Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4774


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, CARLONI, CUOMO, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MASSA, PALLADINO, SGAMBATO, TARTAGLIONE, VALERIA VALENTE, VERINI
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e altre disposizioni per contrastare l'abusivismo edilizio
Presentata il 7 dicembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo Il Sole-24Ore (23 febbraio 2015), «a distanza di oltre 12 [ora 14] anni dall'ultimo condono edilizio [Governo Berlusconi, 2003], si continua a costruire abusivamente (26 mila nuovi immobili l'anno, stima 2013 del centro studi Cresme), mentre poco o nulla si abbatte (500 demolizioni in media all'anno nei capoluoghi di provincia, stima Legambiente). L'associazione ambientalista ha calcolato che solo una su dieci delle ordinanze di demolizione di immobili abusivi va effettivamente a buon fine: delle 46.760 ordinanze emesse dal 2000 al 2011 (ultimo censimento disponibile) nei capoluoghi di provincia solo 4.956 sono state portate a termine».
      Ma non è per un problema di mezzi: i soldi non mancano. Alla Cassa depositi e prestiti Spa risulta utilizzato solo per il 55 per cento il Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Dal 2004, con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a disposizione dei sindaci ci sono 50 milioni di euro, stanziati in un Fondo rotativo che anticipa tutte le spese con commissioni minime da restituire al recupero dei costi. Ma in proporzione rispetto al fenomeno i numeri sono infinitesimali: solo 120 domande nel 2014, la metà l'anno precedente.
      Un altro Fondo con analoga destinazione è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la legge n. 221 del 2015.
      Appare dunque necessario intervenire anche sul meccanismo di accesso ai due Fondi, rendendoli più utilizzabili anche dalle procure della Repubblica. Fondamentale è poi dotarsi di una mappa delle aree caratterizzate da maggiore concentrazione dell'abusivismo edilizio.
      Se un immobile abusivo non deturpa il paesaggio e non si trova in un'area soggetta a rischio idrogeologico, può essere acquisito al patrimonio comunale, anziché essere abbattuto, ed essere destinato ad alloggio popolare. È quanto prevede la presente proposta di legge, che, nel contempo, aumenta fino a 80 milioni di euro la dotazione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive e trasforma la violazione da illecito amministrativo a delitto, aumentandone i termini di prescrizione.
      Se un alloggio è stato realizzato in un'area agricola inglobata negli anni dall'area urbana, si può ottenere la sanatoria dopo aver provveduto al risanamento: è questo il senso della norma che semplifica l'approvazione dei piani di riqualificazione degli insediamenti abusivi. Non avere una legge urbanistica e di sistema è stato un limite, perché serve una grande idea di ricostruzione del Paese, anche al di là degli abusi. Il Parlamento non deve abdicare a un compito che costituisce una grande sfida per il Paese. Serve un approccio di governo per affrontare un tema come questo: è quello che proviamo a fare con la presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 31:

              1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

          «4-bis. L'inottemperanza all'ingiunzione di cui al comma 2 nel termine indicato al comma 3 è punita con la reclusione da uno a quattro anni»;

              2) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

          «4-ter. Gli immobili ad uso abitativo acquisiti ai sensi del comma 3, se ultimati e se non situati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità in base a leggi statali o regionali, sono destinati ad alloggi popolari. I criteri per l'assegnazione di tali alloggi sono definiti con regolamento comunale»;

              3) il comma 4-quater è abrogato;

              4) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dal comma 4-ter,»;

          b) all'articolo 36, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Qualora il comune abbia adottato un apposito piano di riqualificazione degli insediamenti abusivi, per il rilascio del permesso in sanatoria è sufficiente che l'immobile risulti conforme alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda»;

          c) all'articolo 47, comma 1, le parole: «comporta l'applicazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comporta l'applicazione, in misura raddoppiata, delle sanzioni».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

      1. Al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni»;

          b) le parole: «all'articolo 27, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 27, comma 2, e 31, commi 5, 6 e 9,».

Art. 3.
(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati di cui al primo periodo al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni.
      2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e di esecuzione dei rilievi satellitari

effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; l'Agenzia stabilisce altresì le modalità e le procedure di omogeneizzazione e di trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.
      3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e a trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente.
      4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati di cui al comma 1, presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate e sull'attuazione e sull'efficacia delle norme di prevenzione e di repressione previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
      5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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