Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1333


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, FABBRI
Modifica all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso
Presentata il 9 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge inserisce una disposizione nell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
      È di tutta evidenza l'importanza di tale misura: attualmente, infatti, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richiesta di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare le imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge.
      La proposta di legge – che rappresenta un considerevole passo in avanti in direzione del contrasto al lavoro nero e alla concorrenza sleale – si pone l'obiettivo di premiare le imprese più oneste, disposte a investire sul capitale umano e sulla salvaguardia di equi livelli salariali ai lavoratori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
      «3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base degli importi minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

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