Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4735 |
1. Dopo l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie) – 1. Ai fini della valutazione dell'impatto sul benessere della società di disposizioni di legge che recano nuove o maggiori spese e/o minori entrate per almeno 500 milioni di euro annui, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana bandi pubblici, destinati ai centri italiani di ricerca universitari, pubblici e privati.
2. I bandi di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati al finanziamento di ricerche riguardanti l'impatto delle disposizioni di legge di cui al medesimo comma 1 che tengano conto degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163.
3. I risultati, i database creati e qualsiasi strumento sviluppato nell'ambito delle ricerche di cui al comma 2 del presente articolo devono essere rilasciati in formato aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 2, redige un rapporto di sintesi, a cui sono allegate le ricerche effettuate, che trasmette alle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
5. Le risorse necessarie a coprire le spese previste dai bandi pubblici di cui al comma 1 devono corrispondere allo 0,0001 per cento della quota di copertura delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 o,
comunque, a un massimo di 150.000 euro per ciascun bando.6. Agli oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite di 1.500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».