Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4711 |
1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale «Giornata della memoria delle vittime dell'amianto», di seguito denominata «Giornata», al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.
2. Nella Giornata possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa e di sensibilizzare in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.
3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
1. Ai comuni sede di attività produttive già adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta ad un'esposizione diffusa, per motivi professionali o no, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza
assegni, un'apposita insegna metallica, che può essere posizionata sul gonfalone del comune, con relativo attestato, determinati ai sensi dell'articolo 4 e assegnati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita. 1. Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate di un'apposita deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività di bonifica, di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema messe in atto dal comune, nonché di un'idonea documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi, allegando eventuali testimonianze quale ulteriore documentazione a supporto della richiesta, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è trasmessa all'Archivio centrale dello Stato.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di esaminare le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico e del relativo attestato di cui all'articolo 2, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, e composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti della commissione svolgono la propria attività a titolo gratuito.1. L'insegna metallica e il relativo attestato a firma del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4 sono consegnati annualmente durante una cerimonia collettiva.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.