Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4761 |
1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali, promuove e riconosce l'istituzione e le attività delle università della terza età.
2. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti culturali riconosciuti e operanti nel settore, senza fini di lucro, aventi finalità culturali con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti. Esse svolgono un compito di grande valenza socio-pedagogica a favore degli adulti e degli anziani e hanno come obiettivi la formazione permanente di tali soggetti e l'abbattimento delle barriere intergenerazionali.
1. Le università della terza età hanno come finalità fondamentale la promozione culturale degli adulti e degli anziani per assicurare un loro ruolo attivo nella società attraverso:
a) l'attuazione di corsi o di laboratori annuali o pluriennali curricolari e la realizzazione di altre attività culturali;
b) la promozione e il sostegno di studi, ricerche e altre iniziative per il confronto tra le culture e le generazioni;
c) lo stimolo allo studio della condizione degli adulti e degli anziani, anche in collaborazione con altri enti, nonché la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale di tali soggetti nel dialogo intergenerazionale;
d) l'inserimento degli adulti e degli anziani nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.
1. Ogni università della terza età adotta un proprio statuto con il quale sono disciplinati gli organi, le funzioni, le competenze, le procedure e le modalità di funzionamento.
2. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica nella scelta dei corsi di insegnamento e dei relativi docenti.
3. Il mezzi finanziari delle università della terza età sono assicurati dalle quote di iscrizione, nonché da contributi privati e pubblici.
1. Sono riconosciute attraverso l'iscrizione a un apposito albo le università della terza età in possesso dei seguenti requisiti:
a) regolare costituzione come associazioni o enti culturali con le finalità sancite dai propri statuti e regolamenti, previste dall'articolo 2, ovvero costituite come strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore o sono articolazioni di altre università della terza età con le finalità previste dal citato articolo 2;
b) svolgimento dell'attività da almeno due anni con un minimo di dieci corsi curricolari, di seminari, di approfondimenti e di lezioni per un totale di almeno cento ore annue;
c) un corpo docente composto da docenti laureati, insegnanti o liberi professionisti, anche in quiescenza;
d) regolare struttura amministrativa;
e) adesione a una federazione o associazione di università a carattere nazionale,
riconosciute come tali dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Il riconoscimento cessa qualora l'università della terza età perda uno o più requisiti di cui al comma 1. A tale fine, le regioni sono chiamate a verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1.
3. Solo le università della terza età iscritte all'albo di cui al comma 1 possono beneficiare di contributi dello Stato, delle regioni e di enti locali, stipulare convenzioni per l'eventuale utilizzo di locali e di personale dipendente dagli stessi e per lo svolgimento di attività e di progetti nazionali, europei e internazionali.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 e per la promozione delle università della terza età è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo straordinario di 100.000 euro annui a decorrere dal 2018.
2. Le domande di ammissione alle risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.
3. Le domande di cui al comma 2 devono contenere:
a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico;
b) le previsioni finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica;
c) l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
d) la documentazione attestante la presenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100.000 euro
annui a decorrere dal 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.