Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3282 |
1. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dai seguenti:
«137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. La disposizione si applica anche in caso di sostituzione di uno o più componenti.
137-bis. Nei casi in cui il prefetto accerti il mancato rispetto della quota stabilita dal comma 137 diffida il comune a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il prefetto fissa un nuovo termine di sessanta giorni, decorso il quale dichiara la decadenza della giunta.
137-ter. Il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle disposizioni dei commi 137 e 137-bis e presenta alle Camere una relazione biennale sullo stato di attivazione delle stesse disposizioni».
2. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti provvedono a ripristinare l'equilibrio tra i generi dei componenti delle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che non rispettano la percentuale fissata dall'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali si applica il comma 137-bis del medesimo articolo 1, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.