Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4781 |
1. Al secondo comma dell'articolo 609-septies del codice penale, le parole: «il termine per la proposizione della querela è di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per la proposizione della querela è di dieci anni».