Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4651 |
1. Ai fini della presente legge, per trattamento eutanasico s'intende la somministrazione, da parte del personale medico o sanitario, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata e indolore.
1. Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, o le cui sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico.
1. La richiesta di trattamento eutanasico del paziente deve essere espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria e deve essere redatta, in forma scritta, alla presenza di almeno due testimoni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al paziente di comunicare. La richiesta del paziente deve essere inserita nella sua cartella clinica.
2. Il paziente può revocare la richiesta di cui al comma 1 in ogni momento; in tale caso, la richiesta è tolta dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.
1. Il medico, prima di praticare il trattamento eutanasico al paziente, è tenuto ad accertare che sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 e che permanga l'intenzione di chiedere il trattamento eutanasico, informandolo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze.
2. Le condizioni cliniche del paziente devono essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasico.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a redigere un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente.
4. Il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché a informare, se richiesto dal paziente, le persone indicate dallo stesso.
1. La dichiarazione documentata del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dai medici consultati ai sensi dell'articolo 4 sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
2. La persona deceduta a seguito di un trattamento eutanasico, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.
1. Il medico e il personale sanitario che praticano il trattamento eutanasico non
sono punibili se prestano la propria opera alle condizioni e con le procedure previste dalla presente legge e tali condotte non integrano gli estremi dei reati di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto adotta il regolamento di attuazione della medesima legge prevedendo, in particolare, le modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della stessa legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari.
2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.