Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 300 |
1. Dopo l'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 97-bis. – (Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali). – 1. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può:
a) rogare i contratti tra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a 5.000 euro, ubicati nel territorio comunale;
b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).
2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi ad oggetto terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo».