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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4754 |
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle polveri».
1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) cremazione: il metodo o il processo di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, attraverso l'incenerimento mediante combustione, ossidazione o pirolisi, nonché attraverso processi di trattamento termico a basse temperature, quali la cremazione a freddo, con produzione di polveri;
b) cremazione a freddo: il processo di trattamento a basse temperature e di frantumazione del cadavere, di resti mortali o di ossa umane;
c) polveri: i residui della cremazione a freddo o di altri metodi o processi di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, diversi dall'incenerimento;
d) crematori: gli impianti comprensivi di qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinati al trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane attraverso la cremazione».
1. All'articolo 411 del codice penale, dopo la parola: «ceneri», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o polveri».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relative alla raccolta, al deposito, alla conservazione, al trasporto e alla dispersione delle ceneri, si applicano anche alle polveri definite ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei piani regionali di coordinamento di cui al comma 1 sono individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione e per la realizzazione di progetti che tengano conto degli impatti cumulativi e che riducano al minimo l'emissione degli inquinanti applicando le migliori tecniche disponibili e privilegiando tecniche emergenti alternative alla cremazione mediante combustione che garantiscano un più elevato livello di protezione dell'ambiente.
1-ter. L'autorità competente provvede ad assicurare la partecipazione del pubblico alla redazione e all'approvazione del piano regionale di coordinamento, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti web istituzionali».
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:
«1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le
informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici e ambientali».1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: «delle bare per la cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei manufatti idonei per la cremazione, aggiornate con la medesima procedura in considerazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative che assicurino un più elevato livello di protezione dell'ambiente».