Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4763 |
1. Ai fini di cui alla presente legge è definito plasmix il materiale ricavato da imballaggi post-consumo realizzati in plastiche miste ottenute dalla selezione industriale delle raccolte differenziate e, in particolare, il materiale ricavato dagli imballaggi in plastica residuali rispetto alla selezione di bottiglie, flaconi e film di piccole dimensioni, quasi esclusivamente destinato allo smaltimento in discarica o al recupero energetico.
1. All'articolo 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione o di commercializzazione di beni prodotti con l'utilizzo di plastiche miste residue, denominate plasmix, derivate da materiale post-consumo riciclato certificati come plastica di seconda vita da organismi terzi riconosciuti dall'Istituto per la promozione di plastiche da riciclo e accreditati a tale scopo dall'ente italiano di accreditamento Accredia»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli incentivi individuati dagli accordi e dai contratti di programma di cui al comma 1 possono anche essere determinati da contributi assegnati sotto forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto,
commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse individuate con le procedure previste dal presente articolo».1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad aggiornare il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione inserendo tra i criteri premianti di aggiudicazione per la fornitura e per il servizio di noleggio di arredi per interni e di articoli per l'arredo urbano la fornitura di beni prodotti con l'utilizzo di plasmix.