Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 517 |
a) il rimborso del capitale anticipato e l'ammortamento in venti anni;
b) il costo del personale navigante e della struttura armatoriale;
c) le spese assicurative, di certificazione, di classifica e di manutenzione;
d) le spese dei «bunker» di nafta e di acqua.
Stando ai più recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica, i prodotti petroliferi giunti in Italia via mare, sono 150 milioni di tonnellate. Si tratta di prodotti imbarcati su navi cisterna di diversa portata.
Tutte pagano alti costi assicurativi anche per coprire le conseguenze che potrebbero derivare da incidenti (collisione, incaglio, incendio o affondamento). La proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo, alimentato da un modesto contributo economico su ogni tonnellata di petrolio trasportato dalle motocisterne, pari a 18 centesimi di euro, meno di mezza lira (delle vecchie lire) al chilo di petrolio. Il fondo avrebbe una dotazione di 27.000.000 di euro annui, sufficiente a garantire il costo di acquisto e di esercizio delle due navi.
Per le argomentazioni esposte si ritiene utile, per gli interessi del Paese e dell'Europa, la rapida approvazione della presente proposta di legge».
Purtroppo durante l’iter parlamentare sono emerse difficoltà da parte del Governo sulla copertura finanziaria, ancorché molto modesta, e una ritrosia da parte dei rappresentanti delle compagnie petrolifere e delle stesse associazioni degli operatori del settore, tanto che la IX Commissione e l'Assemblea della Camera dei deputati pur di approvare la legge, hanno convenuto di stralciare gli articoli 7 e 8 che appunto prevedevano la realizzazione di due navi «mangia petrolio».
Tutti noi abbiamo visto le immagini provenienti dal Golfo del Messico e dalla Lousiana dopo l'incidente verificatosi alla piattaforma petrolifera «Deepwater Horizon» che ha provocato undici vittime, decine di feriti e danni incalcolabili alle comunità, all'ambiente, all'economia e all'occupazione. Stando a uno studio pubblicato da Greenpeace Italia viene evidenziato che non si tratta, come comunemente affermato, di un incidente senza precedenti. Nel 1969 esplodeva la piattaforma Santa Barbara in California negli Stati Uniti d'America (USA): in dieci giorni furono rilasciate in mare 12.000 tonnellate di petrolio e almeno 10.000 uccelli furono uccisi. Nel 1979 ancora una piattaforma, la Ixtoc 1, della compagnia di Stato messicana Pemex: oltre 450.000 tonnellate di petrolio furono rilasciate in mare nell'arco di nove mesi nel Golfo del Messico. È il maggior rilascio di petrolio in
mare mai registrato, con danni anche negli USA che la Pemex non volle mai pagare. Migliaia di tartarughe marine furono sgomberate con gli aerei dalle spiagge messicane, pesantemente contaminate. Altri consistenti rilasci di petrolio in mare furono causati dalle trenta piattaforme danneggiate o affondate dall'uragano Katrina, nel 2005 in Lousiana, con una differenza sostanziale rispetto alla catastrofe del 2010: i pozzi erano su fondali di 150 metri, mentre la piattaforma affondata, la Deepwater Horizon,
1. La presente legge, in attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 51, e della decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002, e in conformità alla politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi cisterna o piattaforme petrolifere, favorisce la costruzione e l'esercizio di navi tecnologicamente avanzate per gli interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.
1. Lo Stato italiano, in conformità alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472a sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2002) 681 definitivo, del 3 dicembre 2002, nonché alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, promuove la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le
a) la durata della concessione fino a un periodo massimo di venti anni;
b) la tipologia del servizio;
c) la tabella d'armamento, per la composizione degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) le modalità di pagamento del corrispettivo di esercizio nonché dell'ammortamento del capitale anticipato per la costruzione o l'acquisto delle navi specializzate;
e) ogni altra determinazione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di dover prescrivere al fine di garantire un rapido ed efficace intervento di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente;
f) altri eventuali usi delle navi specializzate per il miglioramento dell'ambiente e per il contenimento dei costi di esercizio.
4. All'impresa armatoriale concessionaria si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, si fa fronte mediante gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 3.
1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2, di seguito denominato «fondo».
2. Il fondo è finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati che sono tenute a versare allo stesso l'importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per la durata di venti anni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di corresponsione delle somme di cui al comma 2, nonché le procedure e i criteri di operatività del fondo.
4. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2, stimate in 27 milioni di euro annui, sono poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Ministero provvede alle erogazioni di cui all'articolo 2.