Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4738 |
1. Dopo il comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è inserito il seguente:
«17-bis. Quanto previsto dal comma 17 si applica, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio presentando la relativa domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo».
1. Al titolo II del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 9-bis. – (Piano triennale sperimentale per l'assunzione di nuovi ricercatori). – 1. In deroga a quanto previsto dal presente titolo, è autorizzato un piano triennale sperimentale, nel triennio 2018-2020, che consente agli enti pubblici di ricerca di assumere personale avente la qualifica di ricercatore, in misura non superiore al 10 per cento del personale avente la medesima qualifica alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 3 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie per garantire
il diritto dei ricercatori alla permanenza in servizio e pari a 7 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie a garantire l'assunzione di nuovi ricercatori, a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.