Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4741-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 novembre 2017 (v. stampato Senato n. 2942)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
con il ministro della difesa
(PINOTTI)
con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
(DE VINCENTI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
e con il ministro della salute
(LORENZIN)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2017
(Relatore per la maggioranza: GIULIETTI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4741. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 28 novembre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4741.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4741 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          il preambolo del decreto-legge riconduce le ragioni di necessità ed urgenza a due distinte finalità, di ampia portata: in primo luogo, prevedere disposizioni di natura finanziaria e contabile; in secondo luogo prevedere misure per esigenze indifferibili con riferimento a sei distinti ambiti materiali: 1) partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali; 2) personale delle forze di polizia e militari; 3) imprese; 4) ambiente; 5) cultura; 6) sanità;

          le disposizioni originarie del decreto-legge appaiono coerenti con questo quadro, salvo quelle di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, concernenti, rispettivamente, il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e il contratto di programma con la società RFI Spa;

          a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato, il perimetro del provvedimento risulta notevolmente dilatato, anche alla luce dell'esigenza, di per sé condivisibile, di affrontare diverse questioni urgenti in vista della prossima fine della Legislatura; agli originari 21 articoli, se ne sono infatti aggiunti altri 46; alcune delle modificazioni intervenute nel corso dell'iter suscitano perplessità con riferimento alla loro riconducibilità all'ambito originario di intervento del decreto-legge, anche alla luce dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; merita in particolare segnalare il comma 5-bis dell'articolo 6, in materia di risorse per la giustizia amministrativa; l'articolo 12-ter concernente la società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi; l'articolo 13-ter che amplia l'ambito di applicazione della cosiddetta «confisca allargata»; l'articolo 15-quinquies in materia di procedura di subentro nella concessione demaniale con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili; l'articolo 17-quinquies concernente la delimitazione della fascia demaniale marittima del Comune di San Salvo; l'articolo 19-bis recante disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici; l'articolo 19-ter, che prevede la non applicazione ad enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti di conferimento di incarichi; l'articolo 19-novies, che esclude per gli avvocati l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale; l'articolo 19-terdecies in materia di documentazione antimafia in agricoltura; l'articolo 19-quaterdecies in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati; l'articolo 19-quinquiesdecies concernente misure di tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche;

          nell'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato inoltre inserito un comma (il comma 2), che modifica l'articolo 162-ter

del codice penale, escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori; si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre posto condizioni volte alla soppressione di disposizioni di carattere sostanziale inserite nel disegno di legge di conversione, in quanto tale inserimento non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge; nel caso in esame, peraltro, la soppressione appare opportuna anche alla luce dei criteri, pure più flessibili, da ultimo adottati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 2013 che ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

      sotto il profilo della semplicità, chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per un evidente errore materiale il comma 2 dell'articolo 4 fa riferimento alla «legge 12 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» anziché alla «legge 14 novembre 2016, n. 220»;

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          alcune disposizioni del provvedimento sembrano operare modifiche implicite di atti legislativi vigenti, in contrasto con il paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di utilizzare la modifica testuale; si segnalano in particolare il comma 1 dell'articolo 1 (termini per la definizione agevolata dei carichi fiscali); il comma 2 dell'articolo 1-ter (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute); il comma 7-bis dell'articolo 2 (indicazione delle imprese affidatarie dei lavori nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016); il comma 5 dell'articolo 2-bis (interventi di immediata esecuzione nelle medesime zone); i commi 35 e 36 dell'articolo 2-bis (personale uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2009); il comma 44 dell'articolo 2-ter (cessazione stato d'emergenza post-sisma 2012); il comma 1-ter dell'articolo 13 (albo unico dei consulenti finanziari); il comma 2 dell'articolo 19 (organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore);

          il comma 39 dell'articolo 2-bis abroga il comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2017, che introduce un secondo periodo nel comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto–legge n. 39 del 2009; è pertanto necessario, ai sensi del paragrafo 3, lettera c) della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, fare riferimento all'atto modificato e non all'atto modificante;

          la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12-bis modifica in modo frammentario un atto non avente forza di legge (il regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 157 del 2013), in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

          il comma 1 dell'articolo 17-ter affida a decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di attuazione della previsione che consente ai contribuenti di destinare il cinque per mille dell'IRPEF anche agli enti gestori delle aree protette; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

          infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          si provveda a riformulare il comma 39 dell'articolo 2-bis come soppressione del secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009;

          si provveda alla soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12-bis o, in alternativa, a una sua riformulazione nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

          si provveda a sopprimere, al comma 1 dell'articolo 17-ter, il riferimento alla natura non regolamentare dei decreti chiamati a definire la disciplina attuativa della previsione che consente ai contribuenti di destinare il cinque per mille dell'IRPEF anche agli enti gestori delle aree protette;

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5-bis dell'articolo 6 e gli articoli 12-ter, 13-ter, 15-quinquies, 17-quinquies, 19-bis, 19-ter, 19-novies, 19-terdecies, 19-quaterdecies e 19-quinquiesdecies, nonché il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 2 dell'articolo 4, le parole: «legge 12 novembre 2016, n. 220» con le seguenti: «legge 14 novembre 2016, n. 220»

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare in termini di novella le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1; al

comma 2 dell'articolo 1-ter; al comma 7-bis dell'articolo 2; al comma 5 dell'articolo 2-bis; ai commi 35 e 36 dell'articolo 2-bis; al comma 44 dell'articolo 2-ter; al comma 1-ter dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 19.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 4741 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

          considerato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e s), della Costituzione;

          evidenziato che viene al contempo in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la «tutela della salute» e le «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «difesa e Forze armate», «norme generali sull'istruzione», «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), n) e h), della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

          preso favorevolmente atto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, dirette a novellare, attraverso l'inserimento di un ultimo comma, l'articolo 162-ter del codice penale, escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori;

          valutate altresì favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 13-ter in materia di confisca, che, nel tener conto dei rilievi contenuti nella lettera inviata il 17 ottobre scorso dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, modificano l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, da ultimo novellato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (riforma del codice antimafia), reinserendo alcune ipotesi di reato già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea;

          condivise le finalità delle misure contenute nell'articolo 19-quaterdecies in materia di equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie, che riproducono, in massima parte (commi 1 e 4), le disposizioni del disegno di legge C. 4631, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

          rilevata la necessità di precisare, con riferimento ad una interpretazione sistematica dell'articolo 19-bis, intitolato «Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici», che, nel comma 2, in caso di autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, l'esonero dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, deve intendersi necessariamente riferito in via esclusiva al personale scolastico di cui al primo comma del medesimo articolo 19-bis, non anche al personale addetto al trasporto e all'ente locale gestore del servizio; per questi ultimi, infatti, vi è una responsabilità per culpa in vigilando connessa ad uno specifico obbligo contrattuale assunto in virtù dell'erogazione della prestazione di trasporto

in favore di soggetti minorenni, non assimilabile all'obbligo di istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, approvato con modificazioni dal Senato (C. 4741 Governo);

      rilevato che:

          le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto-legge alla legge n. 145 del 2016 (concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) sono volte a porre rimedio ad alcune criticità emerse, soprattutto dal punto di vista contabile, in fase di prima applicazione della predetta legge;

          in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge introduce all'articolo 2 della legge n. 145 un nuovo comma 4-bis, in base al quale, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono tra le varie missioni internazionali le risorse dell'apposito fondo, per assicurare l'avvio delle stesse missioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone – «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere» – l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche;

          al fine di meglio rispettare il principio cardine sotteso alla legge n. 145 del 2016 (che ha esplicitamente previsto l'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere), nonché di assicurare maggiore coerenza con la novella operata alla legge n. 145 dalla successiva lettera c), numero 2) del medesimo articolo 6 del decreto-legge (che, con riguardo alla prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno successivo, fa decorrere il termine dalla data delle deliberazioni delle Camere), è tuttavia indispensabile far decorrere i dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento;

      rilevato altresì che:

          sia l'articolo 2 (commi 4 e 4-bis), sia l'articolo 4 (commi 4 e 4-bis) della legge n. 145 del 2016, come novellati dall'articolo 6 del decreto-

legge in esame, recano disposizioni in materia di anticipazioni di somme da porre in essere nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, comma 3) che ripartiscono le risorse del fondo missioni tra le missioni autorizzate;

          è opportuna una riflessione per valutare se in ciascuno dei due articoli (2 e 4) siano indispensabili entrambe le coppie di disposizioni (commi 4 e 4-bis) o non vi sia invece tra loro una sovrapposizione, che andrebbe nel caso armonizzata;

      considerato che:

          il numero 1) dell'articolo 6, comma 1) lettera b), del decreto-legge introduce nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016 un inciso volto a stabilire che la relazione del Governo alle Camere sulle missioni internazionali in corso deve essere «verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

          tale disposizione sembra sovrapporsi a quella che il successivo numero 2) introduce nel medesimo articolo 3 della legge n. 145 del 2016, vale a dire un comma che stabilisce l'obbligo di corredare la predetta relazione del Governo sulle missioni internazionali in corso di relazione tecnica verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

          preso infine atto delle disposizioni di cui all'articolo 7, e in particolare dei commi da 7 a 10, che rivedono il mandato dei vertici militari, fissandolo in un triennio non rinnovabile: disposizioni recate anche dal disegno di legge del Governo attuativo degli indirizzi del cosiddetto Libro bianco della difesa (S. 2728), in corso di esame in prima lettura al Senato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          con riferimento all'articolo 6 comma 1, lettera a), numero 3), nel nuovo comma 4-bis inserito nell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, le parole «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», vengano sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere»;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito se sia necessario armonizzare le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 4 e 4-bis, e all'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge n. 145 del 2016, come novellati dall'articolo 6 del decreto-legge;

          b) valuti altresì la Commissione di merito se non sia meglio sopprimere il numero 1) dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge, atteso che tale numero 1) introduce all'articolo 3, comma

1, della legge n. 145 del 2016 un inciso («verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196») che appare pleonastico alla luce di quanto previsto dal successivo numero 2) del medesimo articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

      esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

      evidenziato il carattere multisettoriale del provvedimento, che si è notevolmente arricchito di ulteriori contenuti nel corso dell'esame al Senato;

      segnalato innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge, che, in particolare, proroga il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i versamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, nonché proroga da aprile a luglio il termine della rata da versare nel 2018, agevolando in tal modo la fruizione di uno strumento, quello delle definizione dei ruoli, che ha riscosso un notevole interesse presso i contribuenti e le imprese;

      evidenziato inoltre positivamente come l'articolo 1-ter, oltre a prevedere la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018, stabilisca, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, semplifichi i dati da trasmettere e consenta di trasmettere, in luogo dei dati relativi alle singole fatture, il documento riepilogativo delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, attuando sostanzialmente gli indirizzi contenuti nella risoluzione Sanga 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, che chiedeva di semplificare le modalità di trasmissione delle fatture IVA, anche attraverso l'accorpamento di fatture di piccolo importo, e di escludere l'applicazione di sanzioni per gli errori nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017, nell'ottica di migliorare il rapporto di collaborazione tra fisco e contribuenti;

      rilevato altresì come l'articolo 2 rechi opportunamente una serie di misure di sostegno in favore dei contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali avvenute nel corso del 2017, in particolare sospendendo i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni della Provincia di Livorno colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017, prorogando al 30 settembre 2018 la scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia e stabilendo che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del predetto sisma non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018;

      sottolineato come il decreto-legge rafforzi anche le previsioni per sostenere la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, prevedendo in particolare, nell'ambito dell'articolo 2-bis, la proroga al 31 dicembre 2018, nei comuni colpiti da tali eventi sismici, del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e la proroga al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una «zona rossa», nonché stabilendo che, nei predetti comuni, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, oltre alle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018;

      segnalato come il provvedimento operi anche un ulteriore passo avanti in direzione della riduzione della pressione fiscale, disponendo, all'articolo 5, la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA attualmente previsti per il 2018, sterilizzazione che è completata dal disegno di legge di bilancio;

      evidenziato il rilievo sociale di molte misure di natura tributaria recate dal decreto-legge, tra le quali si richiamano in particolare l'articolo 5-ter, che proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale; l'articolo 5-quater, il quale modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso; l'articolo 5-quinquies, che inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali; l'articolo 17-ter, che consente ai contribuenti, a decorrere dall'anno 2018, di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno gli enti gestori delle aree protette; il comma 8-bis dell'articolo 20, il quale estende la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista in favore degli studenti

universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate;

      sottolineato quindi come l'articolo 5-septies venga incontro alle esigenze dei lavoratori italiani che hanno prestato la loro attività lavorativa all'estero, consentendo loro di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero derivanti da redditi prodotti all'estero, nonché i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;

          udita la relazione della deputata Malpezzi, nella seduta del 22 novembre 2017,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (C. 4741 Governo, approvato dal Senato);

          premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connessi all'imminente legge di bilancio;

          preso atto delle disposizioni riguardanti le dotazioni delle capitanerie di porto (articolo 6 comma 4-bis), le procedure di cessione dell'Alitalia (articolo 12), i trattamenti pensionistici di talune categorie di lavoratori addetti al settore della navigazione aerea (articolo 12-bis), la gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi (articolo 12-ter), i finanziamenti per il contratto di programma con il gestore della rete, ivi compresi la fase consultiva in sede parlamentare della procedura di adozione degli aggiornamenti al medesimo contratto e gli strumenti di pianificazione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (articolo 15, commi da 1 a 1-ter), la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario (articolo 15, comma 1-quater), il contributo straordinario a favore della società torinese GTT Spa (articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies), il sostegno del trasporto ferroviario delle merci (articolo 15, comma 1-septies), la sicurezza ferroviaria e marittima (articolo 15-ter), la procedura nel caso di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale (articolo 15-quinquies), nonché la disciplina del settore delle telecomunicazioni (articolo 19-quinquiesdecies);

          evidenziata criticamente la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis (introdotto dal Senato) che esclude che siano sottoposti al parere parlamentare gli aggiornamenti dei contratti di programma che «non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge», formulando una definizione di «modifiche sostanziali» che rende improbabile la necessità di acquisire in futuro le pronunce delle Commissioni parlamentari;

          espresso apprezzamento per la piena attuazione degli impegni recati dalla risoluzione n. 8-00263 approvata all'unanimità nella seduta della Commissione del 12 ottobre 2017 sulla cadenza mensile delle fatturazioni, mediante l'introduzione dell'articolo 19-quinquiesdecies;

          segnalato che l'articolo 15, comma 1-quater (introdotto dal Senato), nel disciplinare la procedura per la definizione dei contratti

riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri nel territorio nazionale, non appare coordinato con la norma attualmente vigente – ossia l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002, che non risultano espressamente abrogati – rendendo incerto se quest'ultima rimanga in vigore, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina;

          rilevato che l'articolo 15-ter, al fine di potenziare le misure di sicurezza ferroviaria, autorizza l'ANSF all'assunzione di personale, mentre non viene dedicata analoga attenzione all'autorità amministrativa cui sono attribuiti anche compiti in materia di sicurezza del traffico aereo, l'ENAC, che pure versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

          preso atto che l'articolo 15-ter, al comma 6, disciplina i profili sanzionatori, legati all'inosservanza delle determinazioni dell'ANSF, che invece l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 162 del 2007 demandava ad appositi decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 2006;

          richiamati gli elementi emersi nel dibattito, con particolare riguardo alla effettiva congruità delle risorse che l'articolo 19-quater stanzia per la banca dati degli operatori economici, affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          1) sopprimere l'articolo 15, comma 1-bis, ovvero, in alternativa, sostituirlo con il seguente:

              «1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993 n. 238, il comma 2 è sostituito dal seguente:

                  “2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, salvo che sugli eventuali aggiornamenti ai contratti che siano esclusivamente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento”»;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 15, comma 1-quater (introdotto dal Senato) – che disciplina la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale senza abrogare l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento normativo che elimini le incertezze relative all'eventuale permanenza

in vigore del citato articolo 38, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina;

          b) nell'ambito delle disposizioni concernenti l'innalzamento dei presìdi di sicurezza nel trasporto ferroviario e marittimo, dovrebbe verificarsi la possibilità di potenziare le capacità operative anche dell'ENAC, che versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro, a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

          c) con riguardo alle previsioni dell'articolo 19-quater in ordine allo stanziamento per la banca dati degli operatori economici di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici (come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56), affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrebbe verificarsi l'effettiva congruità delle risorse annualmente previste, che appaiono prima facie sovradimensionate rispetto alle esigenze di gestione del supporto informatico.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato per quanto di competenza il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 148/2017, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

          sottolineato positivamente che l'articolo 9, modificato al Senato, consente di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, anche a seguito della parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          rilevato che, sempre all'articolo 9, il comma 2-bis introdotto dal Senato, consente di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI anche con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, oltre che mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Sace Spa;

          valutato positivamente che l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate;

          preso atto favorevolmente che l'articolo 12, modificato al Senato, differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, proroga fino al 30 settembre 2018 la durata

del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, e ne incrementa l'importo di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018;

          osservato che l'articolo 13 introduce, in materia di trasparenza societaria, la cosiddetta norma anti-scorrerie, che estende gli obblighi di comunicazione per chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione;

          sottolineato che l'articolo 14, modificato al Senato, interviene sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;

          rilevato che l'articolo 19-quinquies, introdotto al Senato, prevede che la vendita dei prodotti contenenti nicotina (sigarette elettroniche) sia effettuata in via esclusiva tramite le rivendite autorizzate, estendendo il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica prima limitato alla vendita «transfrontaliera»;

          evidenziato che l'articolo 19-decies, prevede un regime di sostegno per gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o al raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto;

          osservato che l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, e rilevato con favore che la disciplina in materia di equo compenso è applicabile, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, anche non iscritti a ordini o collegi,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge

16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

          rilevato che l'articolo 1, comma 11, del decreto specifica che le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette debbono essere destinate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia, confluito nell'Agenzia delle entrate – Riscossione, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995;

          osservato che l'articolo 2-bis del decreto introduce diverse disposizioni che incidono sulla disciplina del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolto nella gestione della ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, prevedendo, in particolare, proroghe dei contratti a tempo determinato in essere e il riassorbimento del personale assunto a tempo indeterminato per le esigenze connesse alla ricostruzione;

          considerato che i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 7 prevedono l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati come personale civile presso organismi militari della Comunità atlantica o degli Stati che ne fanno parte, che siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari presenti sul territorio nazionale;

          rilevato che il comma 10-quinquies dell'articolo 7, in relazione alla revisione e al riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone che il personale militare, iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che transita tra ruoli è iscritto al fondo di previdenza corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza;

          preso atto che l'articolo 8 riduce da 30.700 a 16.294 il numero dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia», prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017, in considerazione dell'andamento delle domande accolte o ancora giacenti, provvedendo ad una conseguente rideterminazione delle risorse destinate al finanziamento dell'insieme dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

          rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 8, le risorse non utilizzate per effetto della richiamata rideterminazione sono assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione, conformemente a quanto già previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;

          ricordato che già nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis) si era evidenziata la presenza di una significativa

differenza tra il numero stimato dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia» e quello delle domande accolte o giacenti, sottolineando l'esigenza di verificare la sussistenza e la consistenza di economie, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa previsti dai provvedimenti di salvaguardia, al fine di definire i contenuti di possibili interventi legislativi in materia sociale o previdenziale finanziati a valere sulle risorse destinate a confluire nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2017;

          apprezzato il fatto che l'articolo 12-bis introduce modifiche ai requisiti per l'accesso al pensionamento del personale operante nel settore della navigazione aerea al fine di applicare ai lavoratori dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011;

          ricordato che con l'interrogazione Di Salvo n. 5-08767, svolta presso la XI Commissione il 29 settembre 2016, si era sollecitata l'adozione di iniziative volte a rendere omogenea la normativa previdenziale applicabile al personale dell'ENAV;

          osservato che l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale, dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge atto Camera n. 4631, in corso di esame presso la II Commissione;

          considerato che la norma definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale;

          rilevato con favore che la disciplina in materia di equo compenso è applicabile, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, anche non iscritti a ordini o collegi;

          richiamati, a tale riguardo, il costante impegno della XI Commissione nel corso della presente legislatura sui temi connessi all'introduzione di forme di compenso minimo per i lavoratori autonomi e, in particolare, la risoluzione Gribaudo e altri n. 8-00161, approvata il 16 dicembre 2015,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          con riferimento all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, si valuti l'esigenza di destinare a specifici interventi in materia sociale o

previdenziale le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione per effetto della rideterminazione delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

          con riferimento all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge, si valuti l'esigenza di chiarire in modo univoco le modalità di estensione ai professionisti, anche non iscritti ad ordini e collegi, delle disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del medesimo articolo 19-quaterdecies, nonché le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equo compenso con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti, verificando in particolare l'opportunità di adottare specifiche disposizioni attuative anche con il coinvolgimento del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741 (approvato dal Senato), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

          segnalato che l'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, definita dal decreto legislativo n. 178 del 2012, recando disposizioni relative ai beni, al personale e alla liquidazione della vecchia Associazione di diritto pubblico;

          auspicato che tali disposizioni rappresentino l'ultimo atto di un lungo processo di trasformazione dal soggetto pubblico alla nuova Associazione privata di interesse pubblico, e che quest'ultima possa quindi diventare pienamente operativa nello svolgimento delle proprie attività;

          rilevato, poi, che l'articolo 18 del decreto-legge dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare al successivo riparto in favore di strutture che presentino determinate caratteristiche (strutture di particolare rilievo a livello nazionale nei settori delle prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, dell'adroterapia e delle neuroscienze) al

fine di realizzare specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura, volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

          evidenziato che l'individuazione delle predette strutture è demandata a un decreto del Ministro della salute – da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – senza tuttavia prevedere, come invece sarebbe opportuno, che con tale decreto si stabiliscano anche le modalità di rendicontazione dell'avvenuta ripartizione delle risorse accantonate;

          apprezzato l'articolo 18-ter, in quanto introduce misure di semplificazione con riferimento alle procedure concernenti gli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), sostanzialmente consentendo l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure per le regioni e le province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale;

          apprezzato, in particolare, l'articolo 18-quater, recante disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico, che corrisponde in gran parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinate, esaminato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite II e XII, approvato dell'Assemblea il 19 ottobre 2017 e trasmesso quindi al Senato (A.S. 2947),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, la previsione per cui con il decreto del Ministro della salute si stabiliscano altresì le modalità di rendicontazione relativamente al riparto delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato il testo del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

          rilevato che il provvedimento reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle disposizioni fiscali e su altre linee di intervento;

          preso atto che il decreto-legge – come modificato nel corso dell'esame presso il Senato – reca diverse disposizioni di diretto interesse della Commissione Agricoltura;

          ricordate, in primo luogo, le misure di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter, che confermano, come già previsto dalla normativa vigente, l'esonero dei produttori agricoli, siti in zone montane e con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, dall'obbligo di comunicazione per i soggetti passivi IVA della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017;

          richiamato inoltre il complesso delle misure di sostegno, di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter, destinate ai soggetti residenti nei comuni colpiti da calamità naturali negli anni 2016 e 2017, nonché alle attività agricole e zootecniche insistenti sui territori penalizzati da tali eventi climatici di natura eccezionale;

          viste altresì le norme recate dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 7 in materia di personale delle Forze di polizia, che – al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio – prevedono l'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente, del personale operaio assunto a tempo determinato (OTD) del soppresso Corpo forestale dello Stato, e di nuovo personale operaio;

          rammentato, con specifico riferimento al personale operaio OTI, che la XIII Commissione, nei rilievi approvati lo scorso 8 novembre dalla Commissione medesima in esito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451) aveva auspicato l'assunzione da parte del Corpo dell'Arma dei Carabinieri, mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge, del personale operaio con contratto a tempo indeterminato del soppresso Corpo forestale dello Stato, allo scopo di mantenere inalterato il numero di OTI provenienti da tale Corpo ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

          richiamati inoltre i contenuti degli articoli 13, comma 1-bis, sulla disciplina del rinnovo dei componenti dell'organo consiliare delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dell'articolo 17-quater sulla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico anche con finalità di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico; dell'articolo 18-quater, in materia di produzione e trasformazione di cannabis per uso medico, con riferimento anche alla coltivazione secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP);

          evidenziate infine le disposizioni recate dall'articolo 19-terdecies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, con riferimento alle nuove misure introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 – in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei – ne

limitano l'operatività a coloro che ricevono fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro;

          condivise le finalità poste alla base della richiamata modifica del Codice Antimafia, volte a garantire la piena legalità dei soggetti destinatari delle risorse di origine europea;

          rilevato tuttavia che la previsione dell'obbligo della certificazione antimafia per i beneficiari dei fondi europei di importo superiore a 5 mila euro rischia di produrre una vera e propria paralisi degli uffici pubblici che tali pratiche saranno chiamati ad evadere e, conseguentemente, di bloccare o di rallentare significativamente le procedure di erogazione dei fondi a favore dei soggetti destinatari;

          ritenuto pertanto che l'inserimento, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, della soglia di 5.000 euro – sebbene esoneri dai richiamati adempimenti un significativo numero di micro imprese – non appare sufficiente ad evitare la situazione di difficoltà testé evocata;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 19-terdecies, innalzando da 5.000 a 25.000 euro la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei, nonché ad introdurre nel medesimo articolo, per le domande relative a contributi europei che superano i 25.000 euro, una scansione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, in modo da permettere agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali necessarie per fronteggiare l'accresciuta mole di lavoro.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge C. 4741, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»;

          richiamato il proprio parere espresso in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          considerato che:

              il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

              il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

              sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della «tutela della concorrenza» nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

          considerato che:

              l'articolo 19-undecies autorizza in favore della regione Lombardia un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017, al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

              in data 20 novembre 2017, la predetta sede è stata assegnata, a seguito di sorteggio, alla città di Amsterdam;

          rilevato che:

              l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 32,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);

              la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

              in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

          valutato favorevolmente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 20, comma 7-bis, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

          b) all'articolo 19-undecies, si valuti l'opportunità di individuare una diversa finalità del contributo alla Regione Lombardia, volta in ogni caso a promuovere la competitività internazionale della città di Milano.

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