Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3908


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili
Presentata il 15 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge istituisce un Fondo per garantire l'assistenza ai lavoratori che assistono familiari con gravi disabilità, prevedendo il pensionamento anticipato o, in alternativa, la possibilità di usufruire di un congedo non retribuito.
      In particolare, la presente proposta di legge è volta ad assicurare che il familiare disabile possa restare nella propria famiglia avvalendosi del supporto, anche psicologico, dei suoi familiari. La famiglia, infatti, rappresenta il soggetto fondamentale per la cura dei disabili, evitando che essi debbano essere ricoverati in istituti specializzati che, comunque, costituiscono un punto di riferimento importante.
      La vicinanza dei parenti e il loro affetto e la loro cura rappresentano elementi fondamentali per consentire ai disabili di esprimere la loro personalità. La famiglia, quindi, rappresenta il primo nucleo sul quale operare per avere risposte immediate sul tema della disabilità. Le agevolazioni concesse dalla proposta di legge, infatti, consentono ai familiari con disabili a carico di curare questi ultimi nel migliore dei modi per tutta la vita del soggetto. Si pensi, in particolare, al fatto che il familiare conosce meglio di ogni altro il disabile, anche se il servizio pubblico rappresenta un importante punto di riferimento e che gli interventi di supporto attuati nell'ambito familiare consentono ai disabili di vivere una vita con persone che conoscono le loro esigenze e il loro stato.
      Inoltre, in questo modo, si garantisce una cura continua durante tutto l'arco della giornata. La possibilità, quindi, di seguire da vicino il disabile permetterà a quest'ultimo di avere, da parte dei familiari, quelle attenzioni e quell'amore che sono necessari alla sua vita e al suo sviluppo. La proposta di legge, pertanto, vuole costituire un'alternativa ai centri pubblici e privati che si occupano dei disabili permettendo la loro cura all'interno del nucleo familiare.
      Essa rappresenta una risposta seria ed efficace per quanti vivono una condizione di vita con disabilità gravi e che non possono permettersi supporti privati a pagamento. La concessione di benefìci ai familiari dei disabili risulta essenziale per creare alternative valide ai sistemi di welfare che, comunque, il nostro Paese ha sempre garantito.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo per i lavoratori con familiari
gravemente disabili).

      1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
      2. Il Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

Art. 3.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei limiti delle risorse del Fondo, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione

della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non almeno cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l'anticipazione non può superare il periodo di dieci anni.
      2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai soggetti di cui al comma 1, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del Fondo, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a dieci mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti a un solo lavoratore per ciascun familiare gravemente disabile presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefìci analoghi a fini pensionistici.
Art. 4.
(Congedo per assistenza a familiari
disabili gravi).

      1. In alternativa ai benefìci previdenziali previsti dall'articolo 3, i soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei limiti delle risorse del Fondo, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini

dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare otto anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.
Art. 5.
(Modalità di riconoscimento dei benefìci).

      1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano un'apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il modulo della domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2017, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefìci di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefìci. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti:

          a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 3;

          b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di

contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 3;

          c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3;

          d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3;

          e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, la domanda per accedere ai benefìci di cui agli articoli 3 e 4 deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.

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