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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4770 |
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Il giudice può altresì compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti in ragione dello squilibrio informativo di una delle parti determinato dalla difficoltà di una di esse di conoscere dati, informazioni, fatti e circostanze relativi alle questioni trattate e necessari per valutare le ragioni della domanda».
1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» sono soppresse.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1-bis è abrogato;
b) all'articolo 10:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro quarto, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura
civile, i processi per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie già esenti da ogni spesa, tassa o diritto ai sensi dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319»;2) al comma 6-bis, le parole: «Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 3 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato» sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, lettera a), le parole: «nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,» sono soppresse.
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.