Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1222 |
1. Finalità della presente legge è quella di prevedere l'istituzione di centri diurni socio-riabilitativi per minori e la loro diffusione omogenea in tutto il territorio nazionale, destinati a rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi dei minori affetti da patologie psico-fisiche per i quali non è necessario un inserimento residenziale da parte dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominati «centri diurni socio-riabilitativi».
1. L'attivazione dei centri diurni socio-riabilitativo per minori è soggetta all'autorizzazione da parte del comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previo parere della programmazione sanitaria ai sensi degli articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della legislazione regionale vigente, che provvede a definire il fabbisogno di centri diurni socio-riabilitativi nel rispettivo territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La qualifica di centro diurno socio-riabilitativo spetta unicamente ai centri che ospitano un numero di minori almeno pari a cinque.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i requisiti strutturali e tecnologici
a) un coordinatore del centro;
b) un assistente sociale;
c) uno psicologo;
d) un educatore professionale per ogni minore ospitato.
1. Il Governo, nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse da destinare esclusivamente all'istituzione dei centri diurni socio-riabilitativi, nonché i criteri e le modalità di ripartizione di tali risorse.
1. Al fine di fornire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, strutture nelle quali attivare i centri diurni socio-riabilitativi, i comuni sono tenuti a emanare appositi bandi, relativi a immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei quali almeno il 10 per cento di tali immobili è destinato a titolo gratuito all'istituzione dei centri.