Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4796


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE,
BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI
Modifiche al codice di procedura penale in materia
di intercettazioni telefoniche e di disciplina delle videoriprese
Presentata il 19 dicembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La Corte di cassazione ha ribadito ormai dal 2006 che le videoriprese di comportamenti non comunicativi nel domicilio sono uno strumento di indagine inutilizzabile, perché vietato alla luce della riserva di legge posta dall'articolo 14 della Costituzione. Esse tuttavia possono essere un mezzo investigativo assai utile che dunque si ritiene debba essere messo a disposizione degli inquirenti attraverso un'apposita e dettagliata disciplina, come la stessa Suprema Corte ha ricordato.
      Oggi le videoriprese, pur incorrendo sempre nella dichiarazione di inutilizzabilità, possono essere di fatto portate a conoscenza del giudice quando sono effettuate contestualmente alle intercettazioni ambientali domiciliari, invece consentite perché disciplinate, con grave pregiudizio dei diritti degli individui e irreparabile compromissione sia dell'articolo 15 della Costituzione che dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
      Con la presente proposta di legge ci si prefigge di regolamentare la materia in coerenza con le direttive costituzionali ed europee, raggiungendo il duplice obiettivo di salvaguardare i diritti di libertà e di consentire agli inquirenti di giovarsi di questo utilissimo strumento.
      Le videoriprese in luogo pubblico, mettendo meno a rischio la riservatezza, potranno essere usate per ogni tipo di reato ma saranno ricondotte all'azione diretta del pubblico ministero e del giudice, quando saranno effettuate con mezzi informatici, poiché in questo caso assumeranno un carattere particolarmente invasivo.
      Le videoriprese nel domicilio o in luoghi aperti al pubblico, invece, saranno fruibili solo per determinati gravi reati e sulla base di stringenti presupposti sostanziali e, soprattutto, sempre sotto il controllo del giudice.
      Sarà garantito che i risultati materiali delle operazioni siano sempre elaborati da un esperto qualificato e che le riprese non rilevanti per il processo e ad alto contenuto riservato non siano conosciute dal pubblico e, su richiesta, distrutte, a garanzia del rispetto dell'articolo 8 della CEDU.
      Se le operazioni dovessero essere svolte nel contesto dell'intercettazione si garantisce che entrambi i mezzi, pur essendo gestiti contestualmente, diano risultati processuali ognuno secondo la sua propria disciplina, così che sia garantita una solida base legale per ogni diverso strumento invasivo.
      La disciplina è ispirata alla funzionalità che un mezzo di indagine occulto deve garantire e, al contempo, al rispetto della legalità e della proporzionalità che una simile invasione deve rispettare, in un equilibrato bilanciamento tra esigenze dell'accertamento e diritti individuali che la Costituzione e le Carte internazionali demandano esclusivamente al legislatore.
      Il capo IV-bis, che la presente proposta di legge introduce nel titolo III del libro terzo del codice di procedura penale, consta di sette articoli, dei quali segue l'esame analitico.
      L'articolo 271-bis disciplina le videoriprese in luogo pubblico, oggi ritenute dalla giurisprudenza uno strumento di indagine atipico, pur non mancando pronunce che vedono in questa attività una prova documentale, sebbene tale indirizzo sia stato smentito dalle sezioni unite della Corte di cassazione 28 marzo 2006, Prisco. Per evitare un controllo di polizia indiscriminato sul territorio, che sfugga alle attuali regole della videosorveglianza, la videoripresa, sebbene effettuata in luogo pubblico, dovrà essere giustificata dal fondato motivo che nel luogo sorvegliato si stiano svolgendo un'attività criminosa o fatti rilevanti per l'attività d'indagine. Tale requisito si potrà evincere dal decreto motivato che il pubblico ministero dovrà emanare per dare avvio alle operazioni, indicando anche le loro modalità e durata. Poiché la videoripresa in luogo pubblico può avvenire mediante accesso occulto in dispositivi privati (webcam di computer, personal computer, tablet, smartphone) è previsto l'intervento del giudice, il quale autorizza l'atto solo se dalla mera rilevanza si passa all'indispensabilità della videoripresa per la prosecuzione delle indagini, in ragione dell'estrema invasività dello strumento usato. Si ricordi che la legge n. 103 del 2017 ha disciplinato il trojan horse esclusivamente in relazione alle intercettazioni, senza intervenire nei casi in cui il virus sia usato per atti di indagine diversi: essi sono molteplici e restano, oggi, privi di una regolamentazione che si ritiene, invece, necessaria. Poiché può trattarsi di operazioni urgenti, è prevista una procedura con azione immediata del pubblico ministero mediante decreto e successiva convalida del giudice. Sebbene si possano reputare azioni investigative che non ledono direttamente diritti costituzionali, ma che toccano pur sempre alcune sfere della riservatezza, anche le videoriprese in luogo pubblico hanno un termine, prorogabile, proprio per evitare una sorta di videoripresa perenne che non manifesti la sua necessità in acquisizioni investigative.
      L'articolo 271-ter inizia a occuparsi delle videoriprese nel domicilio, che sono possibili per il catalogo di reati ivi previsto, trattandosi di mezzi altamente pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza domiciliare. Si precisa anche che quando si procede per più reati cumulativamente, le videoriprese si possono usare solo per accertare i reati previsti nel catalogo legislativo, onde evitare che scelte di strategia processuale delle procure possano portare all'elusione del dettato legislativo.
      L'articolo 271-quater disciplina i presupposti del provvedimento: i consueti gravi indizi di reato e l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini (presupposti tipici delle captazioni occulte), nonché il fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stia svolgendo la condotta criminosa oppure parte di essa, oppure ancora che si stiano svolgendo fatti rilevanti per le indagini. Si è ritenuto, infatti, troppo angusto e troppo limitativo dell'efficacia del mezzo il presupposto delle intercettazioni ambientali domiciliari, che le limita ai soli casi in cui si suppone che nel domicilio si stia svolgendo attività criminosa. Il giudice autorizza le videoriprese avendo ricevuto l'intero fascicolo delle indagini preliminari, di modo che possa valutare i presupposti dell'atto sulla base di ogni elemento disponibile, quindi con la massima consapevolezza. Il pubblico ministero, una volta che sia stato autorizzato, dispone le videoriprese con decreto motivato. Esse hanno durata limitata e prorogabile una sola volta. Essendo data all'accusatore la possibilità di usare questo strumento in condizioni più ampie rispetto alle intercettazioni ambientali, risponde al rispetto di un bilanciamento equilibrato tra esigenze investigative e diritti individuali che il pubblico ministero sappia bene indagare al fine di scegliere con relativa precisione il momento in cui ricorrere a mezzi assai invasivi. È prevista altresì la consueta procedura d'urgenza, con convalida, che permette di adottare l'atto quando non sia possibile coinvolgere immediatamente il giudice.
      L'articolo 271-quinquies si occupa della fase delicatissima dell'esecuzione delle operazioni. Esse vedono la polizia giudiziaria come protagonista esclusiva non essendo mai concesso l'intervento di esperti terzi in fase investigativa, per ovvie esigenze di riservatezza. Finite le operazioni di registrazione esse devono essere messe a disposizione dei difensori, entro cinque giorni, salvo che le indagini non richiedano una maggiore dilazione; ma a questo punto, al fine di evitare richieste vaghe, il pubblico ministero dovrà specificare al giudice quali atti di indagine dovranno essere protetti dalla protrazione del segreto sulle videoriprese (in linea con la tendenza delle direttive europee, che fissano spesso tale condizione quando a essere rimandati sono atti a contenuto difensivo). Secondo la linea tracciata con le intercettazioni, i difensori, ricevuta copia del materiale, potranno discutere, con il pubblico ministero, davanti al giudice, dell'acquisizione delle immagini rilevanti e non inutilizzabili, in un'udienza in camera di consiglio che appare sempre necessaria, poiché si tratta delle immagini della parte più intima della vita dei soggetti coinvolti. Infatti, anche quando l'udienza sia richiesta nel contesto del dibattimento (si spera per la sopravvenuta rilevanza di talune registrazioni e non perché sia stata omessa del tutto nella fase preliminare) il giudice dovrà procedere a porte chiuse, altrimenti il materiale così acquisito sarà inutilizzabile: la videoripresa domiciliare è uno strumento efficace e altamente utile, ma i risultati che essa assicura possono giovare al processo a patto che il processo protegga con ogni mezzo la riservatezza delle persone coinvolte. Per lo stesso motivo, sarà il perito a trasporre le immagini rilevanti su appositi supporti, i quali soli potranno costituire prova nel processo.
      Si è poi previsto che le norme che hanno a che fare con l'esecuzione delle operazioni e con l'acquisizione dei risultati siano previste a pena di inutilizzabilità, mentre quelle che riguardano la partecipazione della difesa siano previste a pena di nullità, secondo una coerente sistematica processuale. Si è prevista, infine, l'applicabilità dell'articolo 269 dello stesso codice di procedura penale a tutela della riservatezza delle persone coinvolte (imputato compreso) in immagini non rilevanti.
      L'articolo 271-sexies disciplina l'uso in procedimenti diversi delle videoriprese effettuate. È ribadita la regola che vuole la possibilità astratta dell'arresto in flagranza come indice di gravità tale da giustificare il transito delle prove captative. Per evitare elusioni della legge viene ribadita la regola anche quando i processi siano oggettivamente complessi e comprendano reati al di sotto di tale soglia di gravità: essi non potranno essere accertati con le prove video importate da altri procedimenti poiché tale possibilità sarebbe in astratto esclusa se tali reati non fossero trattati cumulativamente ad altri. Per le parti che vedano importati tali mezzi di prova da altri procedimenti è data ampia possibilità di esplorare quel materiale alla fonte: è vero che esse subiscono atti la cui formazione è avvenuta fuori dal procedimento in cui sono coinvolte, ma avranno ampie possibilità di sondare tutto il materiale captativo del procedimento a quo, così da appurarsi che esso non contenga elementi rilevanti per la propria strategia processuale di cui non sia stata chiesta l'acquisizione. Saranno poi importati tutti i decreti dal procedimento di provenienza, così che tutti possano controllare la validità e la legittimità del materiale transitato.
      L'articolo 271-septies disciplina i rapporti tra videoriprese e intercettazioni secondo un criterio preciso: commistione esecutiva ma autonomia giuridica. Videoriprese e intercettazioni potranno essere svolte con il medesimo atto materiale, ma gli atti su cui si fondano le operazioni devono essere supportati da procedimenti separati, che seguano ognuno la relativa disciplina. Analogamente, i risultati verranno separati anche da punto di vista materiale, così che, nel corso del processo, a ciascuna prova possa essere applicata la relativa disciplina. Ciò impedirà di effettuare videoriprese domiciliari fuori dalla disciplina legale, con il pretesto dell'intercettazioni ambientale.
      L'articolo 271-octies, da ultimo, chiarisce che, quando la videoripresa sia effettuata con l'inoculazione occulta di virus informatici in dispositivi digitali privati, ogni informazione che esuli dall'immagine rilevante dovrà ritenersi inutilizzabile, proprio a tutela del nucleo duro della riservatezza del soggetto: se il trojan horse prenderà cognizione di cronologia web, materiale scaricato sul dispositivo, contatti e-mail, conversazioni via chat o altro deve essere chiaro che non si tratta di materiale utilizzabile nel procedimento penale, almeno finché una norma specifica non disciplinerà questo diverso atto investigativo con regole che ne garantiscano la proporzionalità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità).1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a quattro anni determinata a norma dell'articolo 4;

          b) delitti contro la pubblica amministrazione;

          c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

          d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

          e) delitti di contrabbando;

          f) reati di minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

          g) delitti previsti dall'articolo 600-ter del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

          2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo per i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».

      2. Dopo il capo IV del titolo III del libro terzo del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Capo IV-bis
VIDEORIPRESE IN LUOGO PUBBLICO
E NEL DOMICILIO
Art. 271-bis.
(Videoriprese in luogo pubblico).

          1. Le videoriprese in luogo pubblico sono disposte quando vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stiano svolgendo la condotta criminosa o parte di essa oppure fatti rilevanti ai fini delle indagini.

          2. Le videoriprese in luogo pubblico sono disposte dal pubblico ministero con decreto motivato.

          3. Il decreto del pubblico ministero indica la modalità e la durata delle operazioni di videoripresa.

          4. Quando la modalità di videoripresa comporta l'accesso informatico occulto in dispositivi informatici privati le operazioni sono autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato se vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stia svolgendo la condotta criminosa o parte di essa e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

          5. Nei casi del comma 4, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni sulla base dei presupposti di cui al medesimo comma 4 con decreto motivato. Il decreto e gli atti da cui si desumono i relativi presupposti sono trasmessi al giudice per le indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore. Il giudice, entro quarantotto ore dalla trasmissione del decreto e degli atti, decide sulla loro convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, la videoripresa non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

          6. La durata delle videoriprese in luogo pubblico non può superare venti giorni e cinque giorni nel caso di cui al comma 4.

          7. Su richiesta del pubblico ministero, la durata delle operazioni di videoripresa può

essere prorogata per periodi successivi di cinque giorni con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, se perdurano i presupposti applicativi di cui al comma 1 e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Art. 271-ter.
(Videoriprese nel domicilio
e nei luoghi aperti al pubblico).

          1. Le videoriprese nel domicilio o nei luoghi aperti al pubblico sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti delitti:

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

          b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

          c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

          d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

          e) delitti di contrabbando;

          f) delitti previsti dall'articolo 600-ter del codice penale;

          g) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;

          h) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater.

          2. Quando si procede per più reati cumulativamente, i risultati delle videoriprese si possono usare solo per l'accertamento dei delitti di cui al comma 1.

Art. 271-quater.
(Presupposti e forme del provvedimento).

          1. Qualora le videoriprese debbano essere svolte in luoghi privati ma aperti al pubblico o nel domicilio, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini

preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni quando vi sono gravi indizi di reato e vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stiano svolgendo la condotta criminosa o parte di essa oppure fatti rilevanti ai fini delle indagini e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

          2. Il pubblico ministero, con la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, trasmette tutti gli atti di indagine compiuti e specifica se la modalità con cui si intende eseguire la videoripresa comprenda l'accesso informatico occulto di cui all'articolo 271-bis, comma 4.

          3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni di videoripresa sulla base dei presupposti di cui al comma 1 con decreto motivato. Il decreto e tutti gli atti di indagine compiuti sono trasmessi al giudice per le indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore. Il giudice, entro quarantotto ore dalla trasmissione del decreto e degli atti, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, la videoripresa non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

          4. Il pubblico ministero dispone le videoriprese con decreto motivato. Nei casi di cui al comma 1 la durata delle videoriprese non può superare cinque giorni.

          5. Su richiesta del pubblico ministero, la durata delle operazioni di videoripresa può essere prorogata di dieci giorni per una sola volta con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, se perdurano i presupposti applicativi di cui al comma 1.

Art. 271-quinquies.
(Esecuzione delle operazioni
di videoripresa).

          1. Le videoriprese di cui agli articoli 271-bis e 271-ter possono essere eseguite esclusivamente dalla polizia giudiziaria secondo le modalità disposte dal decreto del pubblico ministero, anche quando le modalità

di esecuzione prevedono il controllo occulto e remoto di dispositivi informatici privati.

          2. Nel verbale delle operazioni la polizia giudiziaria specifica le modalità e gli strumenti usati per la videoripresa e descrive sommariamente il contenuto delle immagini.

          3. I verbali e le registrazioni delle immagini sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati per almeno quindici giorni in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese.

          4. Se dal deposito di cui al comma 3 può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero chiede al giudice l'autorizzazione a ritardare il deposito, specificando nella richiesta quali atti di indagine subirebbero il pregiudizio. Il giudice autorizza il ritardo del deposito non oltre il compimento degli atti indicati dal pubblico ministero e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini.

          5. I difensori dell'indagato possono estrarre copia delle immagini e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico, senza costi ulteriori rispetto alle spese di trasposizione. I difensori hanno inoltre diritto a estrarre copia della registrazione integrale delle operazioni compiute anche quando esse o parti di esse siano usate dal pubblico ministero al fine della richiesta di una misura cautelare.

          6. Ai difensori dell'indagato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma del comma 3, hanno facoltà di esaminare gli atti e di vedere le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle registrazioni di immagini indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice procede con udienza in camera di consiglio alla quale il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare e della quale sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

          7. L'udienza di cui al comma 6 ha luogo prima della conclusione delle indagini preliminari. In caso contrario, quando le parti intendano chiedere l'acquisizione di una videoripresa come prova, anche nel giudizio abbreviato, chiedono la fissazione dell'udienza al giudice competente per la fase in cui si procede. In ogni caso, il giudice procede, anche nel contesto del dibattimento, con apposita udienza in camera di consiglio, a pena di inutilizzabilità del materiale acquisito. In questo caso, dell'udienza sono avvisati i difensori di tutte le parti e la persona offesa.

          8. Le immagini non selezionate per la trasposizione a seguito dell'udienza di cui ai commi 6 e 7 sono inserite nel fascicolo del pubblico ministero.

          9. Il giudice dispone la trasposizione su supporto informatico dei soli frammenti di immagini ritenuti utilizzabili e rilevanti a seguito dell'udienza di cui ai commi 6 e 7, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo svolgimento delle perizie. I supporti informatici ottenuti dal perito e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

          10. Prima della trasposizione di cui al comma 9 il materiale ottenuto con le operazioni di videoripresa o i verbali di cui al comma 1 non sono utilizzabili nel dibattimento e nel giudizio abbreviato. Dopo la trasposizione di cui al comma 9 è utilizzabile nel dibattimento e nel giudizio abbreviato solo il materiale trasposto dal perito. Ai fini della richiesta e dell'adozione di un provvedimento cautelare è utilizzabile il materiale registrato anche prima della trasposizione di cui al comma 9, a condizione che sia rispettato il comma 5, secondo periodo.

          11. I commi 1, 2, 9 e 10 devono essere rispettati a pena di inutilizzabilità. I commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere rispettati a pena di nullità.

          12. Si applica l'articolo 269.

Art. 271-sexies.
(Uso in altri procedimenti).

          1. Le immagini acquisite ai sensi del comma 9 dell'articolo 271-quinquies possono

essere usate esclusivamente nel procedimento in cui sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

          2. Quando si procede per più reati cumulativamente, i risultati delle videoriprese possono essere usati solo per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

          3. Nel caso di cui al comma 2, i supporti informatici ottenuti dal perito e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento.

          4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti possono esaminare tutto il materiale di cui al comma 3 dell'articolo 271-quinquies presso la segreteria del pubblico ministero del procedimento in cui le videoriprese furono originariamente disposte. Possono altresì chiedere l'acquisizione di ulteriore materiale non trasposto, nel rispetto del procedimento di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 271-quinquies.

Art. 271-septies.
(Rapporti tra intercettazioni
e videoriprese).

          1. Le intercettazioni di cui agli articoli 266, comma 2, e 266-bis possono essere eseguite contestualmente alle videoriprese di cui all'articolo 271-ter. In ogni caso, per le intercettazioni devono essere integralmente rispettate le disposizioni del capo IV e per le videoriprese le disposizioni del presente capo.

          2. Le operazioni di cui agli articoli 268 e 271-quinquies possono essere svolte nella medesima udienza.

          3. In ogni caso, ove sia impossibile applicare la disposizione del comma 1, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, dei difensori delle parti o della persona offesa, dispone che, per la singola registrazione, la traccia audio sia separata dalle immagini video. La separazione delle tracce dalla stessa registrazione avviene osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo svolgimento delle perizie.

Per i supporti audio si applicano le disposizioni previste dal capo IV e per quelli video le disposizioni del presente capo.
Art. 271-octies.
(Altro materiale acquisito
durante la videoripresa).

          1. Quando la videoripresa è eseguita con la modalità di cui all'articolo 271-bis, comma 4, il materiale di cui è consentito l'uso è limitato alle immagini e alle conversazioni registrate, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del capo IV.

          2. Ogni altra informazione diversa da quelle di cui al comma 1 ottenuta mediante l'accesso e il controllo occulto e remoto in dispositivi informatici privati è inutilizzabile».

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