Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4751 |
1) la riunificazione della gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative. Non ha alcuna motivazione il doppio canale sulle case popolari, quello comunale e quello regionale. Nella proposta di legge si concentra tutto presso l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), l'ente di emanazione regionale per la gestione dell'edilizia sociale;
2) il trasferimento allo Stato della gestione delle scuole dell'infanzia comunali, come già avvenuto in tutti i comuni;
3) l'assegnazione al Tavolo di raccordo interistituzionale, e a un successivo decreto governativo, della definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di pubblica utilità locale a Roma e nel Lazio sulla base di proposte tecniche elaborate dalle autorità indipendenti nei diversi settori (trasporto pubblico, servizio idrico, igiene ambientale, distribuzione del gas);
4) l'istituzione di un'agenzia di livello regionale, compartecipata da tutti gli enti, per la programmazione del trasporto pubblico locale e della mobilità a Roma e nel Lazio e per la gestione dei relativi affidamenti e contratti di servizio, con la contestuale chiusura delle varie agenzie oggi esistenti a livello comunale, metropolitano e regionale;
5) la realizzazione di una gestione integrata, con biglietto unico, dell'area archeologica centrale, con un progetto promosso dalla Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali di Roma, in assenza del quale interviene dopo dodici mesi un commissario straordinario.
Si noti che queste misure, tranne la terza, non avrebbero bisogno di norme di legge per essere realizzate, tuttavia una copertura normativa ne aiuterebbe l'applicazione, salvandola da quello che è il «pane quotidiano» dell'amministrazione pubblica italiana, cioè ricorsi, contenziosi, conflitti di competenza eccetera.
Passando all'esposizione dei contenuti dei singoli articoli, l'articolo 1 provvede all'istituzione del nuovo ente.
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega per la disciplina dell'ordinamento di Roma in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in particolare per quanto concerne la disciplina del potere regolamentare e il ricorso ai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
1. Roma è un ente territoriale autonomo ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, i cui confini, per la fase della sua prima istituzione, coincidono con quelli di Roma capitale.
2. A Roma si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, nonché, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto e dalla presente legge, le disposizioni previste con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre leggi in materia.
1. A Roma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le disposizioni previste per Roma capitale dai decreti legislativi 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 51 del 2013 è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 2013.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, per la disciplina dell'ordinamento di
a) mantenimento delle funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica;
b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il miglior esercizio delle funzioni di Roma quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e con gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;
c) previsione che l'ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della regione Lazio, assicuri, in particolare:
1) le condizioni per l'efficace esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica;
2) lo sviluppo economico e sociale di Roma quale capitale della Repubblica; la qualità del suo sviluppo urbano; la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico
e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità in campo internazionale; la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno, sentito il sindaco di Roma; la protezione civile secondo programmi del Presidente del Consiglio dei ministri e della regione Lazio, sentito il sindaco di Roma;3) le massime efficienza ed efficacia dei servizi urbani, anche con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;
d) previsione che a Roma quale capitale della Repubblica siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
e) disciplina del potere regolamentare di Roma di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie: governo del territorio, edilizia pubblica e privata, trasporti e mobilità e servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;
f) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti al parere non vincolante del Consiglio di Stato che si intende reso positivamente trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso di parere negativo, il regolamento è adottato con le eventuali modifiche ritenute opportune e delle quali è data adeguata motivazione;
g) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti, nella parte in cui contengano norme di carattere finanziario, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per il visto e la registrazione;
h) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma, attraverso la definizione delle procedure e dell'organizzazione dei lavori del Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma di cui all'articolo 4, comma 1;
i) previsione che il sindaco di Roma sia membro di diritto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e partecipi senza diritto di voto alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, può conferire a Roma attività e funzioni nelle materie di competenza del legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte.
2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio e Roma definiscono annualmente un piano finanziario e organizzativo delle funzioni conferite.
1. Il tavolo di raccordo interistituzionale istituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. Oltre alle funzioni già assegnate, comprese quelle previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, assume le funzioni di coordinamento generale e di monitoraggio delle azioni dello Stato, della regione Lazio, della città metropolitana di Roma e di Roma sul territorio di Roma, con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli interventi prevista dall'articolo 3 del
decreto legislativo n. 61 del 2012, e al suo monitoraggio, alla partecipazione di Roma alle ordinarie procedure di programmazione degli investimenti pubblici per le città metropolitane, nonché al monitoraggio sull'attuazione della presente legge. Ai sensi della lettera h) del comma 3 dell'articolo 2, nell'esercizio della delega il Governo definisce in dettaglio i compiti del Tavolo e le modalità della sua organizzazione. 1. La gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative di proprietà di Roma è conferita alla rispettiva azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definiti i connessi trasferimenti di risorse finanziarie e organizzative, nonché la composizione dei nuovi organi di amministrazione dell'ATER incidente sul territorio di Roma, in modo da permettere, senza aumentare il numero dei componenti e senza oneri finanziari aggiuntivi, la presenza di almeno un rappresentante designato da Roma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definite le modalità per il trasferimento allo Stato delle scuole dell'infanzia gestite da Roma,
1. Costituiscono entrate proprie di Roma quelle previste per i comuni dalla normativa
vigente, nonché specifiche quote di tributi erariali, con preferenza per l'imposta sul valore aggiunto, la cui quantificazione tiene conto dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica. 1. A Roma si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per Roma capitale.
2. L'ente territoriale autonomo Roma capitale è soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a disciplinare il subentro da parte dell'ente comunale speciale Roma e dei municipi istituiti nel suo territorio all'ente territoriale autonomo Roma capitale con riguardo al personale di pubblico impiego, ai beni e alle risorse, nonché alle partecipazioni a società ed enti di Roma capitale, per quanto non già disciplinato dalla presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'elezione diretta del sindaco e
1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.