Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3551 |
1) ipogeo – labirinto purgatorio (piazza Purgatorio, via Atenea);
2) ipogei acqua amara (Teatro Pirandello di Agrigento);
3) ipogei del santuario rupestre;
4) ipogeo Giacatello.
Ad Agrigento non mancano, inoltre, esempi di fruizione degli ipogei che hanno riscosso notevole successo. In particolare, il Fondo ambiente italiano, insieme all'associazione Agrigento sotterranea, da alcuni mesi organizza escursioni negli ipogei del giardino della Kolymbetra, con risultati eccellenti. Dunque occorre tracciare un percorso virtuoso finalizzato, da un lato, alla messa in sicurezza di queste strutture, dall'altro alla fruizione delle stesse. Solo intervenendo direttamente con una legge ad hoc, infatti, è possibile procedere alla salvaguardia di questi condotti: una salvaguardia che non deve essere fine a se stessa, ma che contempli anche e soprattutto l'attuazione di un programma di fruizione da portare avanti insieme agli enti locali e alle associazioni presenti nel territorio.
1. La presente legge salvaguarda, promuove e valorizza gli ipogei artificiali monumentali presenti nel territorio nazionale inseriti in contesti di particolare pregio architettonico o che insistono in prossimità di siti archeologici o di agglomerati urbani storici.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati i criteri per il censimento da parte di ogni regione, dei geositi ipogei artificiali individuati nel territorio di competenza.
2. Ai fini del censimento di cui al comma 1, le regioni possono stipulare apposite convenzioni e avvalersi della collaborazione, anche gratuita, di università, ordini professionali e associazioni di speleologi che siano in possesso di dati esaurienti e aggiornati.
3. Il censimento è funzionale alla redazione di un'apposita lista di priorità da stilare in base alla seguente scala di criteri:
a) percentuale di recuperabilità del geosito ipogeo artificiale;
b) ubicazione geografica del geosito ipogeo artificiale e contesto urbano;
c) caratteristiche geologiche del geosito ipogeo artificiale;
d) ubicazione del geosito ipogeo artificiale in prossimità di parchi archeologici e naturalistici, in contesti architettonici di particolare pregio o infrastrutture per il trasporto pubblico.
4. I risultati dei censimenti regionali sono inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di istituire un tavolo tecnico per individuare un piano comune d'intervento su scala nazionale.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla pubblicazione dei progetti di recupero dei geositi ipogei artificiali ritenuti meritevoli di finanziamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. Successivamente predispone, d'intesa con le regioni, interventi finalizzati al graduale recupero dei citati geositi, che consentano:
a) la conservazione e la integrità, per quanto possibile, dei luoghi;
b) l'eliminazione di tutti i pericoli di natura idrogeologica;
c) la realizzazione di percorsi di visita aperti al pubblico.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi a geositi ipogei artificiali situati in centri storici e aree residenziali è previsto anche il coinvolgimento dei comuni, al fine di garantire le necessarie condizioni per procedere al recupero dei geositi, provvedendo, ove necessario, a mettere in sicurezza i fabbricati circostanti e intervenendo con tutte le azioni di protezione civile ritenute indispensabili dagli organi preposti.
3. Qualora i geositi ipogei artificiali siano risultati ricadenti in proprietà private, è cura degli organi preposti procedere all'esproprio dei terreni e degli immobili ai sensi di quanto dalla legislazione vigente, acquisendo gli stessi al demanio pubblico.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.