Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4772 |
1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.
In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I genitori coniugati, con concorde richiesta motivata, possono chiedere di attribuire al figlio il cognome del padre o quello della madre.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore
avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore.Ai fini di cui al secondo comma, sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto quattordici anni di età.
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.
Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma».
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo.
L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.
L'adottato di età superiore a quattordici anni può dichiarare la volontà di mantenere solo il proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante.
Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater, salvo nel caso di un adottato di età superiore a quattordici anni, che può dichiarare la volontà di mantenere solo il proprio cognome o di anteporlo a quello degli adottanti».
2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.
All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono agli obblighi previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data di entrata.
2. I genitori, anche adottivi, di un figlio minorenne nato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere all'ufficiale dello stato civile di