Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4755


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PALESE
Ordinamento della giurisdizione tributaria
Presentata il 23 novembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono state insediate in data 1° aprile 1996 con il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996. Esattamente dopo venti anni è arrivato il momento di modificare radicalmente le suddette commissioni tributarie affidando la giustizia tributaria a una magistratura specialistica e autonoma. Gli scandali di corruzione saliti agli onori delle cronache negli ultimi mesi accelerano il progetto da mettere in campo per la riforma della giustizia tributaria. A questo punto è necessario stabilire i seguenti princìpi per la riforma delle commissioni.
      In primis, la necessità ed urgenza della riforma delle commissioni tributarie. In materia è intervenuta la parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che ha in buona parte recepito le proposte modificative avanzate nel progetto di legge di riforma del processo tributario presentato al Senato il 6 agosto 2014 dalla senatrice Adele Gambaro (atto Senato n. 1593). Tra i principali istituti giuridici modificati si evidenziano qui di seguito: la conciliazione in appello; la sospensione della sentenza e dell'atto originario sia in grado di appello sia quando è pendente il ricorso per cassazione; l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non passate in giudicato; l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; la condanna alle spese di giudizio che possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.
      Ora è pertanto necessario modificare strutturalmente le commissioni tributarie. I princìpi essenziali ai quali questa proposta di legge si ispira sono i seguenti:

          1) la gestione e l'organizzazione non devono essere più affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per attuare l'effettiva terzietà dei giudici tributari ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata») è urgente sottrarre al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto parte interessata nel contenzioso, e affidarla a un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri (la cui alta vigilanza è prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), perché la giustizia tributaria, oltre che «essere», deve necessariamente «apparire» neutrale. Si deve istituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (cosiddetta quarta magistratura), la quale peraltro deve avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale. Non si può tollerare, come invece accade oggi, che il Ministro dell'economia e delle finanze gestisca l'organizzazione dei giudici tributari per le nomine, i trasferimenti e l'avanzamento di carriera;

          2) una nuova denominazione delle commissioni tributarie. Proprio alla luce di quanto detto al punto 1), le commissioni tributarie dovranno avere una diversa denominazione e precisamente: tribunale tributario; corte di appello tributaria; sezione tributaria della Corte di cassazione;

          3) i giudici tributari devono essere a tempo pieno e professionalmente competenti. Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo non garantisce una perfetta competenza e professionalità nel delicato settore fiscale. L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, a base regionale con specifico riferimento alle norme tributarie e processuali. I professionisti per far parte delle commissioni tributarie devono cancellarsi dai rispettivi albi professionali;

          4) il giudice monocratico. Si può prevedere l'istituzione del giudice monocratico per tutte le controversie d'importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli interessi e delle sanzioni, che vanno oggi a mediazione, per le cause catastali e per i giudizi di ottemperanza senza limiti di importo;

          5) il dignitoso trattamento economico dei giudici tributari. Oggi i giudici tributari non percepiscono alcun compenso per la sospensiva e soltanto la misera somma di 25 euro nette a sentenza depositata, peraltro pagata con ritardo. Questi miseri compensi non fanno altro che offendere la dignità del giudice tributario ed ecco perché è necessario prevedere con urgenza un compenso dignitoso sia per le udienze di sospensiva e di merito, sia per il deposito delle sentenze, oltre che un congruo e dignitoso compenso mensile e rimborso delle spese.

      La riforma delle commissioni tributarie è un'esigenza sentita da molti anni dai contribuenti e dalle categorie professionali, tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto e delle particolari questioni che vengono trattate. Non si deve pensare che l'esigenza della suddetta riforma è giustificata dai recenti scandali e arresti dei giudici tributari (si vedano i casi di Roma, Napoli, Milano e Bari), ma la riforma è necessaria perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati, indipendenti (anche all'apparenza) dal Ministero dell'economia e delle finanze e competenti a decidere le delicate e difficili questioni tributarie che in caso di errori, anche involontari, possono portare al fallimento delle aziende o, peggio ancora, al suicidio dei contribuenti. Ormai è arrivato il momento indifferibile di smantellare totalmente le attuali commissioni tributarie e creare giudici tributari a tempo pieno non più dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.


      In sostanza, questa proposta di legge ha tenuto presente la particolare disciplina del processo tributario tedesco. Nell'ambito dell'ordinamento tributario tedesco, infatti, il principio del giusto processo tributario può essere identificato in una pluralità di valori e relative articolazioni, che sono insite sia nel sistema costituzionale, che nella giurisdizione tributaria teutonica. Infatti elementi interessanti, sotto il profilo dell'equità processuale, sono stati individuati da un lato nella figura del giudice, nonché nell'amministrazione della giustizia tributaria, dall'altro nell'omologo processo. Considerando la figura del giudice tributario, il giusto processo si identifica nel principio di imparzialità e terzietà da parte del giudice nel dirimere le liti tributarie. Tali caratteristiche sono garantite dai requisiti professionali previsti per l'esercizio della carica di giudice tributario. Infatti il giudice tributario tedesco ha adeguate competenze tecniche stante la specificità della materia fiscale. Esso esercita la propria professione in quanto stabilmente strutturato nell'organico giudiziario. Per esercitare la professione di giudice tributario in Germania occorre seguire un iter formativo professionale caratterizzato da due fasi. La prima consiste nel superare l'esame di abilitazione alle professioni forensi e la seconda, invece, nel sostenere e superare un concorso per l'accesso alla carriera di giudice tributario che permette l'assunzione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria. Considerando, invece, la struttura della giurisdizione tributaria tedesca si può osservare come il principio di equo processo è garantito da un forte valore dell'indipendenza della magistratura tributaria da altri poteri amministrativi e politici, sancito proprio dall'articolo 95 della Costituzione tedesca che attribuisce a tale giurisdizione specifiche competenze tecniche in materia fiscale. Essa inoltre si affianca alle altre magistrature previste dal medesimo articolo, quella civile, penale e amministrativa nonché del lavoro e socio-previdenziale. Tale principio trova poi conferma nell'articolo 35 della legge processuale tributaria tedesca, laddove prevede una rigida riserva di giurisdizione. Infatti solo il giudice tributario ha la competenza esclusiva nelle liti di diritto pubblico che hanno per oggetto l'imposizione fiscale. In particolare esse riguardano i contenziosi proposti contro l'amministrazione fiscale o contro le autorità fiscali federali e regionali. Un altro aspetto che conferma il carattere dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura tributaria tedesca riguarda il potere sanzionatorio che viene applicato nei casi di evasione fiscale. Tale potere non viene esercitato dal giudice tributario, ma è prerogativa dell'amministrazione finanziaria. Il giudice tributario deve essere una figura caratterizzata da imparzialità e terzietà rispetto alle parti del processo; tali caratteristiche possono essere garantite solo da un'amministrazione giudiziaria indipendente dagli altri poteri. Al fine di individuare altri elementi utili alla ricostruzione del principio dell'equo processo tributario in Germania, occorre partire dalla natura del contenzioso tributario tedesco. Esso è in sostanza un processo amministrativo, infatti l'ordinamento tedesco ha natura pubblicistica e in esso assume una notevole rilevanza l'atto amministrativo, che rappresenta il più importante strumento di attuazione del diritto tributario. Pertanto il processo tedesco è in prevalenza di natura impugnatoria dell'atto e ha il fine di annullare il provvedimento amministrativo d'imposizione fiscale. A tale tipologia si affianca anche un'impugnazione finalizzata alla riforma e alla revisione del provvedimento medesimo. Alla luce di tali considerazioni, gli elementi che connotano il giusto processo tributario in Germania vanno rilevati dall'analisi del processo amministrativo tedesco. Pertanto, essendo il processo tributario di per sé un procedimento amministrativo che termina in un provvedimento di annullamento o di revisione dell'atto di imposizione, gli elementi del giusto processo sono rinvenibili nei princìpi che governano il procedimento amministrativo e, nel caso specifico, il procedimento tributario. Considerando infatti i princìpi fondamentali del procedimento tributario tedesco, il § 85 del codice tributario generale (che include la legge sostanziale e la disciplina del procedimento amministrativo in materia tributaria) afferma che l'attività dell'amministrazione finanziaria deve essere coerente con la legge e non discriminatoria, ossia uguale per tutte le categorie di contribuenti. Quindi il suddetto § 85 sancisce il principio di uguaglianza tributaria che rappresenta un'articolazione del più generale concetto di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione tedesca e che trova applicazione attraverso la legalità e l'uniformità di tassazione. L'attività dell'amministrazione finanziaria deve essere fondata innanzitutto sul principio di legalità che si traduce nel rispetto delle norme di diritto sostanziale e procedimentale. In merito poi al principio di uguaglianza tributaria, l'amministrazione finanziaria deve garantire la parità di trattamento sia sotto il profilo sostanziale che formale in modo tale che il diritto formale sia effettivamente funzionale all'attività di controllo del contribuente. Alcuni giuristi tedeschi sostengono la forte connessione tra il principio di uguaglianza e l'attività di controllo al punto da considerare la medesima un'attività fondamentale per garantire il principio di parità tra i contribuenti. Il principio paritario non si estrinseca solo tra i contribuenti, ma anche nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Infatti, l'articolo 90 del codice tributario generale prevede l'obbligo di collaborazione reciproca tra amministrazione e contribuente, che in fase di accertamento dovrebbe generare una sinergia basata sulle responsabilità delle parti per le relative competenze. Tale principio è stato formulato sulla consapevolezza che l'amministrazione finanziaria non riesce da sola a verificare che il contribuente paghi con regolarità le imposte, né sarebbe in grado di verificare per singolo contribuente tutte le circostanze sostanziali che originano l'obbligazione tributaria. L'applicazione della normativa tributaria tedesca deve rispettare le libertà costituzionalmente garantite dei singoli individui. Il principio della collaborazione è un elemento fondamentale dell'attività impositiva tedesca in quanto rappresenta un mezzo per tarare lo strumento dell'accertamento alle effettive circostanze economiche in cui versa il contribuente. Alla luce della disanima sui princìpi che governano il procedimento tributario di accertamento, si può osservare come alcuni di essi possono essere validi anche nell'ambito del processo tributario in quanto entrambe le attività derivano dalla stessa matrice, cioè il procedimento amministrativo. I princìpi analizzati possono essere inclusi nel più ampio concetto di giusto procedimento e giustizia procedurale che riguarda anche il processo tributario visto sotto l'aspetto procedimentale. Tale passaggio interpretativo si rende necessario al fine di includere i princìpi del procedimento di controllo nell'ambito del processo tributario per individuare gli altri elementi che appartengono a quel sistema di valori che prende il nome di giusto processo e che include, come già rilevato, i princìpi di imparzialità e terzietà del giudice nonché l'assoluta indipendenza della magistratura tributaria.
      I princìpi che contribuiscono a disegnare gli elementi caratterizzanti del giusto processo tributario in Germania sono ravvisabili innanzitutto nel principio di legalità e di correttezza del processo tributario, che si traduce sostanzialmente nella corretta applicazione delle norme processuali che garantisce la parità di trattamento delle parti nel giudizio. Connesso, quindi, al concetto di legalità è anche quello di uguaglianza delle parti assimilabile al principio di parità delle armi processuali, che si sostanzia nella prerogativa di entrambe le parti di presentare in sede processuale non solo atti volti a sostenere le pretese di parte, ma anche di fare ricorso a prove testimoniali. Anche se nell'ambito del processo tributario tedesco non può essere mutuato il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente in quanto si è in presenza di una situazione conflittuale, un principio che potrebbe rientrare nel giusto processo è quello della proporzionalità del giudicato alle effettive condizioni economiche in cui versa il contribuente. Alla luce di tali considerazioni, può quindi individuarsi la nozione del giusto processo tributario tedesco attraverso l'articolazione dei seguenti elementi:

          1) la terzietà e l'imparzialità del giudice, a presidio delle quali è posto uno

specifico iter formativo professionale che consente l'accesso alla carriera della magistratura tributaria;

          2) l'assoluta indipendenza della magistratura costituzionalmente sancita dall'articolo 91 della Costituzione tedesca, nel quale viene considerata un potere giurisdizionale autonomo e svincolato da altre magistrature o poteri dello Stato;

          3) la legalità e la regolarità del processo tributario consistenti nella pedissequa applicazione delle norme al contenzioso in parola;

          4) il principio di parità di trattamento delle parti in giudizio con specifico riferimento al concetto della parità delle armi processuali, che in Germania risulta essere più ampio rispetto a quello italiano in quanto, oltre alla prerogativa di presentare al giudice tributario atti volti a sostenere le proprie pretese o giustificazioni, è ammessa la prova testimoniale per entrambe le parti;

          5) il principio di proporzionalità del giudicato, atto a calibrare l'azione della giustizia tributaria alle effettive circostanze economiche e sostanziali in cui si è venuto a creare il contenzioso.

      In conclusione, questa proposta di legge di riforma delle commissioni tributarie ha ripreso molti concetti organizzativi del processo tributario tedesco. Soltanto una magistratura tributaria autonoma, indipendente e professionale può garantire un sistema tributario equo ed efficiente. La presente proposta di legge vuole offrire il proprio contributo al fine di rendere sempre più chiare le regole che disciplinano il settore, affidando la giustizia tributaria a una magistratura specialistica e autonoma (gestita ed organizzata non più dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), introducendo una nuova denominazione per le commissioni tributarie, garantendo l'impiego di giudici tributari a tempo pieno, professionalmente competenti e retribuiti attraverso un dignitoso trattamento economico e prevedendo la possibilità dell'istituzione del giudice monocratico per tutte le controversie di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli interessi e delle sanzioni.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Art. 1.
(Organi della giurisdizione tributaria).

      1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
      2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.
      3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
      4. Per quanto non disposto dal comma 3 e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
      5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
      6. È istituita la magistratura tributaria, autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.

Art. 2.
(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie).

      1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
      2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha

durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
      3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.
      4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.
      5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero invariabile di tre votanti.
      6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.
Art. 3.
(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie).

      1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria

redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, in conformità a quanto disposto da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 1.000 unità.
Art. 4.
(Giudici dei tribunali tributari).

      1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
      2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
      3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
      4. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
      5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
      6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
      7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per

decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.
      8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).
Art. 5.
(Giudici delle corti di appello tributarie).

      1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
      2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
      3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
      4. Con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
      5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
      6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
      7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono

nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.
      8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).
      9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.
Art. 6.
(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti).

      1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
      2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.
      4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
      5. È istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:

          a) di valore non superiore a 20.000 euro;

          b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

          c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;

          d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 7.
(Requisiti generali dei giudici tributari).

      1. I giudici tributari devono:

          a) essere cittadini italiani;

          b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

          c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

          d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;

          e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

Art. 8.
(Incompatibilità).

      1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:

          a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

          b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

          c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e presso quelli della soppressa

Agenzia del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          d) gli appartenenti o ex appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

          e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) i prefetti e i questori;

          g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;

          h) coloro che sono iscritti ad albi professionali; prima della nomina il candidato è tenuto a cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;

          i) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili nei corpi di polizia;

          l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.

      2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 9.
(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie).

      1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alle Camere sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 10.
(Giuramento).

      1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».
      2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.
      4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.
      5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.

Art. 11.
(Durata dell'incarico).

      1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.
(Decadenza dall'incarico).

      1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

          a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;

          b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;

          c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni

dalla comunicazione del decreto di nomina;

          d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

          e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;

          f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

          g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

      2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 13.
(Trattamento economico).

      1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
      2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
      3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 14.
(Responsabilità).

      1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni disciplinari).

      1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.
      2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
      3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

          a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

          b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

          c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;

          d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

          e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

          f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;

          g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

          h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;

          i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

          l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

          m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

          n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;

          o) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

      4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:

          a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

          b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

          c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

          d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

          e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.

      5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di un altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
      6. Si applicano la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5 e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari.

Art. 16.
(Procedimento disciplinare).

      1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
      2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
      3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 29. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
      4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
      5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
      6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 17.
(Composizione).

      1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato «Consiglio di presidenza», è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
      2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.
      3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.
      4. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
      5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.

Art. 18.
(Durata).

      1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
      2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.

Art. 19.
(Ineleggibilità).

      1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 15.
      2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.

Art. 20.
(Elezione).

      1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
      2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
      3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.


      4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
      5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.
      6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento di cui all'articolo 15.
      7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 21, comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.
      8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 21.
(Votazioni).

      1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
      2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.
      3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.
      4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
      5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.
(Proclamazione degli eletti. Reclami).

      1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna

categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 29, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
      3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
      4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
      5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.
Art. 23.
(Attribuzioni).

      1. Il Consiglio di presidenza:

          a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;

          b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

          c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

          d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

          e) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;

          f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

          g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;

          h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

          i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;

          l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;

          m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 13, comma 3;

          n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;

          o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

      2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei

confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti.
Art. 24.
(Convocazione).

      1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.
(Deliberazioni).

      1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
      2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
      3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 26.
(Trattamento economico).

      1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
      2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 27.
(Scioglimento).

      1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.
Art. 28.
(Autonomia contabile).

      1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo III
UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA
Art. 29.
(Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza).

      1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

Art. 30.
(Ufficio di cancelleria dei giudici tributari).

      1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


      2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. Il trattamento economico dei componenti degli uffici di cancelleria è disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.
Capo IV
SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Art. 31.
(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione).

      1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, ai fini di cui alla presente legge è competente la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui uno ricopre il ruolo di presidente del collegio.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 32.
(Abrogazione).

      1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di

appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.
Art. 33.
(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie).

      1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati il 1° gennaio 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali.
      3. Tutti i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2019 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

Art. 34.
(Nomina dei giudici tributari).

      1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 settembre 2018.

Art. 35.
(Regolamenti).

      1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il 31 marzo 2018.

Art. 36.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

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