Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2723


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PESCO, VILLAROSA, AGOSTINELLI, ALBERTI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, ZOLEZZI
Istituzione e disciplina del reddito di cittadinanza, nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario
Presentata il 14 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nessuno deve rimanere indietro! Attualmente in Italia sono troppe le persone e le famiglie che dispongono di un reddito che non permette di vivere con dignità. La mancanza di lavoro e di occupazione ne è la causa principale. Bisogna agire sui redditi e sul lavoro. Lo Stato e soprattutto i cittadini non possono restare inermi.
      La crisi mondiale in atto non è contingente, ma sistemica e strutturale. È un punto di non ritorno con cui il capitalismo globale deve fare i conti. Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i cosiddetti poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d'acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse del sistema economico attuale.
      È necessario agire subito con un cambio di rotta e mettere al centro dell'azione politica il benessere del cittadino, riconoscendone innanzitutto i diritti di base: avere la possibilità e gli strumenti necessari per vivere una vita dignitosa, il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione e alla cultura.
      Abbiamo messo da parte i diritti dell'uomo per fare posto al consumismo sempre più estremo. È necessario rivedere tutto, partendo dall'istruzione. Ormai la scuola non è più vincolata tanto alla cultura quanto al prodotto interno lordo (PIL), in quanto si studia per cercare lavoro, si lavora per produrre, si producono beni, spesso non necessari e inutili, in eccesso rispetto alle reali necessità del mercato, per aumentare il valore del PIL.
      Dobbiamo rivedere il concetto stesso di lavoro. Perché lavoriamo? Lavoriamo per offrire beni e servizi alla società. Lavoriamo per essere retribuiti e garantirci gli stessi beni e servizi che la società ci offre. Lavoriamo per assicurarci un guadagno grazie alla formazione scolastica e alle competenze acquisite negli anni, dall'artista all'operaio, dall'insegnante al dirigente. Lavoriamo non per far crescere l'indice di produttività, ma per far crescere il benessere, per vivere una vita dignitosa e felice.
      Occorre prendere coscienza che, con le misure adottate dall'attuale classe politica, mai più ci sarà lavoro stabile e garantito per tutti. La conseguenza di tutto ciò è una progressiva e irreversibile esclusione di tanti dal tessuto sociale e dunque un impoverimento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità, il cui contraltare è un aumento dell'insicurezza e del rischio sociale e della violenza urbana, fonti di rabbia e di arroccamento individuale di alcuni privilegiati nelle proprie posizioni acquisite.
      La criticità della situazione attuale è confermata dai dati. Nel primo decennio degli anni Duemila, l'Italia è risultata il Paese dell'Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia; rispetto al picco toccato sei anni fa, il PIL italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL pro capite è diminuito del 10,4 per cento, in misura pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell'area dell'euro.
      Le tabelle dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il secondo trimestre del 2013 rilevano che sono circa 3 milioni i disoccupati e circa 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare. In ambito pensionistico si rileva che, su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1.000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3.000 euro.
      Nel 2013 sono 4 milioni i cittadini italiani che, per sfamarsi, sono costretti a chiedere aiuto, con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 4 per cento rispetto al 2010.
      Le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa sono 9.563.000, pari al 15,8 per cento della popolazione.
      Nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influendo significativamente in modo negativo sulla produzione e sull'occupazione.
      La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione al recente incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, le cui ricadute in termini annui comporteranno per ogni famiglia un aggravio di 207 euro, pari allo 0,80 per cento di aumento del tasso di inflazione.
      La riduzione della domanda interna è stata il fattore determinante del calo dell'attività economica. In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell'11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata pari al 7,8 per cento.
      L'occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007.
      Il livello di tassazione e di contribuzione gravante sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie, oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L'elevata imposizione sui redditi di lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra i più bassi d'Europa. L'effetto dell'elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l'incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, con il valore più alto tra quelli rilevati negli Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
      Nell'attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale lo Stato ha finora risposto in modo insufficiente. L'introduzione della carta acquisti non ha costituito e non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati per regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei, tramite il solo utilizzo di carte di acquisto, rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale.
      Si ritiene necessaria la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. È altresì necessaria una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti, valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzioni attraverso una chiara ripartizione delle competenze.
      Uno Stato, il cui scopo è prendersi cura dei cittadini che ne fanno parte, non deve lasciare nessuno indietro: quindi, in una prima fase, deve porre al centro della bussola politica un reddito minimo garantito per chiunque viva sotto la soglia di povertà relativa. Ogni cittadino deve poter contare su un reddito minimo indispensabile per vivere dignitosamente, sul diritto alla casa, al riscaldamento, al cibo, all'istruzione, all'informazione: un reddito minimo utile ad ottenere un lavoro congruo, nel rispetto della formazione scolastica e delle competenze professionali acquisite. Altra esigenza, non meno importante delle precedenti, è quella di abbattere la condizione di schiavi moderni, cioè la condizione nella quale si trovano tanti individui, laureati e no, costretti ad accettare qualsiasi lavoro, sottopagato, precario, senza possibilità di crescita o, addirittura, senza un adeguato contratto.
      Oggi i giovani che restano in Italia non hanno più speranza nel futuro.
      È necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all'esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali.
      Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato, ossia destinato a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal patrimonio, non condizionato al verificarsi di condizioni particolari e non subordinato all'accettazione di condizioni. Potremo raggiungere tale livello solo a seguito di una radicale riforma dell'ordinamento tributario e del sistema sociale, tesa ad una migliore ridistribuzione del contributo fiscale, con il duplice obiettivo certo e non più differibile di eliminare la piaga dell'evasione fiscale e di ridurre la pressione tributaria e contributiva. Non dovrà essere una misura assistenziale, in quanto reddito primario, cioè «reddito che remunera un'attività produttiva di valore, che è l'attività di vita» (Andrea Fumagalli).
      Il reddito di cittadinanza universale e incondizionato è un rapporto due volte vincente. È un investimento che, dati i suoi effetti stabilizzanti, da un punto di vista macroeconomico, si ripaga sia nel breve termine, sia nel lungo periodo, grazie ai positivi impatti sullo sviluppo umano e sulla produttività; perciò deve essere una componente comprensiva e permanente della strategia di sviluppo per una crescita inclusiva, andando al di là della temporanea «gestione delle crisi».
      Il fine della presente proposta di legge è quello di raggiungere un primo livello, non ancora ideale, l'introduzione del reddito di cittadinanza, ossia misure sociali ed economiche volte a realizzare l'obiettivo – più volte ribadito dall'Unione europea – di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e assistenzialistica e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata.
      I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall'altro incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura.
      L'approvazione di una proposta di legge sul reddito di cittadinanza, oggi più che mai, rappresenta un obbligo per l'Italia, considerato che la Comunità e, poi, l'Unione europea, fin dalla raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, ha esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando agli Stati di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che solo l'Italia, l'Ungheria e la Grecia a tutt'oggi non hanno attuato alcuna forma di reddito minimo uniforme a livello nazionale.
      Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il Consiglio europeo ha indicato la promozione dell'integrazione sociale come uno degli obiettivi per la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale.
      La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010)2020] indica tra gli obiettivi da raggiungere, per una crescita inclusiva volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio di povertà.
      La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 marzo 2012, evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/2039(INI)] e chiede agli Stati membri che si compiano progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo; sottolinea inoltre l'esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base per combattere la povertà e l'esclusione sociale, attraverso l'incremento delle possibilità di occupazione e l'accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro. La stessa ritiene che l'introduzione, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno in favore delle persone con un reddito insufficiente, attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale; ritiene altresì che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 per cento del reddito medio dello Stato membro interessato. Sottolinea, infine, che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà; che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi e che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società.
      Nella comunicazione della Commissione europea «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (Bruxelles, 27 febbraio 2013) viene evidenziato che «eliminare la povertà e garantire prosperità e benessere duraturi sono tra le sfide più pressanti che il mondo si trova ad affrontare».
      L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che «Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali».
      L'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consentano una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, la lotta contro l'emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo.
      Nell'articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale) è previsto che «Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano: a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso».
      Sulla scorta di tali enunciazioni si ritiene doverosa e non più procrastinabile l'approvazione di una legge che riconosca a tutti i cittadini il diritto di ricevere un reddito minimo.
      L'articolo 1 sancisce dunque che il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Sono tutelati i diritti all'informazione, all'istruzione, al lavoro e alla cultura tramite l'istituzione del reddito di cittadinanza in tutto il territorio nazionale con il fine, di non minore importanza, di assicurare serenità e certezza nella vita dell'individuo, tramite l'eliminazione dell'ansia dovuta alla precarietà che molti lavoratori hanno dovuto accettare. Anche in questo senso agisce il reddito di cittadinanza, garantendo ad ognuno la possibilità di affermarsi nel mondo del lavoro vincendo il ricatto del lavoro nero, del lavoro mal pagato o precario.
      L'articolo 2 definisce le nozioni essenziali per il contenuto dell'intero testo di legge. Viene indicata la definizione di reddito di cittadinanza, costituito dall'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che vivono al di sotto della soglia di rischio di povertà. Sono inoltre esposte altre definizioni tra cui quelle riferite a beneficiari, struttura informativa centralizzata, soglia di rischio di povertà, reddito familiare, nucleo familiare, familiari a carico, fondo per il reddito di cittadinanza, bilancio di competenze e salario minimo garantito.
      L'articolo 3 analizza il reddito di cittadinanza descrivendone la parte principale ossia quella riferita al sostegno del reddito. La proposta di legge prevede che per tutti i cittadini italiani e di Stati dell'Unione europea e per gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, se residenti in Italia, sia garantito un reddito stabilito in ordine alla composizione del nucleo familiare e all'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea (at risk of poverty), di valore pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, determinato per la persona singola nell'anno 2014 in 9.360 euro annui e 780 euro mensili. La misura è quindi riferita al valore mediano del reddito, che in Italia è stato determinato nel 2013 dall'Eurostat in 15.514 euro. Ma che cos’è il reddito mediano? Si tratta della linea di reddito entro la quale sta la metà delle famiglie italiane. L'indicatore ufficiale di povertà permette di considerare soggetta al rischio di povertà la persona che non raggiunge un reddito annuo pari a sei decimi di 15.514 euro, ossia 9.360 euro. Per calcolare questa soglia anche per il nucleo familiare con più componenti si fa riferimento alla cosiddetta «scala di equivalenza modificata OCSE», ossia ad una serie di coefficienti, riconosciuti a livello internazionale, utili a commisurare la soglia di povertà per ogni nucleo familiare secondo la propria composizione. La scala di equivalenza rappresenta il fatto che in ambito familiare si sviluppano economie di scala le quali permettono il sostentamento dell'intero nucleo familiare con risorse meno che proporzionali rispetto a quanto necessita alla persona singola. Nella pratica al singolo e al primo adulto presente nel nucleo viene associato un coefficiente pari all'unità, mentre ai familiari conviventi oltre il primo adulto è associato il coefficiente di 0,5, a meno che non si tratti di minori di età inferiore a quattordici anni, per i quali è previsto il coefficiente di 0,3. La somma dei coefficienti si traduce, per il nucleo familiare, nel fattore di scala per cui va moltiplicata la soglia di povertà riferita alla persona singola, pari a 780 euro mensili. I valori di riferimento sono raccolti nell'allegato 1 alla presente proposta di legge. Il sostegno economico del reddito di cittadinanza sarà pari alla differenza tra la soglia così calcolata e gli eventuali redditi percepiti a seconda dei casi o dalla persona singola o dal nucleo familiare. La scelta della misura economica è avallata dal punto di vista tecnico dallo studio svolto dall'ISTAT e presente nella relazione annuale per il 2014, che stima l'intera misura in 15,5 miliardi di euro. Nella relazione allegata allo studio si legge che il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito è pari a 780 euro per un singolo, a 1.014 euro per un genitore solo con un figlio minore e a 1.638 euro per una coppia con due figli minori. Quest'ipotesi di applicazione della misura, stimata con il modello di microsimulazione delle famiglie adottato dall'ISTAT, avrebbe avuto nel 2012 un costo totale pari a 15,5 miliardi di euro, equivalente a circa l'1 per cento del PIL. Il 99,1 per cento di questa cifra sarebbe stato erogato a favore della totalità delle famiglie con un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà. Il beneficio medio per famiglia è pari a 12.175 euro all'anno per le famiglie molto povere (con meno del 20 per cento della linea di povertà) e decresce all'aumentare del reddito fino a circa 2.500 euro per le famiglie con redditi compresi fra il 60 e l'80 per cento della linea di povertà.
      La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è aggiornata annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT. Questa proposta di legge tutela sia il nucleo familiare sia il singolo componente, in quanto tutti i componenti del nucleo familiare, se maggiorenni, hanno diritto di ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante, secondo semplici algoritmi matematici indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla presente proposta di legge. In pratica, se il nucleo familiare ha un reddito inferiore ai valori indicati nell'allegato 1, con l'accesso a questa misura, ciascun componente maggiorenne avrà diritto a ricevere un certo importo come reddito di cittadinanza, in relazione al reddito familiare complessivo e al proprio reddito individuale. Per le persone che hanno percepito, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, un reddito superiore al quadruplo del reddito di cittadinanza annuo di riferimento, il comma 4 prevede che l'erogazione economica del reddito di cittadinanza sia posticipata, a differenza di quanto previsto per le persone che si trovano in situazioni reddituali più critiche. La durata dell'attesa, indicata in numero di mesi, è calcolata tramite una formula matematica presente nell'allegato 2. La proposta di legge prevede la possibilità di fruizione del beneficio anche per i lavoratori autonomi: pertanto al comma 5 sono indicati i requisiti di accesso per l'anzidetta categoria di lavoratori, per la quale, in ragione di motivazioni contabili, è necessario che la misura del reddito di cittadinanza venga elaborata con modalità diverse rispetto a quelle previste per il resto della platea dei beneficiari. Il comma 10 sancisce che il reddito di cittadinanza e impignorabile e non costituisce reddito imponibile.
      L'articolo 4 definisce chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Esso è ispirato a princìpi di universalità ancorché legati alla sostenibilità economica e finanziaria. Pertanto, la misura viene allargata a tutti i residenti cittadini di Stati dell'Unione europea e agli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato accordi di reciprocità sulla sicurezza sociale. Uno dei fini della presente proposta di legge è quello di migliorare sia la domanda sia l'offerta di lavoro. Per questo motivo, per i più giovani, ossia per i maggiorenni fino a venticinque anni di età, viene stabilito che il possesso di una qualifica professionale o di un diploma di scuola media di secondo grado o, in alternativa, la frequenza di un corrispondente corso di studi o formazione sia requisito necessario e fondamentale per accedere al reddito di cittadinanza. L'articolo 4 contiene altresì uno strumento utile a limitare eventuali abusi del reddito di cittadinanza: in particolare viene sancito che la persona che si stacca dal nucleo familiare per motivi di studio riceverà il reddito di cittadinanza solo se la famiglia di provenienza è in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso ai benefìci previsti dalla presente legge.
      L'articolo 5 indica gli enti preposti e le competenze loro assegnate per l'attuazione delle procedure necessarie per il raggiungimento delle finalità della presente legge, compresa la realizzazione del «libretto formativo elettronico del cittadino», che raccoglie tutte le informazioni utili sulla formazione del lavoratore. La struttura che ha il ruolo di regìa è il centro per l'impiego territorialmente competente. Già da questa scelta emerge con evidenza che il legislatore intende dare alla proposta un peculiare orientamento verso il lavoro. Non si vuole elargire risorse finalizzate al sostentamento in sé, ma s'intende liberare l'individuo dall'ansia della disoccupazione e della precarietà. Il primo passo per compiere ciò è fare in modo che l'individuo intraprenda percorsi di avvicinamento al lavoro. I centri per l'impiego devono essere le strutture dotate delle migliori competenze per garantire che questo percorso venga svolto nel migliore dei modi, come peraltro previsto dalla raccomandazione del Consiglio europeo dell'8 luglio 2014 con la quale si sottolinea la necessità per l'Italia di progredire rapidamente con i piani di miglioramento dei servizi di collocamento rafforzando i servizi pubblici per l'impiego. L'accettazione della domanda, la verifica di determinati requisiti e l'accompagnamento al lavoro sono alcune tra le funzioni cardine che i centri per l'impiego svolgeranno. I comuni, per loro competenza, aiuteranno gli anziani e le persone particolarmente disagiate a presentare la domanda per il reddito di cittadinanza attraverso i servizi sociali, che completeranno le funzioni svolte dai centri per l'impiego al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di emarginazione. I comuni avranno anche il compito di verificare la reale composizione dei nuclei familiari.
      Le regioni avranno funzioni meno dirette ma del pari importanti, quali la cooperazione con i comuni e i centri per l'impiego, per agevolare l'attuazione di politiche attive per il lavoro e sostenere la nascita di progetti finalizzati alla creazione di imprese e di nuove realtà imprenditoriali.
      L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avranno funzioni di controllo e verranno interrogati dai centri per l'impiego per valutare la veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti per ciò che concerne i redditi.
      Le scuole, le università e i centri di formazione saranno chiamati a certificare per via telematica sia l'assolvimento degli obblighi scolastici sia le competenze acquisite dagli studenti.
      Le regioni, attraverso l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e sulle politiche sociali, valuteranno la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale e forniranno le statistiche sulla possibile platea dei beneficiari.
      Le agenzie formative accreditate forniranno ai centri per l'impiego ogni informazione relativa alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza da parte degli iscritti e forniranno i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la struttura informativa centralizzata.
      Viene altresì istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, che avrà il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo previsto dalla presente proposta di legge nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale.
      L'articolo 6 descrive la struttura informativa centralizzata, prevedendo la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche di dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni di cui all'articolo 5. La gestione dei procedimenti riferiti al reddito di cittadinanza sarà in questo modo facilitata e utilizzerà quanto già esiste grazie all'interconnessione delle banche di dati, compresa quella prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Nella struttura informativa centralizzata confluiranno i dati anagrafici del richiedente, lo stato di famiglia, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la certificazione del reddito al netto delle imposte, riferito all'anno in corso, la certificazione del reddito di cittadinanza percepito, i dati in possesso dell'INPS, quelli relativi ai beni immobili di proprietà, alle competenze certificate, allo stato di frequenza scolastica del minore. La struttura informativa centralizzata comprende altresì i dati contenuti nella banca dati di cui al decreto-legge n. 76 del 2013 riferiti al «Fascicolo personale elettronico del cittadino» e al «Libretto formativo elettronico del cittadino», due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione. Al fine di rendere efficiente il processo di completamento e costituzione dell'archivio informatico centralizzato, il Governo è autorizzato a introdurre disposizioni che prevedano controlli sul personale dirigenziale incaricato di curare i procedimenti per la realizzazione dello strumento, con relative sanzioni nei casi di inottemperanza o inefficienza in relazione al completamento dei processi medesimi, in quanto ritenuti fondamentali per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge.
      L'articolo 7 descrive le modalità che andranno seguite per la presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza. Poiché l'importo del beneficio sarà calcolato sulla base dei redditi attuali, il richiedente consegnerà una dichiarazione riferita ai redditi percepiti da tutto il proprio nucleo familiare nei dodici mesi precedenti la richiesta di accesso al reddito di cittadinanza e degli eventuali redditi che verranno percepiti nei dodici mesi successivi; lo stesso dovrà fornire la dichiarazione dell'ISEE, così da rappresentare la propria situazione reddituale e patrimoniale in modo chiaro e trasparente. Il tutto dovrà essere presentato presso i centri per l'impiego o – per chi ha più bisogno di assistenza – presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni. Ancora nell'articolo 7 è sancito che le procedure di verifica dei requisiti devono concludersi entro trenta giorni.
      L'articolo 8 stabilisce che la fruizione del beneficio perdura fino al miglioramento della situazione economica del beneficiario rispetto ai parametri indicati negli articoli precedenti e finché il beneficiario rispetti gli obblighi indicati nell'articolo 9.
      L'articolo 9 disciplina gli obblighi del beneficiario. Gli obblighi di natura generale, che devono essere rispettati da tutti i beneficiari, prevedono che il beneficiario, in età non pensionabile, è tenuto a iscriversi ai centri per l'impiego, a dare la propria disponibilità al lavoro, a intraprendere, entro sette giorni, percorsi di inserimento lavorativo e a comunicare tempestivamente, entro un termine prestabilito, il cambiamento della propria situazione reddituale, affinché possa operarsi il ricalcolo esatto dell'importo del beneficio che gli spetta. Tale termine è fissato in trenta giorni. Un altro obbligo di natura generale stabilito dall'articolo 9 è quello di fornire un piccolo contributo verso la collettività, in linea con le proprie qualifiche e propensioni, attraverso la messa a disposizione di una parte del proprio tempo per la partecipazione a progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Saranno i comuni a istituire e gestire i progetti per l'utilizzo di questa speciale risorsa.
      L'articolo 10 regola l'attività dei centri per l'impiego e l'inserimento lavorativo dei beneficiari. Vengono descritti tutti i passi del percorso di accompagnamento al lavoro da compiersi presso i centri per l'impiego, oltre alle funzioni che possono essere svolte dalle agenzie di intermediazione per il lavoro.
      Il personale dei centri per l'impiego prende in carico il soggetto. Da questo momento inizia il percorso di bilancio delle competenze, finalizzato a individuare le attitudini di chi cerca lavoro per poi stabilire i successivi passi, tra cui l'inserimento lavorativo, l'inizio di percorsi formativi o la partecipazione a progetti per la nascita di nuove realtà imprenditoriali ovvero a progetti partecipati da comuni e regioni per condividere finalità, competenze e risorse. I dati necessari per l'attuazione del processo di accompagnamento al lavoro saranno condivisi tra gli enti interessati attraverso la struttura informativa centralizzata; la stessa struttura sarà altresì utilizzata dai soggetti autorizzati a svolgere alcune attività concernenti la ricerca di occupazione, quali le agenzie di intermediazione per il lavoro e le agenzie di somministrazione di lavoro. Il centro per l'impiego ha inoltre il compito di pubblicizzare le misure di sostegno al reddito e al lavoro previste dalla presente legge. L'articolo 10 comprende difatti diversi strumenti finalizzati alla creazione di lavoro regolare, come ad esempio la possibilità per i beneficiari di accedere a progetti per l'utilizzo agricolo di terre demaniali date in concessione, oppure l'incentivo per la nascita di startup innovative, o l'estensione della struttura informativa centralizzata allo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavori brevi pagabili in via telematica attraverso buoni (voucher) o gli incentivi per le aziende che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza o, ancora, gli incentivi per la lotta contro il lavoro irregolare.
      Al fine di rendere stringente l'impegno delle agenzie di formazione, queste ultime sono obbligate a organizzare corsi, secondo le direttive degli osservatori nazionale e regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e dovranno garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi, che abbiano conseguito il titolo finale. Le agenzie di formazione non possono ricevere finanziamenti pubblici per l'organizzazione di corsi per l'anno successivo, qualora non raggiungano il predetto risultato.
      L'articolo 11 indica gli obblighi da rispettare in relazione all'inserimento lavorativo. Tra questi il più importante è l'obbligo di fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. Altri obblighi sono: seguire il percorso per l'inserimento lavorativo; impegnarsi in modo attivo per la ricerca del lavoro tramite un piano di azione individuale; seguire le istruzioni indicate dai servizi competenti; seguire, se necessario, un percorso formativo; sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate.
      L'articolo 12 definisce le cause di decadenza dal beneficio nel caso di inosservanza degli obblighi previsti. In particolare, la decadenza interviene quando il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro sostiene più di tre colloqui con palese volontà di ottenere un esito negativo, ovvero rifiuta la terza offerta di lavoro consecutiva ritenuta congrua, o recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nel corso dell'anno solare.
      Si considera congrua un'offerta di lavoro quando essa è attinente alle competenze segnalate dal beneficiario in fase di registrazione presso il centro per l'impiego, la retribuzione oraria è eguale o superiore all'80 per cento rispetto alle mansioni di provenienza o a quanto previsto dai contratti nazionali di riferimento e il luogo di lavoro è situato nel raggio di 50 chilometri dal luogo di residenza ed è raggiungibile entro ottanta minuti con i mezzi pubblici.
      Le madri, fino al terzo anno di età dei figli, ovvero i padri, se richiesto o in caso di nucleo familiare monoparentale, sono esentati dall'obbligo della ricerca del lavoro.
      L'articolo 13 riconosce ai beneficiari del reddito di cittadinanza il diritto all'abitazione, quale bene primario, tramite forme di agevolazione del pagamento del canone di locazione. Al comma 3 si prevede altresì un incremento di 500 milioni di euro nella dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle case in locazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
      L'articolo 14 definisce le misure integrative del reddito di cittadinanza delineando in maniera omogenea i benefìci indiretti erogati dai comuni e dalle regioni, ossia: sostegno della frequenza scolastica nella fascia dell'obbligo, dell'istruzione e della formazione dei giovani, in particolare per l'acquisto dei libri di testo e per il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie; sostegno per la fruizione di servizi sociali e socio-sanitari; formazione e incentivi all'occupazione; uso dei trasporti pubblici; sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale. Con decreto ministeriale verranno previste misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa.
      L'articolo 15 individua le misure volte a tutelare le persone senza tetto o senza fissa dimora, al fine di agevolarne l'accesso al beneficio, tramite programmi annuali di assistenza da parte dei comuni, che devono essere comunicati, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      L'articolo 16 definisce le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, che può avvenire in contanti presso gli uffici postali oppure mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta prepagata del beneficiario.
      L'articolo 17 individua incentivi per i vari soggetti ai quali è destinata la proposta di legge. Tra questi annoveriamo in particolare i datori di lavoro che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, nonché i beneficiari che promuovono l'emersione del lavoro irregolare. L'incentivo ha durata massima di dodici mesi.
      L'articolo 18 delinea le verifiche sulla fruizione del reddito di cittadinanza, da attuare in forma coordinata dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate, e le sanzioni da applicare nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario oppure nel caso di omissione della comunicazione di eventuali variazioni della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale, nonché le sanzioni per la mancata frequenza dei percorsi scolastici obbligatori da parte del figlio minore a carico del beneficiario o nel caso in cui il beneficiario svolga contemporaneamente attività di lavoro irregolare.
      L'articolo 19 conferisce al Governo la delega legislativa per l'istituzione del salario minimo orario. Si stabilisce, tra l'altro che, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, la retribuzione oraria lorda non può essere inferiore a 9 euro.
      L'articolo 20 reca le disposizioni di copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
      2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
      3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro irregolare, di assicurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione dei lavoratori e di eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.
      4. Il reddito di cittadinanza costituisce parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi dell'articolo 1886 del codice civile e di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e ai relativi decreti di attuazione, e concorre al sistema di solidarietà complessivo delle casse previdenziali.
      5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori

entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 20.
Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

          a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

          b) beneficiario: qualunque soggetto che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne ottiene i benefìci;

          c) soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro: i beneficiari ai sensi della lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del contributo economico riferito al reddito di cittadinanza, tra cui in particolare i soggetti disoccupati, inoccupati, occupati con lavoro saltuario o retribuzione insufficiente, titolari di trattamenti di cassa integrazione guadagni o di sostegno del reddito, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che non abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione;

          d) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

          e) sistema informatico nazionale per l'impiego: la banca dati delle politiche attive e passive, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

          f) fascicolo personale elettronico del cittadino: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalle pubbliche amministrazioni e dalle strutture riconosciute dalle pubbliche amministrazioni o operanti in rapporto di convenzione con esse, aventi ad oggetto: i dati anagrafici, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, del cassetto fiscale di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2013, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 luglio 2013, e del cassetto previdenziale predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          g) libretto formativo elettronico del cittadino: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e del sistema informatico nazionale per l'impiego, di cui alla lettera e) del presente comma;

          h) soglia di rischio di povertà: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito del quadro comune per l'elaborazione di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, al disotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.

          i) reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza: il reddito netto medio mensile

derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, alla data della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; sono esclusi dal computo del reddito familiare gli importi percepiti a titolo di trattamento pensionistico di invalidità o di borsa di studio o altra forma di sostegno del diritto allo studio;

          l) nucleo familiare: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare secondo il certificato dello stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per i componenti del nucleo familiare maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, si applica l'articolo 4, comma 3, salvo che siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applicano le disposizioni in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

          m) Fondo per il reddito di cittadinanza: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge;

          n) bilancio di competenze: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere

la riflessione e l'auto-riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del percorso formativo e lavorativo personale;

          o) registro nazionale elettronico delle qualifiche: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale e europeo, compilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione delle qualifiche in formato elettronico, aggiornare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la redazione del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

          p) salario minimo orario garantito: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

          q) tessera sanitaria nazionale: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.
(Reddito di cittadinanza e sua determinazione).

      1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche mediante integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, determinato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui, pari a euro 780 mensili.
      2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche mediante integrazione, di un reddito annuo netto, calcolato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza modificata dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico (OCSE), di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. L'importo di cui al primo periodo è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
      4. L'erogazione del reddito di cittadinanza è differita di un numero di mesi calcolato secondo la formula di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
      5. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprendente il reddito di lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, l'imprenditore può proporre un piano di ristrutturazione del debito della durata di trenta anni ed essere contestualmente ammesso a beneficiare del reddito di cittadinanza. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il sistema di accesso al beneficio e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
      6. Ai fini dell'accesso alla fruizione del reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato alla data della richiesta, secondo le modalità previste dalla presente legge.
      7. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 annessi alla presente legge.
      8. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo familiare, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1 e 2 e 3, previo adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
      9. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico è ripartita in parti eguali tra ambedue i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
      10. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
Art. 4.
(Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al reddito di cittadinanza).

      1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono o prevedono di percepire nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda un reddito annuo netto inferiore a euro 9.360, corrispondente a un reddito medio mensile netto inferiore a euro 780, ovvero appartengono a un nucleo familiare il cui reddito familiare, riferito al successivo periodo di dodici mesi, è inferiore ai valori della soglia di povertà relativa indicati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, e sono compresi in una delle seguenti categorie:

          a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) soggetti in possesso della cittadinanza di Stati esteri che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

      2. Non hanno diritto al reddito di cittadinanza i soggetti che si trovano in stato di detenzione, per tutta la durata della pena.
      3. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo

anno di età, costituisce condizione per l'erogazione del beneficio il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
      4. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente di età inferiore a venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
      5. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
Art. 5.
(Strutture preposte alla gestione, al controllo e all'erogazione del reddito di cittadinanza).

      1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e della realizzazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata ai sensi dell'articolo 6 e del

sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e, previo accordo con le regioni, interviene per regolarne le attività; previo accordo con le regioni, stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di parametri nazionali uniformi, e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

          b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego e con i comuni e d'intesa con i Ministeri competenti per materia, favoriscono le politiche attive del lavoro nonché la formazione di nuove imprese attraverso lo scambio di buone pratiche, e incentivano a tal fine iniziative tra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra i fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto dei parametri qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari della presente legge e alimentano le banche di dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive, nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 2, per programmare l'offerta formativa

e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 12;

          c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale, con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni, attraverso i propri servizi, verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni alimentano la stessa struttura informativa centralizzata, le banche di dati e il sistema informatico nazionale, per i fini di cui alla presente legge, con i dati anagrafici dei soggetti residenti e domiciliati nel loro territorio e con tutti i dati utili in loro possesso;

          d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e, nel caso di esito positivo, inviano all'INPS, attraverso la struttura informativa centralizzata, il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'aggiornamento del libretto formativo digitale del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego, attraverso la struttura informativa centralizzata, registrano nel sistema informatico

nazionale per l'impiego la scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili relativamente al collocamento mirato dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rimuovono gli ostacoli che impediscono il pieno accesso dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

          e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e di controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, provvede all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide con i centri per l'impiego, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi da esso gestiti;

          f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge;

          g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle loro competenze, alimentano con i dati in loro possesso la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego;

          h) l'INPS e le aziende sanitarie locali effettuano controlli, nell'ambito delle rispettive competenze, nei riguardi dei percettori di assegni di invalidità e del reddito di cittadinanza, per verificare la sussistenza dello stato di invalidità;

          i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati per l'attuazione di interventi di politica attiva o per attività di intermediazione

del lavoro sono obbligati a conferire le informazioni relative ai posti di lavoro vacanti e a registrare i dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

          l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, alimentano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi al portfolio e alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici per i fini previsti dall'articolo 18, comma 7;

          m) le agenzie formative accreditate e riconosciute ai sensi della normativa vigente sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'alimentazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e a rendere accessibili tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego i dati riguardanti la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e la certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite da parte di tutti i soggetti iscritti, anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

          n) le università e gli istituti di alta formazione, al fine dell'alimentazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, registrano e rendono accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati riguardanti la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e la certificazione delle competenze e dei titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti, anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

          o) le aziende sanitarie locali inseriscono nel fascicolo personale elettronico del cittadino i dati sanitari relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità.

      2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio, attraverso lo scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il medesimo Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni alla programmazione dell'offerta formativa nazionale, garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo. Monitora e valuta le iniziative formative, avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali, e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto sull'occupazione.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti e dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.
(Struttura informativa centralizzata).

      1. Le strutture di cui all'articolo 5, in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche di dati al fine di: favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione delle qualifiche in forma elettronica; realizzare il libretto formativo del cittadino in forma elettronica; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; progettare l'integrazione del libretto formativo del cittadino, quale raccolta dei dati riguardanti l'istruzione, la formazione e il lavoro del cittadino ad uso delle pubbliche amministrazioni, nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema di rilevazione uniforme in tutto il territorio nazionale, utile per tutti gli operatori nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica immediata dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e di formazione e dagli interventi promossi dalle pubbliche amministrazioni; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche di dati degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge, comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'ISEE, certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi alla proprietà di beni immobili, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i centri di formazione accreditati condividono, attraverso la struttura informativa centralizzata, tutti i dati utili all'attuazione della presente legge, compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
      2. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o delle aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. L'inottemperanza all'obbligo di cui al primo periodo è sanzionata secondo le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della presente legge.
      3. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché, in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
      4. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino e al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Lo stesso fascicolo contiene le informazioni inerenti alle varie fasi della vita del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, del cassetto fiscale di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2013, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 luglio 2013, e del cassetto previdenziale predisposto dall'INPS, nonché le modalità di interazione tra il cittadino e l'ente da cui provengono i dati.
      5. Le registrazioni afferenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale e a quanto previsto dalla presente legge sono eseguite attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
      6. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7.
(Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza).

      1. Il soggetto interessato all'accesso ai benefìci di cui alla presente legge presenta la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), allegando:

          a) copia della dichiarazione relativa all'ISEE;

          b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi percepibili nei successivi dodici mesi da parte del soggetto richiedente e di tutti i componenti

del nucleo familiare di appartenenza, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 5;

          c) la documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      2. La sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 è accertata dalle strutture preposte di cui all'articolo 5, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
      3. Le strutture preposte alla ricezione della domanda, di cui all'articolo 5, possono chiedere ulteriore documentazione, compresa quella relativa ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi percepibili nei successivi dodici mesi da parte del soggetto richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
      4. Il soggetto interessato all'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
      5. Nei siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della domanda.
      6. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda, il centro per l'impiego che l'ha ricevuta, tramite la consultazione delle banche di dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e, in caso di accoglimento della domanda, trasmette all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

Art. 8.
(Durata del beneficio).

      1. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario

si trova in una delle condizioni previste all'articolo 4. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
Art. 9.
(Obblighi del beneficiario).

      1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve dichiarare immediata disponibilità al lavoro in caso di comunicazione da parte dei centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro non sono tenuti al rispetto di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
      2. Il beneficiario deve intraprendere, entro sette giorni dalla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, di cui all'articolo 10.
      3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare agli enti preposti, entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 5, qualunque variazione della situazione reddituale, patrimoniale e lavorativa propria e dei componenti del nucleo familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o la modifica dell'importo del reddito di cittadinanza spettante. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
      4. In coerenza con il proprio profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio

di orientamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività, gestiti dai comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo o di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza o presso quello più vicino che ne faccia richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge, comunque non superiore al numero di otto settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per i disabili o i soggetti in età pensionabile.
      5. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 4.
      6. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti a carico del beneficiario dal comma 4 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
      7. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 è attestato dal comune competente, che provvede a inserirne notizia nella struttura informativa centralizzata.
      8. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente nei casi previsti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dagli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 10.
(Attività dei centri per l'impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari).

      1. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.


      2. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e dei fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la costituzione di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva, rilevate mediante il colloquio di orientamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
      3. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefìci offerti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti misure e programmi volti al recupero agricolo di aree remote da destinare ad attività di agricoltura a basso impatto ambientale e di turismo sostenibile, ivi compreso l'esercizio dell'agricoltura sociale, destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo idonei percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione delle aree di cui al primo periodo in accordo con le regioni e i comuni. All'attuazione delle misure e dei programmi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo provvedono le regioni e i comuni.
      4. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
      «Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

          a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

          b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

          c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

      4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
      5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale nell'agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, è assegnata a giovani agricoltori, come definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.


      6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza nell'agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, è assegnata a beneficiari del reddito di cittadinanza mediante l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
      7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
      9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
      10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono concedere in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
      11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
      12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate all'incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità per l'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».

      5. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e lo sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

      6. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale Fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 2, 3 e 5 prestando agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il Fondo di cui al primo periodo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 5.
      7. Le agenzie, iscritte nell'Albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico del soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza da parte del centro per l'impiego.
      8. Le agenzie di cui al comma 7 e tutte le agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ancorché escluse dalla possibilità di prendere

in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti e all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
      9. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 7, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, dell'eventuale disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio di orientamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
      10. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale il beneficiario medesimo rende disponibili le informazioni inerenti al fascicolo personale elettronico e può inserire il curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni relative ai colloqui sostenuti e alla congruità delle offerte di lavoro ricevute, secondo i criteri indicati all'articolo 12, comma 2. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
      11. Per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le agenzie di cui ai commi 7 e 8 individuano, attraverso la struttura informativa centralizzata, le candidature di soggetti idonei a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
      12. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 5, comma 2, e gli osservatori regionali e provinciali verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti, che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
      13. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze di ciascun soggetto iscritto, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso.
      14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Il sistema è accessibile al pubblico per via telematica e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo. Il sistema è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi.
      15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo o accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
      16. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche di dati dell'INPS, rende possibile l'acquisto e la registrazione per via telematica di un buono (voucher) per la remunerazione del lavoro temporaneo o accessorio, comprendente i contributi previdenziali e assistenziali dovuti, e rende altresì possibile al lavoratore la riscossione del buono presso gli uffici postali o, per via telematica, mediante versamento sul proprio conto corrente o attraverso altri sistemi elettronici di pagamento.
Art. 11.
(Obblighi del beneficiario in relazione all'inserimento lavorativo).

      1. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

          a) dichiarare la propria disponibilità al lavoro ai centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi presso il sistema informatico nazionale per l'impiego;

          b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

          c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

          d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

          e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese, anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui all'articolo 10, comma 10, nella quale possono essere inseriti i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro

inviate e ai colloqui di lavoro effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

          f) recarsi, almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego competente;

          g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi sono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

          h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e con attinenza alle competenze certificate.

Art. 12.
(Cause di decadenza dal beneficio in relazione all'inserimento lavorativo).

      1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

          a) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11;

          b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

          c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite

il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;

          d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nel corso dell'anno solare;

          e) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

      2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

          a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificati, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all'articolo 10;

          b) la retribuzione oraria è maggiore o eguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo lordo di 3.000 euro. La retribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e dalle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

          c) fatta salva diversa volontà espressa dal richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo non superiore a ottanta minuti.

      3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefìci di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato alcuna proposta di lavoro.
      4. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle

norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
      5. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all'articolo 11 le madri, fino al compimento del terzo anno di età del figlio, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
      6. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10 comma 2, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), g) e h).
      7. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al presente articolo.
Art. 13.
(Diritto all'abitazione).

      1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
      2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni erogate dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

come modificato dal comma 6 del presente articolo.
      3. Ai fini del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinati a erogazioni in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori risorse di cui all'articolo 20.
      4. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      5. La fruizione del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni di cui al commi 2 e 4. I comuni provvedono ad aggiornare le banche di dati attraverso la struttura informativa centralizzata con l'inserimento dei dati riguardanti l'accesso alle agevolazioni.
      6. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
      7. Dopo il comma 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
      «479-bis. La fruizione del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario ai sensi del comma 476».
Art. 14.
(Misure integrative del reddito di cittadinanza).

      1. Per i fini di cui all'articolo 1 e per l'omogenea applicazione delle disposizioni della presente legge in tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi

integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

          a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo e di buoni pasto;

          b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

          c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

          d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

          e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

          f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

      2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefìci offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di tariffe sociali per i beneficiari delle disposizioni della presente legge.

Art. 15.
(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora).

      1. Al fine di promuovere l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.


      2. I programmi di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso ai benefìci della presente legge in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora, sia progetti complementari finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
      3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 e i risultati conseguiti.
      4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 3 e rende disponibile una pagina web nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale sono pubblicati in dettaglio i progetti attivi.
Art. 16.
(Erogazione del reddito di cittadinanza).

      1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

          a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

          b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o deposito a risparmio o su carta prepagata.

Art. 17.
(Incentivi).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici e il contrasto dell'evasione fiscale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato

del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 2 utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
      3. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, accertata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
      4. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge è attribuito un premio di importo pari a due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio è corrisposto alla scadenza del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
      5. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.
      6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
      7. Le assunzioni di cui ai commi 5 e 6 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
      8. L'incentivo mensile di cui ai commi 5 e 6 è pari, per ciascun beneficiario assunto, al reddito di cittadinanza percepito dal medesimo al momento dell'assunzione, nel limite di 600 euro mensili. Esso è utilizzabile dal datore di lavoro esclusivamente mediante compensazione con i versamenti contributivi mensili dovuti per il periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
      9. L'incentivo mensile di cui al comma 5 ha la durata massima di dodici mesi.
      10. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
      11. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
      12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la stipulazione di convenzioni con le imprese, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela dei diritti della persona e del lavoratore.
      13. Sono escluse dai benefìci di cui al presente articolo tutte le imprese che abbiano subìto, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego irregolare di lavoratori.
Art. 18.
(Controlli e sanzioni).

      1. Nei casi di dichiarazione mendace e di accertata illegittima fruizione del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento. Al responsabile del procedimento che non ottempera alle disposizioni del primo periodo si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e non spettano indennità di risultato.
      2. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato all'accertamento tributario nei confronti del richiedente. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi risultanti dai rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
      3. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto al rimborso delle somme percepite a tale titolo fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
      4. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefìci previsti dalla presente legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.


      5. Il termine per la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, nel caso in cui riguardi l'incremento del reddito del beneficiario, qualora l'omissione sia ripetuta per due volte nel corso di un triennio, comporta la perdita di tutti i benefìci di cui alla presente legge.
      6. Il beneficiario che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso delle somme percepite a tale titolo fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
      7. In caso di mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, all'importo del reddito di cittadinanza spettante è applicata una riduzione riferita alla quota riferita al minore a carico. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento della quota; la riduzione è aumentata al 50 per cento della quota dopo il secondo richiamo e al 100 per cento dopo il terzo richiamo.
      8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per assicurare l'efficienza dei procedimenti funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, e sono previste in particolare:

          a) le sanzioni a carico del personale di livello dirigenziale responsabile della gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai controlli eseguiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          b) le sanzioni amministrative a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3;

          c) le sanzioni a carico del personale dirigente degli uffici competenti, nei casi di mancata osservanza dei termini previsti dall'articolo 7, comma 6;

          d) i meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali competenti per la gestione dei procedimenti di cui alla presente legge, nei casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera c), dall'articolo 9, comma 5, dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 15.

Art. 19.
(Delega al Governo per l'istituzione del salario minimo orario garantito).

      1. In attuazione dei princìpi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dall'articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario garantito, applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi compreso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico nei casi di ricorso ai contratti di lavoro a progetto di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e, in ogni caso, ai lavoratori di tutte le categorie e i settori produttivi per cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.


      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fissazione del valore del salario minimo orario, per l'anno 2015, nella misura lorda di 9 euro, con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;

          b) previsione di un meccanismo automatico di incremento del salario minimo orario dal 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT;

          c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore al salario minimo orario;

          d) per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta ai sensi del presente articolo, fatte salve le condizioni di maggior favore, applicazione del salario minimo orario al livello retributivo inferiore con riparametrazione dei salari per i livelli superiori fino ai successivi rinnovi contrattuali;

          e) esclusione dal computo del salario minimo orario delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi di spese spettanti al lavoratore per il lavoro in sedi distaccate;

          f) divieto di computare nella determinazione del salario minimo orario gli emolumenti di carattere non monetario percepiti dal lavoratore;

          g) divieto di qualunque impiego del salario minimo orario nell'interesse del datore di lavoro e previsione della nullità di ogni patto contrario;

          h) impignorabilità del salario minimo orario;

          i) divieto di fissare minimi salariali inferiori al salario minimo orario nell'ambito della contrattazione collettiva;

          l) estensione delle disposizioni relative al salario minimo orario ai soggetti che effettuano tirocinio presso studi professionali

al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione;

          m) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 5.000 a euro 15.000 a carico del datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quello derivante dall'applicazione del salario minimo orario;

          n) modifica dell'articolo 646 del codice penale con la previsione dell'aumento della pena prevista sino alla metà, nel caso in cui il reato sia commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme in materia di salario minimo orario.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
      5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 20.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
      2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la quota destinata alle vincite è determinata in misura non inferiore al 70 per cento delle somme giocate.
      3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) devono ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

          a) automobili di servizio con conducente: non più di due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario dell'ASL, ASO, AOU o IRCCS esclusivamente per necessità aziendali. È vietato il trasporto da e verso i luoghi di residenza

degli utilizzatori autorizzati e i luoghi nei quali non si svolgano attività istituzionali;

          b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL aventi circoscrizione provinciale è autorizzata la dotazione di un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate dal personale dell'ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

      5. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo destinato alle finalità di cui alla presente legge.
      6. Qualora l'automobile di servizio sia utilizzata in difformità da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri, aumentati del 300 per cento, sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso, ferme restando eventuali responsabilità civili, penali e amministrative.
      7. Entro il termine indicato al comma 4, alinea, le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. La rilevazione e il controllo dei dati registrati sono effettuati almeno una volta all'anno da società terze specializzate, individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati della rilevazione devono essere pubblicati, entro un mese dalla loro comunicazione, nel sito internet istituzionale dell'ASL, ASO, AOU o IRCCS. Ferme restando eventuali responsabilità civili, penali e amministrative, in caso di omissione della rilevazione, il direttore generale decade dalla carica decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per l'esecuzione della rilevazione stessa. In caso di mancata pubblicazione dei risultati della rilevazione nel termine prescritto, al

direttore generale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
      8. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS appartenenti alla stessa regione o provincia autonoma, al fine di ridurre i costi, possono stipulare accordi o intese per la condivisione dell'uso delle automobili di servizio.
      9. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento della Giunta regionale, approvano i modelli-tipo degli accordi o intese di cui al comma 8.
      10. In casi particolari, adeguatamente motivati e, comunque, in numero ridotto, è consentito alle ASL, alle ASO, alle AOU e agli IRCCS l'impiego di automobili di servizio a noleggio con conducente.
      11. Per i fini di cui al comma 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente, individuate tramite apposito bando pubblico, delle quali le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS possono avvalersi.
      12. Le automobili di servizio di cui ai commi da 4 a 9 e le automobili di servizio noleggiate ai sensi del comma 10 non possono avere cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
      13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS possono acquistare per uso di servizio soltanto automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero automobili elettriche o ibride.
      14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in soprannumero rispetto alle dotazioni stabilite dal comma 4 sono poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
      15. A decorrere dall'anno 2016, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
      16. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema di contribuzione in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2015, con riferimento alla gestione 2014»;

          b) il secondo periodo è soppresso;

          c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti sono versati nel Fondo per il reddito di cittadinanza. Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso; le risorse in esso esistenti sono versate nel Fondo per il reddito di cittadinanza».

      17. Gli enti pubblici non economici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono soppressi il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle autorità portuali, degli enti parco, degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica e degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo. Sono

altresì esclusi dalla soppressione gli altri enti di particolare rilievo individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di sua competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato cessano alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente e non possono essere rinnovati né prorogati.
      18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, anche riferiti a enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
      19. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza.
      2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati determinano l'ammontare delle quote previste dal comma 1 in misura tale che esse non superino l'importo lordo di euro 5.000»;

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo mensile di euro 3.500, da erogare esclusivamente sulla base degli effettivi giorni di presenza del membro del Parlamento per ogni mese alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

      20. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:
      «1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

          a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

          b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

          c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

          d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

          e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.
      1-bis. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone è determinato in 20.000 euro per chilometro quadrato».

      21. A decorrere dal 1 gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo

Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilità uniformemente nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratta.
      22. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

          b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;

          d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

      23. A decorrere dal 1 gennaio 2015, in caso di mancato inizio delle attività oggetto della concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi si applica al titolare della concessione, per ogni anno di ritardo, la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.
      24. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».
      25. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96

per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

          b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

          c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

      26. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 24 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
      27. Le modifiche introdotte dai commi 24 e 25 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, adotta piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa relativa agli immobili in uso governativo e agli immobili condotti in locazione dallo Stato, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati, in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui.
      29. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
      30. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1. La suddetta destinazione è stabilita esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione e la trasmissione di un'apposita scheda approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
      31. A decorrere dall'anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
      32. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.
      33. A decorrere dall'anno 2015, i dividendi percepiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1 nella misura del 70 per cento.
      34. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
      «486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

          a) fino a sei volte il minimo: 0,1 per cento;

          b) per la quota eccedente sei volte il minimo e fino a undici volte il minimo: 2,5 per cento;

          c) per la quota eccedente undici volte il minimo e fino a quindici volte il minimo: 5 per cento;

          d) per la quota eccedente quindici volte il minimo e fino a venti volte il minimo: 10 per cento;

          e) per la quota eccedente venti volte il minimo e fino a venticinque volte il minimo: 15 per cento;

          f) per la quota eccedente venticinque volte il minimo e fino a trentuno volte il minimo: 20 per cento;

          g) per la quota eccedente trentuno volte il minimo e fino a trentanove volte il minimo: 25 per cento;

          h) per la quota eccedente trentanove volte il minimo e fino a cinquanta volte il minimo: 30 per cento;

          i) per la quota eccedente cinquanta volte il minimo: 32 per cento.
      486-bis. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, fornisce a tutti gli enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà in proporzione ai trattamenti erogati. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

      35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati del 50 per cento e, in ogni caso, non possono eccedere un importo pari a

tre volte il trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS.
      36. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo, dipendente o di libera professione ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
      37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS non sono cumulabili con redditi di lavoro autonomo, dipendente o di libera professione.
      38. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
      39. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente alla società ANAS Spa ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è versata al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.
      40. Nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate su richiesta della competente autorità giudiziaria, trasmessa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'intercettazione di comunicazioni telefoniche o telematiche o per l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico. Per le prestazioni effettuate su richiesta trasmessa prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le tariffe vigenti a tale data.
      41. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse soltanto per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000, ovvero a euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
      42. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori operanti sul mercato e delle esigenze di accrescimento dell'efficienza dei servizi pubblici, anche mediante l'introduzione di indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e di nuovi metodi per l'istituzione di limiti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione dalla società Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2015 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione dalla società Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2014 ovvero nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Le amministrazioni e gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 43. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
      43. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento previste dal comma 42, le amministrazioni e gli enti di cui al medesimo comma possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione dalla società Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
      44. Fatte salve le disposizioni del comma 41, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2015 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale inseriti nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5 miliardi di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Allegato 1
(Articolo 3, comma 2)

     
Scala OCSE modificata (Relazione annuale ISTAT 2014)
Erogazione (Relazione annuale ISTAT 2014)


Totale componenti
    
Adulti (14 anni)
    
Ragazzi (<14 anni)
Coefficiente
Importo annuale massimo erogabile
Importo mensile massimo erogabile
1
1
0
1
€ 9.360
€ 780
2
1
1
1,3
€ 12.168
€ 1.014
2
2
0
1,5
€ 14.040
€ 1.170
3
1
2
1,6
€ 14.976
€ 1.248
3
2
1
1,8
€ 16.848
€ 1.404
4
1
3
1,9
€ 17.784
€ 1.482
3
3
0
2
€ 18.720
€ 1.560
4
2
2
2,1
€ 19.656
€ 1.638
5
1
4
2,2
€ 20.592
€ 1.716
4
3
1
2,3
€ 21.528
€ 1.794
5
2
3
2,4
€ 22.464
€ 1.872
4
4
0
2,5
€ 23.400
€ 1.950
6
1
5
2,5
€ 23.400
€ 1.950
5
3
2
2,6
€ 24.336
€ 2.028
6
2
4
2.7
€ 25.272
€ 2.106
5
4
1
2,8
€ 26.208
€ 2.184
7
1
6
2,8
€ 26.208
€ 2.184
6
3
3
2,9
€ 27.144
€ 2.262
5
5
0
3
€ 28.080
€ 2.340
7
2
5
3
€ 28.080
€ 2.340
6
4
2
3,1
€ 29.016
€ 2.418
7
3
4
3,2
€ 29.952
€ 2.496
6
5
1
3,3
€ 30.888
€ 2.574
7
4
3
3,4
€ 31.824
€ 2.652
6
6
0
3,5
€ 32.760
€ 2.730
7
5
2
3,6
€ 33.696
€ 2.808
7
6
1
3,8
€ 35.568
€ 2.964
7
7
0
4
€ 37.440
€ 3.120

Allegato 2
(Articolo 3, comma 4)

N mesi = parte intera di (Rfa – 3 Rdc)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei dodici mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (calcolato secondo l'allegato 1)

Allegato 3
(Articolo 3, comma 7)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra Rb Rc ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri

Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra Rb Rc Rs ... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es = Extra-reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale


Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-{Ri [Es/(N-1)]}

Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extra-reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, al componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non spetta alcun reddito di cittadinanza.

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