Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3381


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAZZIOTTI DI CELSO, ALTIERI, BERGONZI, CAPUA, ANTIMO CESARO, CIRACÌ, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, GULLO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, NESI, OLIARO, PASTORELLI, PINNA, QUINTARELLI, RABINO, RAVETTO, ROMANINI, PAOLO ROSSI, SCUVERA, SOTTANELLI
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e ad altre disposizioni concernenti la disciplina della pratica e del concorso notarile, nonché modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti la disciplina della professione di dottore commercialista
Presentata il 23 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare la disciplina delle professioni di avvocato, notaio e dottore commercialista, per rinnovarla e modernizzarla nonché per favorire e migliorare l'accesso e l'esercizio della professione da parte dei giovani professionisti.
      La crisi economica che ha colpito il nostro paese ha infatti fatto emergere una volta di più come il nostro sistema delle professioni abbia bisogno di essere innovato e adeguato ai tempi, soprattutto a tutela di coloro che si sono affacciati solo da poco su un mercato sempre più difficile e competitivo, anche in conseguenza dell'internazionalizzazione delle professioni.
      La proposta si articola in quattro capi riguardanti, rispettivamente, avvocati, notai commercialisti e disposizioni generali e transitorie.

Professione forense.

      L'avvocatura italiana attraversa un momento di crisi. Gli oltre 240.000 avvocati

italiani si devono confrontare con un mercato sempre più asfittico e con i problemi della nostra giustizia e la disciplina contenuta nella legge forense vigente è evidentemente inadeguata in alcune sue parti.
      La presente proposta di legge si propone in primo luogo di eliminare il fenomeno, unico dell'Italia, di praticanti e di avvocati che svolgono attività di collaborazione a tempo pieno presso gli avvocati titolari dello studio senza percepire alcun compenso. È essenziale porre fine a questa situazione perché svilisce la laurea e il titolo e favorisce chi approfitta di una condizione di necessità e dipendenza dei professionisti, soprattutto più giovani.
      Per questo la proposta di legge prevede, sia per gli avvocati che per i praticanti, il diritto a un compenso minimo stabilito con decreto del Ministro della giustizia. Si prevede anche che i rapporti di collaborazione con praticanti e avvocati siano regolati mediante un contratto scritto che stabilisce un termine minimo di preavviso in caso di recesso. Come si vedrà, analoghe disposizioni sono previste in seguito per notai e dottori commercialisti e per i praticanti in queste professioni.
      Sono poi introdotte altre norme specifiche sulla pubblicità degli avvocati. In primo luogo, si chiarisce che l'indicazione dei nomi dei clienti è consentita a fini promozionali se questi acconsentono. La proposta di legge è finalizzata a superare l'attuale atteggiamento degli Ordini che inibiscono tale indicazione, in contrasto con i princìpi europei e con la stessa legge forense. Non si comprende, infatti, per quale motivo tale indicazione sarebbe contraria al decoro della professione. La stessa motivazione è sottesa all'ulteriore disposizione che, fermi i limiti di contenuto previsti dalla proposta di legge, consente senza limitazione agli avvocati l'uso dei social network per motivi promozionali. Anche su questo tema sono state emanate disposizioni che limitano irragionevolmente l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione, con evidente pregiudizio per i professionisti più giovani e dinamici.
      La proposta di legge, sempre in un'ottica di modernizzazione della professione forense, modifica le norme sull'elezione del Consiglio nazionale forense, elimina il requisito dell'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e lo sostituisce con quello dell'iscrizione all'albo degli avvocati per almeno cinque anni. Un requisito più idoneo per consentire l'accesso al supremo organo di rappresentanza anche ai professionisti più giovani.
      Infine, si propone una profonda revisione del tirocinio e dell'ammissione all'esercizio della professione. Non solo introducendo, come detto, il diritto del praticante, decorsi sei mesi di pratica, a ricevere un compenso minimo, ma modificando sensibilmente l'esame di Stato.
      È sotto gli occhi di tutti, infatti, l'inadeguatezza dell'attuale sistema, che è caratterizzato da un'aleatorietà, un'incertezza e una discrezionalità di valutazione inaccettabili, con differenze di giudizio e conseguenti discriminazioni di trattamento non solo tra territorio e territorio, ma molte volti tra candidato e candidato. Ed è anche evidente che l'attuale meccanismo non garantisce una continuità di formazione e di approfondimento dei candidati.
      La proposta di legge prevede quindi innanzitutto che all'esame di Stato possa accedere solo chi abbia precedentemente superato due esami intermedi semestrali. Si introducono poi una serie di criteri finalizzati a rendere più completo e meno discrezionale il giudizio delle commissioni.
      Nell'esame di Stato viene aggiunta alle tre già previste un'ulteriore prova scritta consistente nella risposta a cinquanta domande, ripartite tra materia civile e penale con risposte predeterminate e oggettive. In secondo luogo, si introduce una disciplina più precisa della prova orale, con indicazione specifica del numero di domande da porre in ciascuna materia, del punteggio da attribuire a ogni risposta corretta e dei criteri di valutazione.
      Negli esami intermedi si prevedono tre prove scritte e una orale, alle quali si applicano criteri di valutazione e di punteggio analoghi a quelli previsti per l'esame di Stato, con alcune modifiche tendenti a valorizzare le inclinazioni e le specializzazioni professionali dei candidati.
      Si ritiene che un esame così strutturato raggiungerà il duplice, positivo obiettivo di assicurare che all'esame di Stato partecipino solo candidati provvisti di una preparazione continuativa e sufficiente, scoraggiando i tentativi estemporanei che oggi troppe volte si verificano, e di ridurre l'incertezza e l'aleatorietà della prova, con grande beneficio per i candidati più meritevoli.

Professione notarile.

      Anche con riguardo alla professione notarile, la proposta di legge introduce l'obbligo di corrispondere un compenso ai praticanti, decorsi sei mesi dall'inizio del praticantato.
      Sono poi previste altre importanti modifiche alle regole sulla pratica e sull'accesso alla professione.
      In primo luogo, per favorire la condivisione di risorse tra notai, in un periodo di crisi economica, viene espressamente prevista la possibilità di svolgere la pratica presso due notai e non obbligatoriamente presso uno solo.
      Si propone poi di modificare le norme sul concorso, innanzitutto eliminando la regola delle «tre consegne» che viene sostituita dal requisito di non aver partecipato a cinque o più concorsi, a prescindere dal fatto che il partecipante abbia consegnato o no. Si consente poi ai membri dell'ordine giudiziario da almeno due anni e agli iscritti all'albo degli avvocati da almeno due anni di partecipare agli esami senza svolgere la pratica. Queste norme hanno l'obiettivo di rendere più ampia e qualitativa la partecipazione ai concorsi, per permettere la migliore copertura dei posti messi a concorso.
      Sotto il profilo sostanziale, è prevista l'introduzione tra le materie di concorso della disciplina tributaria e dell'informatica notarile, per assicurare che i futuri notai siano preparati adeguatamente su queste materie essenziali per la professione di oggi.
      Per quel che riguarda le commissioni di esame, si propone di abbassare i requisiti di età, richiedendo per la nomina a commissari il possesso di cinque anni di anzianità e un'età minima di trentacinque anni.
      Si prevede infine un allungamento del tirocinio successivo all'esame, da 120 a 180 giorni, per favorire la preparazione pratica del tirocinante, e la possibilità di essere nominati coadiutori per coloro che abbiano superato sia lo scritto che l'orale del concorso anche prima della pubblicazione della graduatoria.
      Altre disposizioni correggono incongruenze formali nella disciplina attuale.

Dottori commercialisti ed esperti contabili.

      Anche per la professione di dottore commercialista si prevede, come per le altre professioni, l'obbligo di pagamento a collaboratori e tirocinanti (decorsi sei mesi di tirocinio) di un compenso minimo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
      Sono inoltre modificate le norme per l'accesso alle cariche elettive, eliminando i requisiti di anzianità per l'elezione al consiglio dell'ordine e riducendo a cinque anni l'anzianità richiesta per l'elezione al Consiglio nazionale, inclusa la carica di presidente, per la quale è eliminato ogni altro requisito.
      Nel capo IV sono inserite una norma di applicazione generale e le disposizioni transitorie.
      L'articolo 9 vieta la discriminazione generale, prevedendo la nullità di qualsiasi norma sull'elezione degli organi di governo delle professioni che preveda la prevalenza, a parità di voti, del candidato più anziano anagraficamente o professionalmente. Le professioni in esame hanno bisogno di essere modernizzate e ringiovanite e per questo la norma prevede il principio opposto: a parità di voti, deve essere prevista la prevalenza dei candidati più giovani.
      Per quel che riguarda il regime transitorio, l'articolo 10 prevede che le norme sui compensi si applichino a partire dalla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia che dovrà stabilirli entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Le norme sulle cariche elettive entrano invece in vigore subito per tutte le elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della legge.
      Per quel che riguarda le norme sugli esami e sui concorsi di accesso, le disposizioni sull'esame di Stato di avvocato entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ma il superamento degli esami intermedi non è richiesto per coloro che maturino i requisiti vigenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Infine, l'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE ALLE NORME SULLA PROFESSIONE FORENSE
Art. 1.
(Modifiche alla disciplina della professione di avvocato).

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:
      «6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. L'avvocato che svolge la propria attività presso lo studio di un altro avvocato e nell'interesse di questo ha sempre diritto a un compenso commisurato all'entità delle prestazioni svolte e dell'apporto recato a tale studio. L'importo minimo di tale compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Il rapporto di collaborazione deve essere regolato da un contratto scritto. Il contratto prevede sempre un congruo preavviso per il recesso unilaterale, salvo il caso di giusta causa. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette

attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati e iscritti».

      2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È consentita l'indicazione da parte dell'avvocato dei propri clienti, a condizione che questi abbiano dato il proprio consenso. È sempre consentito l'uso della rete internet e dei social network, senza limitazioni, fermo restando il rispetto dei princìpi di cui al presente comma e del decoro della professione».

Art. 2.
(Modifica alla disciplina del Consiglio nazionale forense).

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 38 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni».

Art. 3.
(Modifiche alla disciplina del tirocinio).

      1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 11, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, è riconosciuto con apposito contratto scritto al praticante avvocato per

l'attività svolta per conto dello studio, un compenso equo, ragionevole e commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. L'ammontare minimo del compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, non inferiore al compenso minimo stabilito dal Ministro della giustizia, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

          b) al comma 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      «b) i contenuti minimi del contratto di praticantato di cui al comma 11, le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità o alla paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento, le tutele accordate al praticante in caso di maternità o di paternità e il preavviso minimo per l'interruzione del rapporto;».

Art. 4.
(Modifiche alla disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

      1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:
      «Art. 46. – (Esame di Stato). – 1. L'esame di Stato si articola in quattro prove scritte e in una prova orale.
      2. Per poter accedere all'esame di Stato, il praticante deve aver sostenuto con successo due sessioni di esami intermedie, da tenere alla fine di ciascun semestre. Gli esami intermedi si articolano su tre prove scritte e una orale. Il livello di difficoltà degli esami intermedi è stabilito in coerenza con il livello di esperienza maturata alla fine di ciascun semestre. Nel caso di mancato superamento di un esame intermedio, l'esame può essere nuovamente sostenuto alla fine del semestre successivo.
      3. Le prove scritte dell'esame di Stato sono svolte su temi e domande formulati

dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:

          a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

          b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

          c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;

          d) la risposta a cinquanta domande, venticinque in materia civile e venticinque in materia penale, suddivise tra le principali materie che compongono ciascuna delle due branche del diritto.

      4. Le prove scritte degli esami intermedi sono svolte su temi e domande formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:

          a) la redazione di un parere motivato, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

          b) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

          c) la risposta a cinquanta domande, venticinque in materia civile e venticinque in materia penale, suddivise tra le principali materie che compongono ciascuna delle due branche del diritto.

      5. Le prove scritte di cui ai commi 3 e 4 si svolgono con l'ausilio di codici e leggi complementari commentati e annotati con la giurisprudenza. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale sono indetti gli esami. I testi portati dai candidati per la prova

devono essere controllati e vistati nei giorni precedenti l'inizio della prova stessa e collocati sul banco in cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
      6. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né alcuno strumento di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
      7. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 6.
      8. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 6, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
      9. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Nelle prove di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e di cui al comma 4, lettere a) e b), la commissione d'esame stabilisce anticipatamente, verbalizzandola, la soluzione corretta ai principali problemi giuridici sottesi a ciascuna prova. Nel caso in cui il candidato fornisca la soluzione corretta alla maggioranza di tali problemi giuridici, non può essere attribuito per la prova un punteggio complessivo inferiore a 30 punti. Nella prova scritta di cui al comma 3, lettera d), e di cui al comma 4, lettera c), le risposte corrette sono fornite direttamente dal Ministro della giustizia e a ciascuna risposta corretta è attribuito un punto.
      10. La commissione d'esame annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte d'appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
      11. Alla prova orale dell'esame di Stato sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle quattro prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 120 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Alla prova orale degli esami intermedi sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
      12. Nella prova orale dell'esame di Stato il candidato risponde a due domande su ciascuna delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale. Il candidato risponde inoltre a cinque domande su altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea e internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
      13. Nella prova orale degli esami intermedi, il candidato risponde a due domande in materia di diritto penale, due domande di diritto civile e due domande nella materia sulla quale ha redatto l'atto giudiziario di cui al comma 4, lettera b), nonché a due domande in materia di ordinamento e deontologia forense e a due domande su una tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale; diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea e internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
      14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna domanda. Per ogni risposta per la quale è stata fornita la risposta giuridicamente corretta è attribuito un punteggio minimo di 6 punti.
      15. Sia nell'esame di Stato che negli esami intermedi sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio medio su tutte le domande non inferiore a 6 punti, a condizione di aver ottenuto un punteggio inferiore a 6 in non più di due materie.
      16. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali da effettuare applicando, fermo restando quanto previsto dal comma 9 e dal comma 13, i seguenti criteri:

          a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

          b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

          c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

          d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

          e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.

      17. Agli oneri per lo svolgimento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'erario della tassa di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma

1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
      18. Le spese per l'esame di Stato sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
      19. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 18 sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato, con le medesime modalità di cui al primo periodo, ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
Capo II
MODIFICHE ALLA PROFESSIONE NOTARILE
Art. 5.
(Modifiche alle norme sulla pratica e sul concorso notarile).

      1. La lettera b-bis) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituita dalla seguente:
      «b-bis) non aver partecipato a cinque o più concorsi; si considera partecipante il candidato presente al momento della dettatura del tema del primo giorno delle prove scritte; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a partecipazione; ogni dichiarazione di inidoneità antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione equivale a una partecipazione».

      2. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In una o entrambe le prove riguardanti gli atti tra vivi sono richieste al

candidato anche la compilazione di clausole relative alla disciplina fiscale degli istituti oggetto delle prove medesime, nonché eventualmente la trattazione teorica di princìpi di natura fiscale relativi alla tassazione degli atti notarili».

      3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      «b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e princìpi di informatica notarile;»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
      «c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari, anche relativamente alle imposte dirette».

      4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituita dalla seguente:
      «e) nove notai che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella professione e più di trentacinque anni di età».

      5. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
      «4. Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui, la seconda dal vice presidente e la terza da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 5, scelto dal presidente».

      6. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il n. 5 è sostituito dal seguente:
      «5 aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile e aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente

dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso uno o due notai del distretto, designati dal praticante, col consenso del notaio o dei notai stessi e con l'approvazione del consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni e per gli avvocati in esercizio da almeno due anni lo svolgimento della pratica e l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile non sono necessari. La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto, nel qual caso il praticante deve trasferire presso il consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaio del distretto in cui intende proseguirla. Dopo i primi sei mesi di pratica, il praticante ha diritto a un compenso non inferiore al compenso minimo stabilito con decreto del Ministro della giustizia;».

          b) il n. 6-bis è sostituito dal seguente:
      «6-bis aver svolto per almeno centottanta giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere

registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può svolgerlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.».

      7. All'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «6-bis. Possono essere nominati coadiutori i candidati che nei concorsi notarili abbiano superato le prove scritte e le prove orali, anche prima della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 26 del regio-decreto 14 novembre 1926, n. 1953».

Capo III
MODIFICHE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
Art. 6.
(Modifiche all'esercizio della professione di dottore commercialista).

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Il dottore commercialista o l'esperto contabile che svolga la propria attività presso lo studio di altro professionista e nell'interesse di questo ha sempre diritto a un compenso commisurato all'entità delle prestazioni svolte e dell'apporto recato a tale studio. L'importo minimo di tale compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale di cui all'articolo 25. Il rapporto di collaborazione deve essere regolato da un contratto iscritto. Il contratto prevede sempre un congruo preavviso per il recesso unilaterale, salvo il caso di giusta causa».

Art. 7.
(Modifiche alle norme sul tirocinio).

      1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Decorsi sei mesi dall'inizio del tirocinio, è riconosciuto al praticante dottore commercialista o esperto contabile con apposito contratto scritto un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, equo, ragionevole e commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni. L'ammontare minimo del compenso è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello preventivamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto».

Art. 8.
(Modifiche alle norme sull'ordine e sul Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale»;

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      «9. Tutti i membri del Consiglio dell'Ordine, compreso il Presidente, possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due».

      2. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

          b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

Capo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 9.
(Divieto di discriminazione generazionale).

      1. È vietato introdurre nelle norme che disciplinano l'accesso a cariche elettive di un ordine professionale, o dei relativi enti previdenziali, disposizioni che prevedano, nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto un uguale numero di voti, la prevalenza di un candidato rispetto a un altro per il solo motivo della maggiore anzianità anagrafica o professionale. Ogni disposizione contraria è nulla ed è sostituita con disposizioni che prevedano la prevalenza del candidato più giovane.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le norme sui compensi minimi dei professionisti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro della giustizia previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge sugli organi elettivi si applicano a tutte le elezioni indette successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a partire dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Sono esonerati dagli esami intermedi coloro che abbiano conseguito i requisiti per la partecipazione all'esame di Stato ai sensi della disciplina previgente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dal primo concorso indetto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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