Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4796 |
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a quattro anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo per i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».
2. Dopo il capo IV del titolo III del libro terzo del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
1. Le videoriprese in luogo pubblico sono disposte quando vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stiano svolgendo la condotta criminosa o parte di essa oppure fatti rilevanti ai fini delle indagini.
2. Le videoriprese in luogo pubblico sono disposte dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Il decreto del pubblico ministero indica la modalità e la durata delle operazioni di videoripresa.
4. Quando la modalità di videoripresa comporta l'accesso informatico occulto in dispositivi informatici privati le operazioni sono autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato se vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stia svolgendo la condotta criminosa o parte di essa e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
5. Nei casi del comma 4, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni sulla base dei presupposti di cui al medesimo comma 4 con decreto motivato. Il decreto e gli atti da cui si desumono i relativi presupposti sono trasmessi al giudice per le indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore. Il giudice, entro quarantotto ore dalla trasmissione del decreto e degli atti, decide sulla loro convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, la videoripresa non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
6. La durata delle videoriprese in luogo pubblico non può superare venti giorni e cinque giorni nel caso di cui al comma 4.
7. Su richiesta del pubblico ministero, la durata delle operazioni di videoripresa può
essere prorogata per periodi successivi di cinque giorni con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, se perdurano i presupposti applicativi di cui al comma 1 e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.1. Le videoriprese nel domicilio o nei luoghi aperti al pubblico sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti delitti:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) delitti previsti dall'articolo 600-ter del codice penale;
g) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;
h) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater.
2. Quando si procede per più reati cumulativamente, i risultati delle videoriprese si possono usare solo per l'accertamento dei delitti di cui al comma 1.
1. Qualora le videoriprese debbano essere svolte in luoghi privati ma aperti al pubblico o nel domicilio, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni quando vi sono gravi indizi di reato e vi è fondato motivo di ritenere che nel luogo sorvegliato si stiano svolgendo la condotta criminosa o parte di essa oppure fatti rilevanti ai fini delle indagini e quando la videoripresa è indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.2. Il pubblico ministero, con la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, trasmette tutti gli atti di indagine compiuti e specifica se la modalità con cui si intende eseguire la videoripresa comprenda l'accesso informatico occulto di cui all'articolo 271-bis, comma 4.
3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni di videoripresa sulla base dei presupposti di cui al comma 1 con decreto motivato. Il decreto e tutti gli atti di indagine compiuti sono trasmessi al giudice per le indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore. Il giudice, entro quarantotto ore dalla trasmissione del decreto e degli atti, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, la videoripresa non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
4. Il pubblico ministero dispone le videoriprese con decreto motivato. Nei casi di cui al comma 1 la durata delle videoriprese non può superare cinque giorni.
5. Su richiesta del pubblico ministero, la durata delle operazioni di videoripresa può essere prorogata di dieci giorni per una sola volta con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, se perdurano i presupposti applicativi di cui al comma 1.
1. Le videoriprese di cui agli articoli 271-bis e 271-ter possono essere eseguite esclusivamente dalla polizia giudiziaria secondo le modalità disposte dal decreto del pubblico ministero, anche quando le modalità
di esecuzione prevedono il controllo occulto e remoto di dispositivi informatici privati.2. Nel verbale delle operazioni la polizia giudiziaria specifica le modalità e gli strumenti usati per la videoripresa e descrive sommariamente il contenuto delle immagini.
3. I verbali e le registrazioni delle immagini sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati per almeno quindici giorni in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese.
4. Se dal deposito di cui al comma 3 può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero chiede al giudice l'autorizzazione a ritardare il deposito, specificando nella richiesta quali atti di indagine subirebbero il pregiudizio. Il giudice autorizza il ritardo del deposito non oltre il compimento degli atti indicati dal pubblico ministero e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini.
5. I difensori dell'indagato possono estrarre copia delle immagini e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico, senza costi ulteriori rispetto alle spese di trasposizione. I difensori hanno inoltre diritto a estrarre copia della registrazione integrale delle operazioni compiute anche quando esse o parti di esse siano usate dal pubblico ministero al fine della richiesta di una misura cautelare.
6. Ai difensori dell'indagato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma del comma 3, hanno facoltà di esaminare gli atti e di vedere le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle registrazioni di immagini indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice procede con udienza in camera di consiglio alla quale il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare e della quale sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. L'udienza di cui al comma 6 ha luogo prima della conclusione delle indagini preliminari. In caso contrario, quando le parti intendano chiedere l'acquisizione di una videoripresa come prova, anche nel giudizio abbreviato, chiedono la fissazione dell'udienza al giudice competente per la fase in cui si procede. In ogni caso, il giudice procede, anche nel contesto del dibattimento, con apposita udienza in camera di consiglio, a pena di inutilizzabilità del materiale acquisito. In questo caso, dell'udienza sono avvisati i difensori di tutte le parti e la persona offesa.
8. Le immagini non selezionate per la trasposizione a seguito dell'udienza di cui ai commi 6 e 7 sono inserite nel fascicolo del pubblico ministero.
9. Il giudice dispone la trasposizione su supporto informatico dei soli frammenti di immagini ritenuti utilizzabili e rilevanti a seguito dell'udienza di cui ai commi 6 e 7, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo svolgimento delle perizie. I supporti informatici ottenuti dal perito e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
10. Prima della trasposizione di cui al comma 9 il materiale ottenuto con le operazioni di videoripresa o i verbali di cui al comma 1 non sono utilizzabili nel dibattimento e nel giudizio abbreviato. Dopo la trasposizione di cui al comma 9 è utilizzabile nel dibattimento e nel giudizio abbreviato solo il materiale trasposto dal perito. Ai fini della richiesta e dell'adozione di un provvedimento cautelare è utilizzabile il materiale registrato anche prima della trasposizione di cui al comma 9, a condizione che sia rispettato il comma 5, secondo periodo.
11. I commi 1, 2, 9 e 10 devono essere rispettati a pena di inutilizzabilità. I commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere rispettati a pena di nullità.
12. Si applica l'articolo 269.
1. Le immagini acquisite ai sensi del comma 9 dell'articolo 271-quinquies possono
essere usate esclusivamente nel procedimento in cui sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.2. Quando si procede per più reati cumulativamente, i risultati delle videoriprese possono essere usati solo per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
3. Nel caso di cui al comma 2, i supporti informatici ottenuti dal perito e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le videoriprese sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti possono esaminare tutto il materiale di cui al comma 3 dell'articolo 271-quinquies presso la segreteria del pubblico ministero del procedimento in cui le videoriprese furono originariamente disposte. Possono altresì chiedere l'acquisizione di ulteriore materiale non trasposto, nel rispetto del procedimento di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 271-quinquies.
1. Le intercettazioni di cui agli articoli 266, comma 2, e 266-bis possono essere eseguite contestualmente alle videoriprese di cui all'articolo 271-ter. In ogni caso, per le intercettazioni devono essere integralmente rispettate le disposizioni del capo IV e per le videoriprese le disposizioni del presente capo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 268 e 271-quinquies possono essere svolte nella medesima udienza.
3. In ogni caso, ove sia impossibile applicare la disposizione del comma 1, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, dei difensori delle parti o della persona offesa, dispone che, per la singola registrazione, la traccia audio sia separata dalle immagini video. La separazione delle tracce dalla stessa registrazione avviene osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lo svolgimento delle perizie.
Per i supporti audio si applicano le disposizioni previste dal capo IV e per quelli video le disposizioni del presente capo.1. Quando la videoripresa è eseguita con la modalità di cui all'articolo 271-bis, comma 4, il materiale di cui è consentito l'uso è limitato alle immagini e alle conversazioni registrate, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del capo IV.
2. Ogni altra informazione diversa da quelle di cui al comma 1 ottenuta mediante l'accesso e il controllo occulto e remoto in dispositivi informatici privati è inutilizzabile».