Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1333 |
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base degli importi minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».