Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3186 |
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. Al fine di promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili, nonché di consentire la prosecuzione degli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonte rinnovabile, che contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente, in deroga al comma 1, che siano titolari di concessione di grande derivazione d'acqua in corso di durata, anche in proroga, ai sensi del comma 8-bis, che siano destinatari di meccanismi di salvaguardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, ovvero abbiano ottenuto la qualifica di sistema efficiente di utenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo n. 115 del 2008, e successive modificazioni che abbiano i requisiti per essere qualificati come auto-produttori ai sensi dell'articolo 2, comma
2, utilizzando l'energia prodotta dall'impianto idroelettrico in misura non inferiore al 70 per cento annuo per i bisogni delle utenze del concessionario, e per i quali l'auto-approvvigionamento energetico sia condizione di sostenibilità degli investimenti ambientali richiesti dalle autorizzazioni ottenute, hanno diritto a ottenere una proroga della concessione di grande derivazione pari a trenta anni dalla data di richiesta della proroga. Tale condizione si intende sempre realizzata quando gli investimenti ambientali richiesti eccedano il 50 per cento del fatturato annuo della società, nell'anno precedente la data in cui è presentata la