Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4721


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese turistiche operanti in particolare nel Mezzogiorno
Presentata il 31 ottobre 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il turismo rappresenta un importante settore economico che va sostenuto e rimodernato. Occorrono pertanto interventi mirati, come prevede questa proposta di legge, al fine di garantire una crescita sostenibile delle attività connesse al turismo, che sono importanti per la crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese e per lo sviluppo dell'occupazione. Il nostro Paese ha infatti bellissimi siti storici e archeologici e una quantità enorme di beni che possono essere utilizzati per aumentare l'attrattiva turistica. Inoltre l'Italia ha paesaggi (montagne, mare eccetera) che ogni anno vengono visitati da una grande quantità di turisti. Occorre quindi intervenire per favorire le imprese turistiche del nostro Paese, che devono essere potenziate e devono offrire servizi migliori per i loro clienti. La potestà normativa in materia di turismo è delle regioni, ma lo Stato può intervenire stanziando risorse economiche, come fa questa proposta di legge, per favorire la crescita anche dimensionale delle imprese turistiche, nonché per migliorare la loro capacità di innovare. Solo attraverso interventi mirati e con lo stanziamento di adeguate risorse economiche si potranno migliorare i servizi delle imprese ai turisti e creare quelle condizioni per poter sviluppare un'efficiente ed efficace azione di sviluppo delle imprese turistiche nel nostro Paese. In tale prospettiva la presente proposta di legge introduce una serie di interventi per valorizzare il ruolo delle imprese turistiche e per sviluppare un'importante azione di sostegno delle stesse per operare sul mercato nel miglior modo possibile.
      La presente proposta di legge, pertanto, offre un importante e fondamentale contributo per la creazione delle imprese turistiche al fine di incrementare il loro sviluppo sul territorio nonché di fare crescere il prodotto interno del nostro Paese e l'occupazione.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove e sostiene il turismo e i settori produttivi a esso connessi, in particolare quelli operanti nel Mezzogiorno.

Art. 2.
(Contributi alle imprese turistiche).

      1. Lo Stato concede, ai sensi della presente legge, contributi in conto capitale alle micro, piccole e medie imprese turistiche, in particolare a quelle operanti nel Mezzogiorno, al fine di:

          a) incentivare l'incremento qualitativo dei servizi turistici;

          b) sviluppare una formazione adeguata per valorizzare le risorse umane;

          c) promuovere l'accesso alle strutture turistiche da parte delle persone con disabilità affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo.

      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

          a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture dei servizi turistici;

          b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività d'impresa;

          c) arredi funzionali alle attività d'impresa;

          d) servizi per migliorare l'accoglienza e per incrementare l'accessibilità delle persone con disabilità;

          e) servizi per il miglioramento delle azioni commerciali;

          f) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite e per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web;

          g) progetti per l'innovazione tecnologica;

          h) progetti per favorire la formazione degli operatori e la loro integrazione nel mondo del lavoro;

          i) progetti per la commercializzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

Art. 3.
(Fondo per le imprese turistiche).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le attività di sostegno e di sviluppo delle imprese turistiche di cui alla presente legge.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, delle iniziative previste dall'articolo 2.
      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Contributi per le start up innovative).

      1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 3 sono altresì destinate alla costituzione di nuove start up innovative nel settore turistico, in particolare nel Mezzogiorno.

Art. 5.
(Agevolazioni per i giovani).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo è istituita una carta per usufruire

in modo agevolato delle strutture turistiche ubicate nel territorio nazionale destinata ai cittadini italiani di età compresa tra 18 e 30 anni.
      2. La carta di cui al comma 1 può essere utilizzata nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
      3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta di cui al comma 1 nonché l'importo massimo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 6.
(Incentivi per l'assunzione e per la formazione di giovani disoccupati).

      1. Le imprese turistiche di cui alla presente legge usufruiscono di una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione e per la formazione di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni inoccupati o disoccupati.
      2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.
(Ulteriori risorse per le piccole e medie imprese turistiche).

      1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2 sono altresì destinate alle piccole e medie imprese turistiche per progetti mirati alla loro crescita dimensionale, nonché per la realizzazione di investimenti in ricerca e sviluppo.


      2. Per i progetti di cui al comma 1 sono riconosciute l'esclusione dall'imposta sul reddito delle imprese di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, nonché l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con università e con istituti di ricerca finalizzati allo sviluppo delle imprese turistiche.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
Art. 8.
(Risorse per lo sviluppo delle reti di imprese turistiche).

      1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2 sono inoltre destinate al sostegno alle reti di imprese turistiche che collaborano per lo sviluppo di servizi relativi allo scambio e alla diffusione di tecnologie e allo sviluppo di attività innovative.
      2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 9.
(Collaborazione con università e con centri di ricerca).

      1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2 sono altresì destinate alle imprese turistiche che collaborano con università e con centri di ricerca per l'elaborazione di programmi di sviluppo di attività innovative e per l'ideazione di forme di collaborazione tra imprese turistiche che abbiano ad oggetto progetti innovativi.


      2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser