Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4720 |
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per incentivare l'occupazione dei giovani disoccupati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del comma 1.
1. Ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 3 spetta un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico degli stessi datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro annui per ogni lavoratore assunto.
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
3. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 nelle regioni di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate dal fondo di cui al medesimo articolo 1.
1. L'incentivo di cui all'articolo 2 è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) giovani di età compresa tra 18 e 32 anni;
b) lavoratori di età pari o superiore a 40 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno un anno;
c) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.
1. Alle imprese che operano nelle regioni di cui all'articolo 1 e che realizzano progetti per la formazione professionale dei propri dipendenti è attribuito un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per la medesima formazione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del comma 1 e, in particolare, stabilisce le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta del quale l'impresa ha fruito indebitamente.
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono fruiti nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».