Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4707


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCANU, BRATTI, AMATO, PAOLA BOLDRINI, CARROZZA, COVA,
DURANTI, CRIVELLARI, LACQUANITI
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela ambientale nei poligoni militari delle Forze armate
Presentata il 24 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende aggiornare e rendere più chiare e incisive le normative che regolano la protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività condotte dalle Forze armate nei poligoni dislocati nel territorio nazionale e, in particolare, rendere obbligatorio il controllo della salubrità degli ambienti sia per le esercitazioni effettuate dalle Forze armate italiane che per quelle a cui partecipano le Forze armate di altri Paesi.
      Per evitare la potenziale contaminazione dell'area circostante la zona di arrivo dei colpi è indispensabile una rapida e generalizzata attività di recupero. Altrettanto chiaro è che l'attività di recupero presuppone una puntuale conoscenza di tutti i colpi in partenza, qualunque sia il soggetto militare o civile che svolga le esercitazioni. È quindi necessario che il poligono disponga di un documento in cui siano registrati tutti i dati conoscitivi relativi ai colpi esplosi, circostanza che renderebbe accertabile l'integrale attività di recupero dei proiettili. È del pari necessario eliminare il diaframma posto dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, che fa discendere per i prodotti dei sistemi d'arma la natura di rifiuto da una formale dichiarazione emessa con apposito decreto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. È infatti evidente che il proiettile diviene rifiuto non per via di una formale dichiarazione, che può anche ritardare, ma immediatamente, a seguito della sua esplosione. La sede naturale per la modifica normativa sembra quella dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che regola la classificazione dei rifiuti. Per quanto riguarda le varie fasi che vanno dalla gestione allo smaltimento, sussistono talune specificità che consigliano di riservare la disciplina normativa al regolamento ministeriale (nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 152 del 2006). Non altrettanto può dirsi, invece, per alcune modalità e attività che riguardano la fase propedeutica alla gestione e quella iniziale, che presuppongono l'identificazione di tutti i rifiuti, costituiti dai prodotti dei sistemi d'arma a seguito della loro esplosione, in funzione del loro integrale recupero a tutela dell'ambiente, che diversamente potrebbe essere contaminato o danneggiato.
      Non meno rilevante è la criticità che riguarda l'assenza o la mera episodicità dell'attività di controllo dell'impatto sull'ambiente delle esercitazioni militari. Basti pensare che di tale attività preventiva il regolamento ministeriale non fa parola. La speciale disciplina presuppone, infatti, l'avvenuta potenziale contaminazione. Invero, come prevede l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione». La necessità di individuare anche per questi siti i parametri tecnici oggettivi, superati i quali deve partire la procedura volta agli accertamenti tecnici e agli interventi riparatori, ha avuto risposta con l'articolo 13, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che ha introdotto all'interno del titolo V (bonifica dei siti inquinati) della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 l'articolo 241-bis che, ai fini delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica e per l'istruttoria dei relativi progetti, dispone che alle aree del demanio in uso alle Forze armate e destinate alla difesa nazionale si applichino le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, a seconda delle «diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte» al loro interno. Vale a dire: i valori della colonna A riguardano i siti ad uso residenziale, quelli della colonna B i siti ad uso commerciale e industriale. Quindi per i poligoni delle Forze armate militari, fatta eccezione per le aree a uso residenziale, i parametri sono quelli della colonna B, ben più elevati (anche di dieci volte) dei parametri previsti dalla colonna A. Andrebbe considerato che le zone classificate B sono concesse in uso per varie attività quali la pastorizia o lo sfalcio dell'erba per uso commerciale. In tutti questi casi le sostanze inquinanti entrano nella catena alimentare e quindi di fatto l'accettazione di soglie più elevate espone a un rischio significativo chiunque utilizza i prodotti derivati. La formale equiparazione delle aree militari ai siti industriali per quanto concerne le concentrazioni di soglia di contaminazione non dà inoltre conto di una differenza fondamentale che corre tra il sito che ospita un impianto industriale e quello che ospita un poligono militare. Si tratta di quel controllo che le autorità ambientali (statali o regionali) hanno il compito di svolgere sulle iniziative dirette all'insediamento di impianti industriali. La complessa procedura prevista dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplinano le varie valutazioni di impatto ambientale, non ha trovato applicazione per i poligoni militari. Manca in questi siti un qualunque controllo con le caratteristiche tecniche e di terzietà garantite dallo stesso decreto legislativo circa la compatibilità delle esercitazioni e delle sperimentazioni programmate con l'ambiente (inteso nelle sue componenti di suolo, acque, aria, flora e fauna) e con la salute degli addetti al poligono e delle popolazioni che risiedono in prossimità delle aree dove si svolgono le esercitazioni militari. All'autorità militare compete naturalmente l'onere di comunicare agli organi tecnici l'attività addestrativa in programmazione con tutti i dati rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto ambientale. Gli organi tecnici e le istituzioni locali sono chiamati a interloquire e a intervenire nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della salute del personale dell'amministrazione della difesa e dei cittadini che risiedono all'esterno dei poligoni.
      In particolare l'attività di predisposizione e di realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati, per le quali il citato decreto ministeriale 22 ottobre 2009 individua nell'autorità militare il soggetto procedente, di fatto esclude gli altri soggetti interessati (agenzie regionali per la protezione ambientale, comuni e regioni) da un'adeguata conoscenza di quanto è avvenuto nelle aree appartenenti al demanio militare. Questo aspetto, oltre a esemplificare le difficoltà che ancora impediscono una gestione del territorio condivisa tra tutti i soggetti interessati, ha reso particolarmente problematica l'attività di bonifica e di monitoraggio delle aree antropizzate adiacenti ai poligoni ma esterne ad essi.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge classifica come rifiuti derivanti da armi e da sistemi d'arma tutti i proiettili e i missili esplosi nei poligoni militari delle Forze armate e istituisce il registro dei colpi esplosi, con tutte le informazioni rilevanti ai fini del controllo ambientale, tenuto dal comandante, che provvede anche alla sua conservazione e lo rende disponibile agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, qualora ne sia fatta richiesta per indagini di natura ambientale.
      Con l'articolo 2 si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, integrando l'attuale disciplina con la previsione: di un piano di monitoraggio del territorio di insediamento del poligono e della fascia esterna interessata dalle esercitazioni e dall'addestramento; dell'obbligo per ciascun comando di predisporre un documento di monitoraggio ambientale, recante l'indicazione delle attività programmate, delle modalità operative di tempo e di luogo e di tutte le condizioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute; dell'obbligo di trasmettere questa documentazione alla competente agenzia regionale per la protezione ambientale, alla regione e ai comuni competenti per territorio; dell'istituzione, nelle regioni dove sono presenti i poligoni, di un osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete del Sistema informativo nazionale ambientale SINANET.
      Con l'articolo 3 è definito il regime sanzionatorio in caso di violazioni degli obblighi previsti dalle nuove norme.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione dei missili o proiettili esplosi e di tenuta del registro dei colpi esplosi).

      1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

          «5-bis.1. Sono classificati come rifiuti derivanti da armi e da sistemi d'arma tutti i proiettili e i missili esplosi nei poligoni militari delle Forze armate, indipendentemente dall'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

          5-bis.2. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante del medesimo, il registro dei colpi esplosi. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

          a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

          b) i proiettili utilizzati;

          c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

          d) l'esito della ricerca dei proiettili.

          5-bis.3. Il registro di cui al comma 5-bis.2 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Esso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su loro richiesta, per gli accertamenti di rispettiva competenza».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di vigilanza ambientale sui poligoni militari delle Forze armate).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali relative all'area del poligono e all'eventuale fascia esterna interessata dalle attività militari.

          4-ter. Prima di ciascuna esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, il comandante predispone, ai fini del monitoraggio ambientale, un documento indicante le attività programmate, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

          4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter, ai fini del controllo sul rispetto della normativa ambientale, all'agenzia regionale per la protezione ambientale, alla regione e ai comuni competenti per territorio.

          4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale SINANET di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare trasmette mensilmente i dati relativi al monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla citata legge n. 132 del 2016.

          4-sexies. Quando un danno ambientale non si è ancora prodotto, ma esiste il pericolo imminente che esso si verifichi, si applica ai poligoni militari delle Forze armate la disciplina di cui al titolo II della presente parte.

          4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il limite massimo annuale di utilizzo dei poligoni militari per le esercitazioni e le sperimentazioni».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza ambientale dei poligoni militari delle Forze armate).

      1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è aggiunto il seguente:

          «5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dai commi 5-bis.2 e 5-bis.3 dell'articolo 184 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 241-bis, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. In caso di violazione reiterata si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a 50.000 euro. Resta ferma ogni eventuale responsabilità amministrativa e disciplinare derivante dalla violazione».

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