Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4748 |
1. I distributori e gli esercenti che immettono sul mercato bevande in contenitori sigillati non riutilizzabili e non ecosostenibili, definiti ai sensi del presente articolo, hanno l'obbligo di esigere dagli acquirenti un deposito su cauzione dell'importo di almeno 0,25 euro, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per ogni contenitore. I contenitori di cui al primo periodo devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) essere non riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) non essere ecocompatibili ai sensi del comma 4;
d) essere conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
e) essere destinati all'uso alimentare;
f) avere un volume compreso tra 0,1 e 3 litri.
2. I distributori di bevande in contenitori monouso che rientrano fra quelli soggetti all'obbligo di deposito su cauzione stabilito dal comma 1 prima di immettere tali bevande sul mercato devono etichettarle con la dicitura «soggette a vuoto a rendere», riportata con caratteri chiaramente leggibili e in una posizione facilmente visibile. Essi devono inoltre prendere parte a un sistema istituito e operativo
su base nazionale, che consenta ai partecipanti la reciproca liquidazione dei crediti derivanti dal deposito su cauzione. Il deposito su cauzione deve essere restituito all'atto della riconsegna del contenitore.1) i contenitori di cartone;
2) i contenitori in polietilene;
3) i contenitori in pellicola.
5. L'obbligo del deposito su cauzione stabilito dal comma 1 si applica ai contenitori non ecocompatibili che contengono le seguenti bevande:
a) birra, inclusa birra analcolica, e bevande a parziale contenuto di birra;
b) acque minerali e tutte le acque normalmente potabili;
c) bevande rinfrescanti con o senza anidride carbonica aggiunta e, in particolare, limonate, bevande a base di cola, gassose, bitter e tè freddo. Non sono considerate bevande rinfrescanti ai fini di cui alla presente lettera succhi di frutta, nettari di frutta, succhi di verdura, nettari di verdura, bevande con almeno il 50 per cento di contenuto di latte o di derivati del latte ovvero miscele di tali bevande nonché bevande dietetiche destinate esclusivamente a bambini fino a tre anni di età;
d) bevande miste a contenuto alcolico.
6. Il Governo procede alla valutazione annuale dell'impatto della presente legge e pubblica ogni anno i relativi dati nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base di tali dati il Governo, entro il 2025, presenta una relazione
alle Camere che illustra l'impatto della presente legge sull'andamento del ciclo dei rifiuti.