Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4710 |
1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'occupazione dei giovani e per incentivare la produzione e l'esportazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo in favore delle imprese, comprese quelle artigiane e agricole, che realizzano prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per l'utilizzo di figure professionali di comprovata e documentata esperienza nel settore produttivo di riferimento.
3. Le imprese usufruiscono, altresì, di una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione di personale specializzato nella realizzazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».
4. Le imprese usufruiscono, inoltre, di una riduzione del 60 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che risultano inoccupati o disoccupati.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che stabilisce le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
1. Il Fondo di cui all'articolo 2 eroga alle imprese, per un periodo massimo di cinque
anni, contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari e di attrezzature per la realizzazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in». 1. Al fine di favorire le imprese di cui all'articolo 2 che intendono esportare i loro prodotti all'estero è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale e di penetrazione commerciale nei mercati esteri.
2. Le imprese di cui all'articolo 2 usufruiscono, altresì, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la costituzione, in collaborazione con le università, di imprese finalizzate alla promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita nei mercati esteri.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del presente articolo.
1. Le imprese di cui all'articolo 2 di nuova costituzione sono esonerate, per i primi cinque anni di attività, dal pagamento delle imposte locali e non sono soggette al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
1. Le imprese di cui all'articolo 2 che investono in attività di ricerca e di sviluppo
hanno la priorità ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge, il Ministro dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.