Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4250 |
1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'avvio di imprese o di cooperative da parte di giovani e di disoccupati, individuati ai sensi dell'articolo 3, al fine di incentivare la libera iniziativa economica e l'autoimprenditorialità.
1. I comuni possono mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3 immobili e terreni non utilizzati o in stato di degrado per l'avvio di imprese o di cooperative.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a destinare ai comuni che cedano gli immobili di cui al comma 1 un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro, da utilizzare per il recupero dei medesimi immobili.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
1. I soggetti che possono usufruire degli incentivi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono avere un'età non superiore a 35 anni o essere disoccupati con un'età non superiore a 50 anni.
1. La durata dei contratti di affitto degli immobili di cui all'articolo 2 ai soggetti di cui all'articolo 3 è pari a trenta anni. In mancanza di disdetta da parte dei citati soggetti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per altri dieci anni. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il contratto di affitto non può superare per i primi otto anni la cifra di 300 euro mensili.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concede un contributo massimo di 40.000 euro a ciascuna impresa o cooperativa di soggetti di cui all'articolo 3 per l'acquisto e di beni e di attrezzature per l'avvio delle imprese o delle cooperative di cui alla presente legge. Una metà del contributo è erogata a fondo perduto e l'altra metà deve essere restituita entro dieci anni dall'erogazione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse da destinare ai contributi di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, per i primi cinque anni dall'avvio dell'impresa o della cooperativa, sono esonerati dal pagamento delle imposte locali e non sono soggetti al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e sull'imposta sul reddito delle società.
4. Le regioni possono contribuire con propri fondi all'attuazione del presente articolo.
1. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo le parole: «a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» sono inserite le seguenti: «, nonché a imprese o a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni o di disoccupati di età non superiore a 50 anni»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «per il recupero di tossicodipendenti» sono inserite le seguenti: «nonché a imprese o a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni o di disoccupati di età non superiore a 50 anni».