personale;o) registro nazionale elettronico delle qualifiche: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale e europeo, compilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione delle qualifiche in formato elettronico, aggiornare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la redazione del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) salario minimo orario garantito: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q) tessera sanitaria nazionale: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche mediante integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, determinato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui, pari a euro 780 mensili.
2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche mediante integrazione, di un reddito annuo netto, calcolato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza modificata dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono o prevedono di percepire nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda un reddito annuo netto inferiore a euro 9.360, corrispondente a un reddito medio mensile netto inferiore a euro 780, ovvero appartengono a un nucleo familiare il cui reddito familiare, riferito al successivo periodo di dodici mesi, è inferiore ai valori della soglia di povertà relativa indicati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, e sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) soggetti in possesso della cittadinanza di Stati esteri che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
2. Non hanno diritto al reddito di cittadinanza i soggetti che si trovano in stato di detenzione, per tutta la durata della pena.
3. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo
1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e della realizzazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, si applicano le seguenti disposizioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata ai sensi dell'articolo 6 e del
sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e, previo accordo con le regioni, interviene per regolarne le attività; previo accordo con le regioni, stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di parametri nazionali uniformi, e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego e con i comuni e d'intesa con i Ministeri competenti per materia, favoriscono le politiche attive del lavoro nonché la formazione di nuove imprese attraverso lo scambio di buone pratiche, e incentivano a tal fine iniziative tra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra i fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto dei parametri qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari della presente legge e alimentano le banche di dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive, nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 2, per programmare l'offerta formativa
e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 12;c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale, con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni, attraverso i propri servizi, verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni alimentano la stessa struttura informativa centralizzata, le banche di dati e il sistema informatico nazionale, per i fini di cui alla presente legge, con i dati anagrafici dei soggetti residenti e domiciliati nel loro territorio e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e, nel caso di esito positivo, inviano all'INPS, attraverso la struttura informativa centralizzata, il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'aggiornamento del libretto formativo digitale del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego, attraverso la struttura informativa centralizzata, registrano nel sistema informatico
nazionale per l'impiego la scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili relativamente al collocamento mirato dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rimuovono gli ostacoli che impediscono il pieno accesso dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e di controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, provvede all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide con i centri per l'impiego, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi da esso gestiti;
f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle loro competenze, alimentano con i dati in loro possesso la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego;
h) l'INPS e le aziende sanitarie locali effettuano controlli, nell'ambito delle rispettive competenze, nei riguardi dei percettori di assegni di invalidità e del reddito di cittadinanza, per verificare la sussistenza dello stato di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati per l'attuazione di interventi di politica attiva o per attività di intermediazione
del lavoro sono obbligati a conferire le informazioni relative ai posti di lavoro vacanti e a registrare i dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, alimentano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi al portfolio e alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici per i fini previsti dall'articolo 18, comma 7;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute ai sensi della normativa vigente sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'alimentazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e a rendere accessibili tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego i dati riguardanti la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e la certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite da parte di tutti i soggetti iscritti, anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, al fine dell'alimentazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, registrano e rendono accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati riguardanti la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e la certificazione delle competenze e dei titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti, anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
o) le aziende sanitarie locali inseriscono nel fascicolo personale elettronico del cittadino i dati sanitari relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità.
2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio, attraverso lo scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei
sistemi di istruzione e formazione e collabora con il medesimo Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni alla programmazione dell'offerta formativa nazionale, garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo. Monitora e valuta le iniziative formative, avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali, e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto sull'occupazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti e dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
1. Le strutture di cui all'articolo 5, in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche di dati al fine di: favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione delle qualifiche in forma elettronica; realizzare il libretto formativo del cittadino in forma elettronica; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; progettare l'integrazione del libretto formativo del cittadino, quale raccolta dei dati riguardanti l'istruzione, la formazione e il lavoro del cittadino ad uso delle pubbliche amministrazioni, nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema di rilevazione uniforme in tutto il territorio nazionale, utile per tutti gli operatori nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica immediata dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e di formazione e dagli interventi promossi dalle pubbliche amministrazioni; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche di dati degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge, comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'ISEE, certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi alla proprietà di beni immobili, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i centri di formazione accreditati condividono, attraverso la struttura informativa centralizzata, tutti i dati utili all'attuazione della presente legge, compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.1. Il soggetto interessato all'accesso ai benefìci di cui alla presente legge presenta la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione relativa all'ISEE;
b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi percepibili nei successivi dodici mesi da parte del soggetto richiedente e di tutti i componenti
del nucleo familiare di appartenenza, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 5;c) la documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. La sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 è accertata dalle strutture preposte di cui all'articolo 5, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
3. Le strutture preposte alla ricezione della domanda, di cui all'articolo 5, possono chiedere ulteriore documentazione, compresa quella relativa ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi percepibili nei successivi dodici mesi da parte del soggetto richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
4. Il soggetto interessato all'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
5. Nei siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della domanda.
6. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda, il centro per l'impiego che l'ha ricevuta, tramite la consultazione delle banche di dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e, in caso di accoglimento della domanda, trasmette all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
1. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario
si trova in una delle condizioni previste all'articolo 4. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge. 1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve dichiarare immediata disponibilità al lavoro in caso di comunicazione da parte dei centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro non sono tenuti al rispetto di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Il beneficiario deve intraprendere, entro sette giorni dalla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, di cui all'articolo 10.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare agli enti preposti, entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 5, qualunque variazione della situazione reddituale, patrimoniale e lavorativa propria e dei componenti del nucleo familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o la modifica dell'importo del reddito di cittadinanza spettante. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
4. In coerenza con il proprio profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio
1. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale nell'agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, è assegnata a giovani agricoltori, come definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
5. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e lo sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
6. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale Fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 2, 3 e 5 prestando agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il Fondo di cui al primo periodo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 5.
7. Le agenzie, iscritte nell'Albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico del soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza da parte del centro per l'impiego.
8. Le agenzie di cui al comma 7 e tutte le agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ancorché escluse dalla possibilità di prendere
1. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) dichiarare la propria disponibilità al lavoro ai centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi presso il sistema informatico nazionale per l'impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese, anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui all'articolo 10, comma 10, nella quale possono essere inseriti i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro
inviate e ai colloqui di lavoro effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;f) recarsi, almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego competente;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi sono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e con attinenza alle competenze certificate.
1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite
il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nel corso dell'anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificati, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all'articolo 10;
b) la retribuzione oraria è maggiore o eguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo lordo di 3.000 euro. La retribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e dalle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;
c) fatta salva diversa volontà espressa dal richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo non superiore a ottanta minuti.
3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefìci di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato alcuna proposta di lavoro.
4. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle
1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni erogate dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
1. Per i fini di cui all'articolo 1 e per l'omogenea applicazione delle disposizioni della presente legge in tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi
integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo e di buoni pasto;
b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefìci offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di tariffe sociali per i beneficiari delle disposizioni della presente legge.
1. Al fine di promuovere l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o deposito a risparmio o su carta prepagata.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici e il contrasto dell'evasione fiscale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato
del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 2 utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata. 1. Nei casi di dichiarazione mendace e di accertata illegittima fruizione del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento. Al responsabile del procedimento che non ottempera alle disposizioni del primo periodo si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e non spettano indennità di risultato.
2. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato all'accertamento tributario nei confronti del richiedente. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi risultanti dai rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
3. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto al rimborso delle somme percepite a tale titolo fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
4. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefìci previsti dalla presente legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
a) le sanzioni a carico del personale di livello dirigenziale responsabile della gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai controlli eseguiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) le sanzioni amministrative a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3;
c) le sanzioni a carico del personale dirigente degli uffici competenti, nei casi di mancata osservanza dei termini previsti dall'articolo 7, comma 6;
d) i meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali competenti per la gestione dei procedimenti di cui alla presente legge, nei casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera c), dall'articolo 9, comma 5, dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 15.
1. In attuazione dei princìpi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dall'articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario garantito, applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi compreso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico nei casi di ricorso ai contratti di lavoro a progetto di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e, in ogni caso, ai lavoratori di tutte le categorie e i settori produttivi per cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.
a) fissazione del valore del salario minimo orario, per l'anno 2015, nella misura lorda di 9 euro, con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;
b) previsione di un meccanismo automatico di incremento del salario minimo orario dal 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT;
c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore al salario minimo orario;
d) per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta ai sensi del presente articolo, fatte salve le condizioni di maggior favore, applicazione del salario minimo orario al livello retributivo inferiore con riparametrazione dei salari per i livelli superiori fino ai successivi rinnovi contrattuali;
e) esclusione dal computo del salario minimo orario delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi di spese spettanti al lavoratore per il lavoro in sedi distaccate;
f) divieto di computare nella determinazione del salario minimo orario gli emolumenti di carattere non monetario percepiti dal lavoratore;
g) divieto di qualunque impiego del salario minimo orario nell'interesse del datore di lavoro e previsione della nullità di ogni patto contrario;
h) impignorabilità del salario minimo orario;
i) divieto di fissare minimi salariali inferiori al salario minimo orario nell'ambito della contrattazione collettiva;
l) estensione delle disposizioni relative al salario minimo orario ai soggetti che effettuano tirocinio presso studi professionali
al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione;m) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 5.000 a euro 15.000 a carico del datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quello derivante dall'applicazione del salario minimo orario;
n) modifica dell'articolo 646 del codice penale con la previsione dell'aumento della pena prevista sino alla metà, nel caso in cui il reato sia commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme in materia di salario minimo orario.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la quota destinata alle vincite è determinata in misura non inferiore al 70 per cento delle somme giocate.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) devono ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: non più di due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario dell'ASL, ASO, AOU o IRCCS esclusivamente per necessità aziendali. È vietato il trasporto da e verso i luoghi di residenza
degli utilizzatori autorizzati e i luoghi nei quali non si svolgano attività istituzionali;b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL aventi circoscrizione provinciale è autorizzata la dotazione di un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate dal personale dell'ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
5. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo destinato alle finalità di cui alla presente legge.
6. Qualora l'automobile di servizio sia utilizzata in difformità da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri, aumentati del 300 per cento, sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso, ferme restando eventuali responsabilità civili, penali e amministrative.
7. Entro il termine indicato al comma 4, alinea, le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. La rilevazione e il controllo dei dati registrati sono effettuati almeno una volta all'anno da società terze specializzate, individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati della rilevazione devono essere pubblicati, entro un mese dalla loro comunicazione, nel sito internet istituzionale dell'ASL, ASO, AOU o IRCCS. Ferme restando eventuali responsabilità civili, penali e amministrative, in caso di omissione della rilevazione, il direttore generale decade dalla carica decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per l'esecuzione della rilevazione stessa. In caso di mancata pubblicazione dei risultati della
rilevazione nel termine prescritto, al
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema di contribuzione in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2015, con riferimento alla gestione 2014»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti sono versati nel Fondo per il reddito di cittadinanza. Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso; le risorse in esso esistenti sono versate nel Fondo per il reddito di cittadinanza».
17. Gli enti pubblici non economici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soppressi il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle autorità portuali, degli enti parco, degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica e degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo. Sono
altresì esclusi dalla soppressione gli altri enti di particolare rilievo individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di sua competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato cessano alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente e non possono essere rinnovati né prorogati. a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati determinano l'ammontare delle quote previste dal comma 1 in misura tale che esse non superino l'importo lordo di euro 5.000»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo mensile di euro 3.500, da erogare esclusivamente sulla base degli effettivi giorni di presenza del membro del Parlamento per ogni mese alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
20. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.
1-bis. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone è determinato in 20.000 euro per chilometro quadrato».
21. A decorrere dal 1 gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo
Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilità uniformemente nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratta.a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».
23. A decorrere dal 1 gennaio 2015, in caso di mancato inizio delle attività oggetto della concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi si applica al titolare della concessione, per ogni anno di ritardo, la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.
24. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».
25. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96
per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
26. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 24 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
27. Le modifiche introdotte dai commi 24 e 25 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, adotta piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa relativa agli immobili in uso governativo e agli immobili condotti in locazione dallo Stato, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati, in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui.
29. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
a) fino a sei volte il minimo: 0,1 per cento;
b) per la quota eccedente sei volte il minimo e fino a undici volte il minimo: 2,5 per cento;
c) per la quota eccedente undici volte il minimo e fino a quindici volte il minimo: 5 per cento;
d) per la quota eccedente quindici volte il minimo e fino a venti volte il minimo: 10 per cento;
e) per la quota eccedente venti volte il minimo e fino a venticinque volte il minimo: 15 per cento;
f) per la quota eccedente venticinque volte il minimo e fino a trentuno volte il minimo: 20 per cento;
g) per la quota eccedente trentuno volte il minimo e fino a trentanove volte il minimo: 25 per cento;
h) per la quota eccedente trentanove volte il minimo e fino a cinquanta volte il minimo: 30 per cento;
i) per la quota eccedente cinquanta volte il minimo: 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, fornisce a tutti gli enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà in proporzione ai trattamenti erogati. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».
35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati del 50 per cento e, in ogni caso, non possono eccedere un importo pari a
tre volte il trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS.Allegato 1
(Articolo 3, comma 2)
Scala OCSE modificata (Relazione annuale ISTAT 2014) |
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Allegato 2
(Articolo 3, comma 4)
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 Rdc)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei dodici mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (calcolato secondo l'allegato 1)
Allegato 3
(Articolo 3, comma 7)
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra Rb Rc ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra Rb Rc Rs ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es = Extra-reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extra-reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, al componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non spetta alcun reddito di cittadinanza.