Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3381 |
Professione forense.
L'avvocatura italiana attraversa un momento di crisi. Gli oltre 240.000 avvocati
italiani si devono confrontare con un mercato sempre più asfittico e con i problemi della nostra giustizia e la disciplina contenuta nella legge forense vigente è evidentemente inadeguata in alcune sue parti.Professione notarile.
Anche con riguardo alla professione notarile, la proposta di legge introduce l'obbligo di corrispondere un compenso ai praticanti, decorsi sei mesi dall'inizio del praticantato.
Sono poi previste altre importanti modifiche alle regole sulla pratica e sull'accesso alla professione.
In primo luogo, per favorire la condivisione di risorse tra notai, in un periodo di crisi economica, viene espressamente prevista la possibilità di svolgere la pratica presso due notai e non obbligatoriamente presso uno solo.
Si propone poi di modificare le norme sul concorso, innanzitutto eliminando la regola delle «tre consegne» che viene sostituita dal requisito di non aver partecipato a cinque o più concorsi, a prescindere dal fatto che il partecipante abbia consegnato o no. Si consente poi ai membri dell'ordine giudiziario da almeno due anni e agli iscritti all'albo degli avvocati da almeno due anni di partecipare agli esami senza svolgere la pratica. Queste norme hanno l'obiettivo di rendere più ampia e qualitativa la partecipazione ai concorsi, per permettere la migliore copertura dei posti messi a concorso.
Sotto il profilo sostanziale, è prevista l'introduzione tra le materie di concorso della disciplina tributaria e dell'informatica notarile, per assicurare che i futuri notai siano preparati adeguatamente su queste materie essenziali per la professione di oggi.
Per quel che riguarda le commissioni di esame, si propone di abbassare i requisiti di età, richiedendo per la nomina a commissari il possesso di cinque anni di anzianità e un'età minima di trentacinque anni.
Si prevede infine un allungamento del tirocinio successivo all'esame, da 120 a 180 giorni, per favorire la preparazione pratica del tirocinante, e la possibilità di essere nominati coadiutori per coloro che abbiano superato sia lo scritto che l'orale del concorso anche prima della pubblicazione della graduatoria.
Altre disposizioni correggono incongruenze formali nella disciplina attuale.
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Anche per la professione di dottore commercialista si prevede, come per le altre professioni, l'obbligo di pagamento a collaboratori e tirocinanti (decorsi sei mesi di tirocinio) di un compenso minimo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Sono inoltre modificate le norme per l'accesso alle cariche elettive, eliminando i requisiti di anzianità per l'elezione al consiglio dell'ordine e riducendo a cinque anni l'anzianità richiesta per l'elezione al Consiglio nazionale, inclusa la carica di presidente, per la quale è eliminato ogni altro requisito.
Nel capo IV sono inserite una norma di applicazione generale e le disposizioni transitorie.
L'articolo 9 vieta la discriminazione generale, prevedendo la nullità di qualsiasi norma sull'elezione degli organi di governo delle professioni che preveda la prevalenza, a parità di voti, del candidato più anziano anagraficamente o professionalmente. Le professioni in esame hanno bisogno di essere modernizzate e ringiovanite e per questo la norma prevede il principio opposto: a parità di voti, deve essere prevista la prevalenza dei candidati più giovani.
Per quel che riguarda il regime transitorio, l'articolo 10 prevede che le norme sui compensi si applichino a partire dalla
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. L'avvocato che svolge la propria attività presso lo studio di un altro avvocato e nell'interesse di questo ha sempre diritto a un compenso commisurato all'entità delle prestazioni svolte e dell'apporto recato a tale studio. L'importo minimo di tale compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Il rapporto di collaborazione deve essere regolato da un contratto scritto. Il contratto prevede sempre un congruo preavviso per il recesso unilaterale,
salvo il caso di giusta causa. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È consentita l'indicazione da parte dell'avvocato dei propri clienti, a condizione che questi abbiano dato il proprio consenso. È sempre consentito l'uso della rete internet e dei social network, senza limitazioni, fermo restando il rispetto dei princìpi di cui al presente comma e del decoro della professione».
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 38 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni».
1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, è riconosciuto con apposito contratto scritto al praticante avvocato per
l'attività svolta per conto dello studio, un compenso equo, ragionevole e commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. L'ammontare minimo del compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, non inferiore al compenso minimo stabilito dal Ministro della giustizia, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»; b) al comma 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i contenuti minimi del contratto di praticantato di cui al comma 11, le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità o alla paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento, le tutele accordate al praticante in caso di maternità o di paternità e il preavviso minimo per l'interruzione del rapporto;».
1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. – (Esame di Stato). – 1. L'esame di Stato si articola in quattro prove scritte e in una prova orale.
2. Per poter accedere all'esame di Stato, il praticante deve aver sostenuto con successo due sessioni di esami intermedie, da tenere alla fine di ciascun semestre. Gli esami intermedi si articolano su tre prove scritte e una orale. Il livello di difficoltà degli esami intermedi è stabilito in coerenza con il livello di esperienza maturata alla fine di ciascun semestre. Nel caso di mancato superamento di un esame intermedio, l'esame può essere nuovamente sostenuto alla fine del semestre successivo.
3. Le prove scritte dell'esame di Stato sono svolte su temi e domande formulati
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
d) la risposta a cinquanta domande, venticinque in materia civile e venticinque in materia penale, suddivise tra le principali materie che compongono ciascuna delle due branche del diritto.
4. Le prove scritte degli esami intermedi sono svolte su temi e domande formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
c) la risposta a cinquanta domande, venticinque in materia civile e venticinque in materia penale, suddivise tra le principali materie che compongono ciascuna delle due branche del diritto.
5. Le prove scritte di cui ai commi 3 e 4 si svolgono con l'ausilio di codici e leggi complementari commentati e annotati con la giurisprudenza. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale sono indetti gli esami. I testi portati dai candidati per la prova
devono essere controllati e vistati nei giorni precedenti l'inizio della prova stessa e collocati sul banco in cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.
17. Agli oneri per lo svolgimento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'erario della tassa di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. 1. La lettera b-bis) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituita dalla seguente:
«b-bis) non aver partecipato a cinque o più concorsi; si considera partecipante il candidato presente al momento della dettatura del tema del primo giorno delle prove scritte; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a partecipazione; ogni dichiarazione di inidoneità antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione equivale a una partecipazione».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In una o entrambe le prove riguardanti gli atti tra vivi sono richieste al
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e princìpi di informatica notarile;»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari, anche relativamente alle imposte dirette».
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituita dalla seguente:
«e) nove notai che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella professione e più di trentacinque anni di età».
5. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui, la seconda dal vice presidente e la terza da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 5, scelto dal presidente».
6. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5 è sostituito dal seguente:
«5 aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile e aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente
b) il n. 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis aver svolto per almeno centottanta giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere
7. All'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Possono essere nominati coadiutori i candidati che nei concorsi notarili abbiano superato le prove scritte e le prove orali, anche prima della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 26 del regio-decreto 14 novembre 1926, n. 1953».
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il dottore commercialista o l'esperto contabile che svolga la propria attività presso lo studio di altro professionista e nell'interesse di questo ha sempre diritto a un compenso commisurato all'entità delle prestazioni svolte e dell'apporto recato a tale studio. L'importo minimo di tale compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale di cui all'articolo 25. Il rapporto di collaborazione deve essere regolato da un contratto iscritto. Il contratto prevede sempre un congruo preavviso per il recesso unilaterale, salvo il caso di giusta causa».
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Decorsi sei mesi dall'inizio del tirocinio, è riconosciuto al praticante dottore commercialista o esperto contabile con apposito contratto scritto un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, equo, ragionevole e commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. L'ammontare minimo del compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello preventivamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto».
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Tutti i membri del Consiglio dell'Ordine, compreso il Presidente, possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due».
2. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.
1. È vietato introdurre nelle norme che disciplinano l'accesso a cariche elettive di un ordine professionale, o dei relativi enti previdenziali, disposizioni che prevedano, nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto un uguale numero di voti, la prevalenza di un candidato rispetto a un altro per il solo motivo della maggiore anzianità anagrafica o professionale. Ogni disposizione contraria è nulla ed è sostituita con disposizioni che prevedano la prevalenza del candidato più giovane.
1. Le norme sui compensi minimi dei professionisti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro della giustizia previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.