Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3186


CAMERA DEI DEPUTATI N. 3186
    
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BORGHI, DELL'ARINGA, TARICCO, SENALDI, CARRESCIA, GIULIETTI, CASATI, LODOLINI, MINNUCCI, TIDEI, SGAMBATO, VALIANTE, MANFREDI, ROBERTA AGOSTINI, DALLAI, ROMANINI, FABBRI, VENITTELLI, MARCO DI MAIO, COMINELLI, ZAN, PIAZZONI
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico
Presentata il 18 giugno 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Gli impianti idroelettrici che vendono l'energia in rete e quelli che producono energia per l'autoconsumo sono realtà completamente differenti. Mentre i primi sono fungibili e la fine della concessione non ha effetti su aspetti diversi e ulteriori, nel secondo caso la fine della concessione impatta sulla sostenibilità economica della continuazione dell'attività della società che viene alimentata.
      Industrie chimiche e manifatturiere sono sorte storicamente in prossimità di corsi d'acqua per sfruttare la fonte idroelettrica e rendere sostenibili i costi di esercizio. L'autoproduzione elettrica garantisce, sia per la componente energia sia per le componenti di costi di sistema, una sostanziale riduzione dei costi di approvvigionamento energetico.
      Tali condizioni di sostenibilità non sarebbero replicabili se le concessioni fossero assegnate a un terzo che vende l'elettricità perché, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 e della delibera n. 578/2013/R/CEE del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (si veda la definizione dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficenti di utenza di tipo A – SEESEU A), per mantenere i benefìci dell'autoconsumo (quando unità di consumo e unità di produzione non sono immediatamente contigue, il che è la regola nelle concessioni idroelettriche, che sono vicine, ma difficilmente contigue per ragioni tecniche) è necessario che coincidano la figura del produttore e del consumatore.
      Il problema emerge con tutta chiarezza oggi che si stanno preparando le qualifiche per i sistemi efficienti (SEU) e i SEESEU e si manifesta con tutta evidenza la precarietà della situazione in cui coincidono produttore e consumatore, a fronte degli obblighi di gara per le concessioni idroelettriche.
      Da qui questa proposta di legge che si ritiene compatibile con la normativa europea in quanto si riferisce solo a situazioni in cui l'impianto non è un impianto di produzione di energia destinato alla rete, ma la pertinenza di un'altra iniziativa industriale. La deroga è necessaria a tutela dell'ambiente perché, se la concessione fosse affidata a un terzo, il consumatore di energia dovrebbe installare un nuovo impianto per autoproduzione a fonte fossile, altrimenti inutile, e lo si priverebbe delle risorse per gli investimenti ambientali necessari alla continuazione dell'attività.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «12-bis. Al fine di promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili, nonché di consentire la prosecuzione degli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonte rinnovabile, che contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente, in deroga al comma 1, che siano titolari di concessione di grande derivazione d'acqua in corso di durata, anche in proroga, ai sensi del comma 8-bis, che siano destinatari di meccanismi di salvaguardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, ovvero abbiano ottenuto la qualifica di sistema efficiente di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo n. 115 del 2008, e successive modificazioni che abbiano i requisiti per essere qualificati come auto-produttori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, utilizzando l'energia prodotta dall'impianto idroelettrico in misura non inferiore al 70 per cento annuo per i bisogni delle utenze del concessionario, e per i quali l'auto-approvvigionamento energetico sia condizione di sostenibilità degli investimenti ambientali richiesti dalle autorizzazioni ottenute, hanno diritto a ottenere una proroga della concessione di grande derivazione pari a trenta anni dalla data di richiesta della proroga. Tale condizione si intende sempre realizzata quando gli investimenti ambientali richiesti eccedano il 50 per cento del fatturato annuo della società, nell'anno precedente la data in cui è presentata la

richiesta di proroga, e quando gli stessi soggetti abbiano stipulato convenzioni, patti o contratti sul valore del rinnovo concessorio con i comuni sedi degli impianti di produzione o con i comuni rivieraschi ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
      12-ter. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 12-bis deve essere annualmente verificata a consuntivo; qualora non sia verificata per un periodo di due anni consecutivi, la concessione di grande derivazione si intende automaticamente decaduta e si deve procedere all'indizione della gara ai sensi di quanto previsto dal comma 1. In caso di convenzioni, patti o contratti ai sensi del comma 12-bis, per mantenere la validità della concessione, entro due anni dal rinnovo della medesima concessione, devono essere effettuati investimenti ambientali per un importo pari almeno al 50 per cento del fatturato relativo all'anno precedente quello in cui è stata presentata la richiesta di proroga.
      12-quater. I concessionari che abbiano ottenuto la proroga della concessione di grande derivazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 7 agosto 1982, n. 529, possono ottenere, ai sensi del comma 12-bis del presente articolo, una proroga per trenta anni a decorrere dalla data di nuova richiesta di proroga della concessione di grande derivazione, purché abbiano i requisiti di cui al citato comma 12-bis. Si applicano le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter».
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