Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4707 |
1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Sono classificati come rifiuti derivanti da armi e da sistemi d'arma tutti i proiettili e i missili esplosi nei poligoni militari delle Forze armate, indipendentemente dall'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.
5-bis.2. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante del medesimo, il registro dei colpi esplosi. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
b) i proiettili utilizzati;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;
d) l'esito della ricerca dei proiettili.
5-bis.3. Il registro di cui al comma 5-bis.2 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Esso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su loro richiesta, per gli accertamenti di rispettiva competenza».
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali relative all'area del poligono e all'eventuale fascia esterna interessata dalle attività militari.
4-ter. Prima di ciascuna esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, il comandante predispone, ai fini del monitoraggio ambientale, un documento indicante le attività programmate, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter, ai fini del controllo sul rispetto della normativa ambientale, all'agenzia regionale per la protezione ambientale, alla regione e ai comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale SINANET di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare trasmette mensilmente i dati relativi al monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla citata legge n. 132 del 2016.
4-sexies. Quando un danno ambientale non si è ancora prodotto, ma esiste il pericolo imminente che esso si verifichi, si applica ai poligoni militari delle Forze armate la disciplina di cui al titolo II della presente parte.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il limite massimo annuale di utilizzo dei poligoni militari per le esercitazioni e le sperimentazioni».
1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è aggiunto il seguente:
«5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dai commi 5-bis.2 e 5-bis.3 dell'articolo 184 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 241-bis, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. In caso di violazione reiterata si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a 50.000 euro. Resta ferma ogni eventuale responsabilità amministrativa e disciplinare derivante dalla violazione».