Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3908 |
1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
2. Il Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. I benefìci di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei limiti delle risorse del Fondo, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione
della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non almeno cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l'anticipazione non può superare il periodo di dieci anni.1. In alternativa ai benefìci previdenziali previsti dall'articolo 3, i soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei limiti delle risorse del Fondo, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini
dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare otto anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa. 1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano un'apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il modulo della domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2017, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefìci di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefìci. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti:
a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di
contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 3;c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3;
d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3;
e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, la domanda per accedere ai benefìci di cui agli articoli 3 e 4 deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.