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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4752 |
1) sostenere un sano inizio della vita;
2) promuovere ambienti sani (in particolare, nelle scuole primarie e secondarie e in quelle dell'infanzia);
3) rendere l'opzione sana la scelta più semplice;
4) limitare la commercializzazione e la pubblicità rivolte ai bambini;
5) informare e responsabilizzare le famiglie;
6) incoraggiare l'attività fisica;
7) monitorare e valutare il fenomeno;
8) potenziare la ricerca.
Secondo l'ultima indagine condotta dal sistema di sorveglianza «Okkio alla salute», sui bambini dagli 8-9 anni, solo il 23,5 per cento svolge giochi di movimento più di un giorno a settimana, mentre, con la stessa frequenza, il 33,8 svolge uno sport. D'altro canto sono invece altissime le percentuali (41 per cento) di chi poltrisce davanti a televisione, tablet o videogiochi ben più di due ore al giorno, considerate il limite massimo dagli esperti.
Le indagini epidemiologiche dimostrano che molti bambini già in età prescolare e scolare incorrono in errori nutrizionali qualitativi e quantitativi che certamente non dipendono dalla loro volontà. La cultura della corretta alimentazione inizia dalla famiglia, ma purtroppo i genitori spesso tendono a sottostimare lo stato ponderale dei propri figli e ciò trova conferma dai dati del 2016 da cui emerge che, tra le madri di bambini in sovrappeso od obesi, il 37 per cento ritiene che il proprio figlio sia sotto-normopeso e solo il 30 per cento pensa che la quantità di cibo assunta sia eccessiva. Inoltre, solo il 38 per cento delle madri di bambini fisicamente poco attivi ritiene che il proprio figlio svolga poca attività motoria.
Nel Libro bianco della Commissione europea del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 — Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e
1. La presente legge reca disposizioni volte a prevenire l'obesità, in particolare infantile, attraverso la promozione di un'alimentazione corretta e di uno stile di vita sano e attivo.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità, in particolare dell'obesità infantile, di seguito denominato «Piano». Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Piano è finalizzato a:
a) informare sull'importanza di uno stile di vita sano e di un'alimentazione salutare;
b) responsabilizzare i genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli, nonché informarli sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;
c) promuovere programmi alimentari equilibrati nelle mense scolastiche e aziendali;
d) migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello sport di cittadinanza;
e) promuovere programmi di formazione e di aggiornamento per i medici di
medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per il personale del Servizio sanitario nazionale che interviene nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, in conformità al Piano, ogni idonea iniziativa diretta a prevenire e a fronteggiare l'obesità, in particolare infantile.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il contrasto dell'obesità infantile e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è destinato al cofinanziamento:
a) di progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;
b) di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli alunni e degli studenti;
c) di progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi delle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli alunni, degli studenti e dei genitori;
d) di contributi comunali alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono previste le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di controllo della sussistenza dei requisiti prescritti per la concessione nonché di riparto dei medesimi contributi. 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute, adotta specifiche linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e di bevande contenenti alte percentuali di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati, nonché con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali.
2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano in modo dettagliato la composizione degli alimenti e delle bevande sconsigliati ai sensi del medesimo comma 1 e sono soggette ad aggiornamento.
1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di garantire la correttezza e l'immediatezza delle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce un sistema di etichettatura che permetta di individuare in modo chiaro la salubrità di un prodotto, attraverso una scala cromatica che indica il rapporto tra la qualità nutrizionale complessiva dell'alimento e il suo valore energetico, nonché la presenza all'interno del prodotto, in rapporto
al rispettivo fabbisogno giornaliero, dei seguenti macronutrienti: proteine, carboidrati, zuccheri aggiunti, acidi grassi mono e polinsaturi e sali liberi.1. È vietata la somministrazione, a mezzo di distributori automatici, nelle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado, degli alimenti e delle bevande di cui all'articolo 4.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la pubblicità, sulle reti televisive pubbliche e private, degli alimenti e delle bevande di cui all'articolo 4 nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.
1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione, di attività fisica e di lotta contro la sedentarietà.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.