Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4739 |
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi con la regione Sicilia, con gli enti locali coinvolti, con le società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario e con le società di gestione aeroportuale interessate, al fine di stabilire il limite massimo degli oneri di servizio pubblico per le rotte aeree, ferroviarie e marittime, da e verso la Sicilia e da e verso le isole minori della Sicilia, i criteri per la fissazione delle tariffe, i requisiti minimi di qualità del servizio, nonché le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
2. La conferenza di servizi di cui al comma 1, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri di servizio pubblico in relazione:
a) alla tipologia e ai livelli delle tariffe;
b) agli orari e alla frequenza dei collegamenti da e verso la Sicilia e da e verso le isole minori della Sicilia;
c) alla capacità dell'offerta;
d) agli oneri a carico del bilancio dello Stato;
e) ai beneficiari di condizioni particolari.
3. Entro sessanta giorni dalla data di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 settembre 2008, con proprio decreto dispone:a) l'imposizione di oneri di servizio pubblico, nel limite e con le modalità definiti dalla conferenza di servizi di cui al comma 1, ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli scali aeroportuali della Sicilia e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali, individuati dalla medesima conferenza, e ai servizi marittimi e ferroviari di linea tra la Sicilia e le isole minori della Sicilia e i porti italiani, individuati dalla medesima conferenza;
b) una gara di appalto europea con oneri di servizio pubblico per i servizi di linea marittimi e ferroviari da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1, e per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, individuati dalla conferenza di servizi di cui al comma 1, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con oneri di servizio pubblico; il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e l'importo di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta una relazione alle Camere sulle politiche in materia di continuità territoriale e, in particolare, sullo stato di attuazione e sull'impatto della presente legge sull'economia della regione Sicilia.
1. Qualora non siano state presentate offerte entro il termine previsto dal bando di gara per l'esercizio del servizio aereo, ferroviario e marittimo sulle rotte da e verso la Sicilia e da e verso le isole minori della Sicilia, con oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla scadenza del bando la regione Sicilia
provvede, con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, a individuare l'impresa per la gestione del servizio di trasporto sulle rotte medesime con la quale contestualmente stipula e sottoscrive, entro i successivi trenta giorni, un contratto per la continuità territoriale con oneri di servizio pubblico.1. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime e ferroviarie incaricate dell'esercizio del servizio aereo, ferroviario e marittimo con oneri di servizio pubblico sulle rotte da e verso la Sicilia e da e verso le isole minori della Sicilia, trasmettono alla regione Sicilia:
a) una relazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, marittima e ferroviaria;
b) il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile;
c) il piano industriale, coerente con i requisiti essenziali e con i livelli minimi previsti dal contratto per la continuità territoriale con oneri di servizio pubblico sottoscritto ai sensi dell'articolo 2.
1. Possono beneficiare delle tariffe agevolate stabilite ai sensi della presente legge:
a) i cittadini nati nel territorio della regione Sicilia;
b) i cittadini residenti nella regione Sicilia;
c) i giovani di età pari o inferiore a ventuno anni;
d) gli studenti di età pari o inferiore a ventisette anni;
e) i disabili;
f) gli anziani di età pari o superiore settanta anni.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2018.