Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1222


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LOREFICE, BARONI, CECCONI, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO
Disposizioni concernenti l'istituzione di centri diurni socio-riabilitativi per i minori affetti da malattie psico-fisiche
Presentata il 18 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Non esiste nel nostro Paese una legislazione specifica che disciplini la disabilità del bambino e dell'adolescente, così come non è assicurato da tutti i welfare regionali il trattamento riabilitativo individualizzato per i minori disabili.
      La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio 2011, che ha approvato il «Piano di indirizzo della riabilitazione», ha trascurato la specificità di tale intervento nell'età evolutiva.
      Per questi motivi si ritiene opportuno proporre, nella XVII legislatura, una proposta di legge per istituire in tutto il territorio nazionale centri diurni destinati alla socio-riabilitazione dei minori disabili.
      In particolare, l'articolo 1 definisce la finalità della legge, che è quella di prevedere l'istituzione in tutto il territorio nazionale di centri diurni finalizzati a rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi di minori affetti da patologie psico-fisiche.
      L'articolo 2 disciplina le modalità di attivazione dei centri, il numero minimo di minori che gli stessi possono accogliere e le figure professionali che devono necessariamente prestarvi servizio, delegando alle regioni la definizione dei requisiti strutturali e tecnologici dei locali anche in relazione ai progetti che devono essere individualizzati per ogni singolo minore.
      L'articolo 3 prevede che il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome, individui le risorse da destinare ai centri nonché i criteri e le modalità di ripartizione.
      L'articolo 4, infine, statuisce l'obbligo per i comuni di emanare bandi al fine di destinare a titolo gratuito una parte degli immobili sottratti alle organizzazioni criminali all'istituzione dei centri.
      Con quanto previsto dalla presente proposta di legge si intende sostenere in maniera concreta la riabilitazione di tutti i minori disabili che, se seguiti, potrebbero notevolmente migliorare le proprie capacità psico-fisiche, riuscendo a inserirsi meglio nella società e a gravare meno sulle loro famiglie.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è quella di prevedere l'istituzione di centri diurni socio-riabilitativi per minori e la loro diffusione omogenea in tutto il territorio nazionale, destinati a rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi dei minori affetti da patologie psico-fisiche per i quali non è necessario un inserimento residenziale da parte dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominati «centri diurni socio-riabilitativi».

Art. 2.
(Attivazione dei centri diurni socio-riabilitativi).

      1. L'attivazione dei centri diurni socio-riabilitativo per minori è soggetta all'autorizzazione da parte del comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previo parere della programmazione sanitaria ai sensi degli articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della legislazione regionale vigente, che provvede a definire il fabbisogno di centri diurni socio-riabilitativi nel rispettivo territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La qualifica di centro diurno socio-riabilitativo spetta unicamente ai centri che ospitano un numero di minori almeno pari a cinque.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i requisiti strutturali e tecnologici

dei locali destinati a essere utilizzati come centro diurno socio-riabilitativo, nonché il numero e le qualifiche delle figure professionali necessarie in base alla tipologia dei minori ospitati, ai progetti individualizzati e alle attività relative a progetti psico-riabilitativi, che in ogni caso devono almeno prevedere:

              a) un coordinatore del centro;

              b) un assistente sociale;

              c) uno psicologo;

              d) un educatore professionale per ogni minore ospitato.

Art. 3.
(Risorse economiche).

      1. Il Governo, nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse da destinare esclusivamente all'istituzione dei centri diurni socio-riabilitativi, nonché i criteri e le modalità di ripartizione di tali risorse.

Art. 4.
(Bandi comunali).

      1. Al fine di fornire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, strutture nelle quali attivare i centri diurni socio-riabilitativi, i comuni sono tenuti a emanare appositi bandi, relativi a immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei quali almeno il 10 per cento di tali immobili è destinato a titolo gratuito all'istituzione dei centri.

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