Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4250


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni per favorire l'avvio di imprese o cooperative da parte di giovani
Presentata il 26 gennaio 2017


      

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      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a favorire l'autoimprenditorialità di giovani con un'età inferiore a 35 anni o di disoccupati con un'età inferiore a 50 anni. La grave crisi economica e sociale internazionale che ha colpito il nostro Paese ha avuto effetti gravi sull'occupazione. Molti giovani, pur avendo conoscenze anche tecniche approfondite non riescono a trovare lavoro e molti disoccupati per il fallimento delle aziende in cui lavoravano, con un'età inferiore a 50 anni, sono stati esclusi dal mondo del lavoro. Soprattutto il fenomeno della disoccupazione giovanile, in particolare nel sud del nostro Paese, ha effetti allarmanti, ma al contempo è anche necessario aiutare i meno giovani che sono stati «marginalizzati» a causa della perdita del posto di lavoro. Questa proposta di legge, pertanto, vuole offrire un contributo importante all'incentivazione dell'autoimprenditorialità in Italia con un intervento diretto dello Stato e delle regioni, attraverso adeguati incentivi economici e agevolazioni finanziare, per favorire imprese o cooperative di lavoratori, anche spingendoli a utilizzare le loro conoscenze ed esperienze lavorative in un'ottica imprenditoriale. A tali fini si prevede che i comuni possano mettere a disposizione delle imprese e delle cooperative di lavoratori che intendono creare un'azienda e operare nel mercato locali inutilizzati o in stato di abbandono.
      Si tratta, quindi, di un esperimento che può facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti che difficilmente potrebbero trovare un posto di lavoro e che, allo stesso tempo, hanno delle conoscenze che potrebbero impiegare in un'attività privata.
      In questo modo, anche grazie agli incentivi alle agevolazioni previsti, si potrebbe aumentare la crescita del prodotto interno lordo e dell'occupazione soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, superando le criticità oggi presenti nel mercato del lavoro.
      Infatti esistono molti comuni che hanno immobili inutilizzati o in stato di degrado che possono essere riutilizzati per attività economiche da parte di soggetti che desiderino iniziare un'attività imprenditoriale in proprio e mettere a disposizione le loro conoscenze in aziende che potrebbero avere «successo» e quindi entrare nel mercato del lavoro con un nuovo ruolo e con maggiore responsabilità. Ciò consentirebbe lo sviluppo della sinergia tra pubblico e privato, già sperimentata, che ha dato risultati più che soddisfacenti per contribuire alla crescita economica e sociale della nostra nazione. Occorre pertanto favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali, ma anche di lavori che molte volte sono trascurati dai nostri giovani che potrebbero, proprio grazie alla promozione dell'autoimprenditorialità e della responsabilità personale, trovare la loro «strada» o rientrare nel mondo del lavoro con una dimensione nuova.
      Accanto, quindi, agli strumenti normativi attivati dal Governo è opportuno proporre nuove idee e strategie per favorire una crescita occupazionale nel nostro Paese poiché la disoccupazione è la vera «piaga» sociale di oggi e sarà il problema più importante che dovrà essere superato sia in Italia che nel resto dell'Europa nel futuro.
      Occorre trovare nuovi modi di sviluppare l'occupazione che il mondo globalizzato e le disuguaglianze sociali hanno compresso in modo negativo generando delle criticità evidenti che devono essere eliminate e la proposta di legge è una risposta importante alla crisi occupazionale del nostro Paese.
      Da ultimo, è necessario che anche i beni confiscati alla criminalità organizzata siano utilizzati dagli enti locali per le finalità di cui alla presente proposta di legge e a tale fine si prevede che i comuni a cui sono trasferiti questi beni possano a loro volta destinarli alle imprese e alle cooperative di lavoro di giovani o di meno giovani che vogliano impegnarsi responsabilmente in attività d'impresa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'avvio di imprese o di cooperative da parte di giovani e di disoccupati, individuati ai sensi dell'articolo 3, al fine di incentivare la libera iniziativa economica e l'autoimprenditorialità.

Art. 2.
(Comuni).

      1. I comuni possono mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3 immobili e terreni non utilizzati o in stato di degrado per l'avvio di imprese o di cooperative.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a destinare ai comuni che cedano gli immobili di cui al comma 1 un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro, da utilizzare per il recupero dei medesimi immobili.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Soggetti interessati).

      1. I soggetti che possono usufruire degli incentivi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono avere un'età non superiore a 35 anni o essere disoccupati con un'età non superiore a 50 anni.

Art. 4.
(Durata del contratto di locazione degli immobili dei comuni).

      1. La durata dei contratti di affitto degli immobili di cui all'articolo 2 ai soggetti di cui all'articolo 3 è pari a trenta anni. In mancanza di disdetta da parte dei citati soggetti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per altri dieci anni. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il contratto di affitto non può superare per i primi otto anni la cifra di 300 euro mensili.

Art. 5.
(Incentivi economici e agevolazioni finanziarie).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concede un contributo massimo di 40.000 euro a ciascuna impresa o cooperativa di soggetti di cui all'articolo 3 per l'acquisto e di beni e di attrezzature per l'avvio delle imprese o delle cooperative di cui alla presente legge. Una metà del contributo è erogata a fondo perduto e l'altra metà deve essere restituita entro dieci anni dall'erogazione.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse da destinare ai contributi di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.
      3. I soggetti di cui all'articolo 3, per i primi cinque anni dall'avvio dell'impresa o della cooperativa, sono esonerati dal pagamento delle imposte locali e non sono soggetti al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e sull'imposta sul reddito delle società.
      4. Le regioni possono contribuire con propri fondi all'attuazione del presente articolo.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

      1. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: «a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» sono inserite le seguenti: «, nonché a imprese o a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni o di disoccupati di età non superiore a 50 anni»;

          b) alla lettera d), dopo le parole: «per il recupero di tossicodipendenti» sono inserite le seguenti: «nonché a imprese o a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni o di disoccupati di età non superiore a 50 anni».

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