Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4751


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CAUSI
Ordinamento della città di Roma come ente comunale speciale
Presentata il 22 novembre 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — In questa proposta di legge è contenuta una nuova disciplina dell'ordinamento delle istituzioni locali nel territorio di Roma. La proposta di legge ha l'intento da dare piena attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione: «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». La proposta di legge si basa sulla trasformazione dell'attuale ente Roma capitale in un nuovo ente speciale denominato Roma, nonché su un modello di co-governo e di co-gestione condivisi dei servizi di area vasta nel territorio metropolitano romano da parte del nuovo ente, della città metropolitana e della regione Lazio, affiancati da una presenza costante del governo nazionale tramite un Tavolo di raccordo interistituzionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e un ufficio per Roma rientrante nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza che svolge il compito di Segretario del Consiglio dei ministri.
      A livello internazionale la proposta di legge contiene alcuni elementi che fanno riferimento alle best practices di Parigi, dove i servizi di area vasta sono gestiti in partenariato istituzionale fra regione, comune di Parigi e altri comuni del territorio regionale.
      Nessuna persona di buon senso può dissentire dall'affermazione che Roma sia una città speciale. Se analizziamo con attenzione questa «specialità», dobbiamo riconoscere che essa viaggia su due dimensioni diverse ed eterogenee.
      Una è la dimensione di Roma capitale della Repubblica, oltre che sede dello Stato della Città del Vaticano. Una dimensione nazionale, quindi, e una universale. E poi la FAO. Roma è l'unica città al mondo che ospita tre circuiti di ambasciate. Vale la pena ricordare anche il vasto insediamento di accademie di arte e cultura straniere eredità della centralità culturale romana negli studi classici, nell'arte e nell'archeologia. Questa dimensione della «specialità» romana ha natura funzionale, deriva cioè dalle funzioni che nel corso della storia si sono localizzate a Roma. La funzione di capitale è propria di molte altre città nei rispettivi Stati e, guardando all'esperienza internazionale, si vede bene che in tutto il mondo alle città capitali è riconosciuta qualche forma di specialità sul piano dell'ordinamento e su quello finanziario. I motivi sono due. Poiché nella capitale sono localizzate le attività direzionali dello Stato (Parlamento, Governo, Ministeri eccetera), il buon funzionamento della città capitale influisce positivamente sul buon funzionamento delle strutture dello Stato e ciò genera benefìci per l'intero Paese. Inoltre le città capitali assolvono sul loro territorio, con impegni che ricadono in via diretta sulle finanze e sui contribuenti residenti, funzioni di tipo nazionale, i cui costi vanno quindi correttamente traslati sull'erario.
      La funzione di Roma come capitale della Repubblica è tutelata dalla Costituzione (articolo 114, terzo comma). L'attuazione di questa disposizione costituzionale, che data dal 2001, è però ancora largamente incompleta. Un tentativo è stato fatto con l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da cui sono derivati due decreti di attuazione. Il primo (decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156) però si è occupato solo di questioni marginali. Il suo risultato più conosciuto riguarda la ridenominazione dell'ente: non più comune di Roma ma Roma Capitale. La C maiuscola per indicare la capitale però non c'è nella Costituzione e neppure nella legge n. 42 del 2009. Comunque, anche guardando al panorama internazionale, non c'è nessuna città capitale che al suo nome storico aggiunge questa qualificazione. La nuova denominazione dell'ente ha un sapore burocratico e provinciale, che impoverisce una città il cui nome ha un valore evocativo di livello mondiale. Gli esperti di marketing direbbero che si tratta di un brand di valore inestimabile. Occorre senza dubbio tornare a Roma, senza inutili e ridondanti qualificazioni.
      Il secondo decreto legislativo (18 aprile 2012, n. 61) contiene invece novità sostanziali, ma soltanto una parte di esse è stata concretamente attuata. In particolare, non ha trovato finora attuazione la previsione di una programmazione degli investimenti pubblici di rilevanza nazionale per Roma, mentre è stata abrogata la vecchia legge speciale (15 dicembre 1990, n. 396) la quale, seppure in modo limitato e inefficiente, ha garantito però per quasi venti anni risorse aggiuntive per gli investimenti nella capitale. Questa assenza ha contribuito al crollo degli investimenti pubblici, che ha assunto a Roma dimensioni molto più elevate di quelle, già significative, dei dati medi nazionali, come si può facilmente vedere sui conti pubblici territoriali elaborati dell'Agenzia per la coesione territoriale.
      L'altra dimensione della «specialità» romana è di tipo territoriale. Roma è molto grande: i suoi confini amministrativi tracciano un perimetro al cui interno possono essere comprese le superfici delle prime otto città italiane. Se si considera in questa prospettiva territoriale la «specialità» romana, anche guardando ai confronti internazionali, dal punto di vista del governo urbano si tratta di un grave handicap. La circoscrizione amministrativa affidata al comune di Roma è allo stesso tempo troppo grande e troppo piccola. Troppo grande per curare i servizi di prossimità con sufficienti vicinanza e conoscenza dei territori. Troppo piccola per diventare un ente di livello metropolitano-regionale in grado di programmare i servizi di area vasta, come ad esempio le reti infrastrutturali, i servizi di pubblica utilità, il coordinamento dell'urbanistica dei diversi territori e le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
      La dimensione territoriale della «specialità» romana non si esaurisce nel dato dell'estensione territoriale, ma assume le caratteristiche che in tutto il mondo vengono chiamate metropolitane. Fra Roma e il territorio che la circonda esistono potenti interconnessioni, ad esempio in termini di pendolarismo per circa 300.000 persone che quotidianamente si spostano dalle loro residenze fuori Roma al loro posto di lavoro o luogo di studio a Roma, oppure in termini di dinamiche insediative della popolazione e delle attività produttive. La corona metropolitana di Roma, cioè l'insieme dei comuni della provincia diversi dal comune capoluogo, è uno dei territori italiani a maggiore attrattività insediativa. Nei quaranta anni successivi al 1971 ha guadagnato più di 600.000 abitanti, di cui poco meno di 400.000 nella prima corona, quella delle località più vicine a Roma. Come in tutte le aree metropolitane in Italia e nel mondo questa crescita, oltre ad avere motivi endogeni, è conseguenza degli spostamenti della popolazione romana, in particolare di quella più giovane, verso aree dove trovare costi più bassi per abitare e migliore qualità dell'ambiente naturale e sociale.
      La dimensione metropolitana di Roma presenta alcune peculiarità al confronto con le grandi aree metropolitane del nord Italia e del nord Europa. La prima è che, per effetto dell'estensione territoriale dei confini amministrativi del comune e della sua disordinata storia urbanistica, una parte consistente dei fenomeni di diffusione insediativa è avvenuta con spostamenti interni alla città, dai quartieri centrali e da quelli cosiddetti consolidati verso nuove aree, interne ed esterne al raccordo anulare. Nei quaranta anni successivi al 1971 centro storico e città consolidata hanno perso più di 700.000 residenti, sostituiti dall'intensa dinamica insediativa conseguente ai fenomeni di terziarizzazione, e altrettanti ne hanno guadagnati i quartieri periferici. Nel territorio interno ai confini di Roma ma esterno al raccordo anulare abitano oggi circa 800.000 persone (600.000 nel 2001), quella che sarebbe la quinta città italiana per dimensione (così come la sola Ostia sarebbe la decima).
      La seconda peculiarità romana è che l'area metropolitana non presenta caratteri di compattezza e di contiguità insediativa priva di soluzioni di continuità, come accade ad esempio a Milano, ma mantiene al suo interno vaste aree non urbanizzate. La superficie agricola interna ai confini amministrativi del comune fa di Roma la città «più agricola» d'Europa, cioè quella possiede la più grande estensione di terreni agricoli nell'intera Unione europea. Si tratta di un effetto derivante dalla grande estensione del comune centrale e dalla storia della sua urbanistica, con uno sviluppo insediativo concentrato sui raggi delle strade consolari.
      In questo vastissimo territorio urbano e metropolitano la domanda di mobilità delle persone è cresciuta e cresce in modo esponenziale. Nel censimento 2011 l'Istituto nazionale di statistica l'aveva quantifica in 1.340.818 spostamenti quotidiani per motivi di lavoro o di studio. Si tratta inoltre di una domanda che, mano a mano che procede la diffusione territoriale delle funzioni produttive nell'intera area urbana e metropolitana, anche per perseguire l'obiettivo urbanistico di decongestionare le aree centrali e di stimolare una più omogenea diffusione della rendita urbana, tende ad assumere non solo le tradizionali caratteristiche radiali centro-periferia, ma anche nuove direttrici ad arco fra i diversi quartieri e comuni dello spazio metropolitano.
      La terza peculiarità è riscontrabile guardando alla relazione fra area metropolitana romana e resto del territorio regionale. Gli effetti centripeti indotti da Roma raggiungono livelli sconosciuti nelle altre regioni italiane, dove l'urbanizzazione è più diffusa, la concentrazione metropolitana avviene per contiguità territoriale fra aree urbane confinanti e le localizzazioni produttive sono tradizionalmente policentriche.
      Sul versante del disegno istituzionale e di public policy è necessario lavorare e trovare soluzioni su entrambe le dimensioni.
      C'è poi un altro elemento di sistema che ispira la presente proposta di legge. Per migliorare l'efficacia dei pubblici poteri locali nelle grandi aree urbane e metropolitane, piuttosto che riaprire un difficile e conflittuale cantiere di devoluzione di funzioni e competenze regionali ai nuovi enti di area vasta metropolitana, sembra necessario imboccare un'altra strada: costruire adeguate sedi di co-governo e di co-gestione orizzontale dei servizi da parte dei diversi enti pubblici preposti (regionali, metropolitani e comunali). Uscire quindi da una logica di ripartizione verticale delle funzioni e delle competenze ed entrare in una logica non solo di leale collaborazione ma di vera e propria governance e gestione condivisa.
      Nel corso degli anni sono state avanzate molte proposte di riforma dell'assetto dei poteri locali nella capitale. Il ventaglio di proposte che stanno sul campo è valutabile in relazione al peso che ciascuna dà alle due dimensioni della «specialità» romana.
      Se si mette al centro la dimensione territoriale e si ritiene necessario uscire dall'ipocrisia di guardare al Lazio come a una regione normale, dimenticando l'enorme frattura insediativa fra area metropolitana romana e resto del territorio regionale, alcune proposte (ad esempio quelle di Roberto Morassut) approdano a un ripensamento radicale sulle modalità di esercizio dei poteri regionali nei territori laziali, con l'istituzione di un ente regionale nell'area metropolitana di Roma (Roma regione o distretto federale). È probabile che in un mondo ideale questa soluzione sarebbe quella che gli economisti chiamano first best.
      Il problema di questa proposta è che la sua attuazione deve passare per una modifica della Costituzione. C'è anche il tema di come ridisegnare, una volta istituita la regione di Roma capitale, i confini delle regioni italiane: se limitarsi ad attribuire i territori del Lazio diversi da Roma alle regioni limitrofe, oppure se procedere a un ridisegno generale di tutte le regioni, riducendone il numero. In ogni caso, poiché si tratta di un percorso che richiede la modifica della Costituzione è molto improbabile che possa concludersi in tempi brevi. La presente proposta di legge nasce con l'intento di cercare un second best.
      Nella nostra opinione, il migliore second best sarebbe quello di una città metropolitana di Roma che sia un ente nuovo, di area vasta, in cui confluiscono l'attuale comune e la vecchia provincia, con un sindaco metropolitano eletto direttamente, come a Londra. A questo ente sono trasferite le funzioni di capitale, mentre gli attuali municipi si trasformano in comuni metropolitani e presidiano i servizi di prossimità con una vicinanza ai territori maggiore di quella che può essere garantita da una gestione centralizzata. Si supera così il difetto inemendabile del Campidoglio, quello di essere troppo grande per gestire i servizi di prossimità e al tempo stesso troppo piccolo per gestire i servizi di area vasta.
      Va in questa direzione una proposta di legge presentata parallelamente alla presente. Se la strada della città metropolitana di Roma con funzioni di capitale dovesse diventare non percorribile, la presente proposta di legge potrebbe diventare un possibile third best, che da un lato valorizza la «specialità» di capitale e dall'altro individua i meccanismi di co-governo e di co-gestione dei servizi di area vasta fra i diversi enti coinvolti (comunale, metropolitano e regionale).
      In questo quadro, però, si ritiene che la città metropolitana debba restare un ente di secondo livello. Non avrebbe senso infatti, e anzi procurerebbe danni e confusione, andare verso uno scenario in cui ci siano due sindaci di Roma direttamente eletti, uno comunale e uno metropolitano.
      La proposta di legge riapre il cantiere dell'autonomia «speciale» del nuovo ente speciale comunale riprendendo quanto previsto nel disegno di legge Prodi-Lanzillotta del 2007 (atto Camera n. 1464 della XV legislatura) in materia di autonomia regolamentare, ma introduce una novità. Nell'esercitare i suoi poteri regolamentari Roma è inserita nel medesimo circuito procedurale a cui sono tenuti gli organi di governo, cioè i Ministeri: deve acquisire un parere da parte del Consiglio di Stato. Lo stesso si estende ai regolamenti di ambito finanziario, che devono acquisire il parere della Corte dei conti.
      Con questo meccanismo s'introduce una doppia garanzia. Da un lato, si garantisce che l'esercizio dei poteri speciali da parte di Roma sia soggetto ai controlli di rango più elevato previsti nell'ordinamento, superando così la critica alla concessione dell'autonomia che potrebbe derivare dalla diffidenza sulle modalità con cui nel corso del tempo tali facoltà potrebbero essere utilizzate. Dall'altro lato si garantisce lo stesso Campidoglio e lo si stimola a superare le paure e l'immobilismo conseguenti ai drammatici eventi degli ultimi anni, poiché le sue decisioni, almeno quelle più importanti e complesse, non saranno prese in solitudine ma verranno esaminate insieme agli organi più elevati della giurisdizione amministrativa e contabile, al pari di quanto avviene per quelle del Governo nazionale.
      Anche sul versante finanziario la proposta di legge si collega a un altro disegno di legge del 2007 (atto Camera n. 3100 della XV legislatura) e stabilisce che il finanziamento degli extra costi della capitale sia collegato a un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale.
      Viene rafforzata in termini normativi e organizzativi la sede di collaborazione fra Roma, Stato, regione e città metropolitana, ampliando ruolo e funzioni del già esistente Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per Roma con il compito di coordinare l'azione dell'intero governo sulla città capitale e di svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo di raccordo interistituzionale. L'ufficio rientra nella delega del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge le funzioni di Segretario dello stesso Consiglio.
      Uno dei limiti della discussione pluridecennale sull'ordinamento speciale per Roma è che è restata confinata nel recinto dell'ingegneria istituzionale, è diventata così un terreno per interessanti esercizi in materia costituzionalistica e amministrativistica, ma non è mai riuscita a raccontare con esempi concreti come una nuova organizzazione dei poteri pubblici locali potrebbe produrre, o almeno promettere in modo credibile di farlo, miglioramenti nella gestione della cosa pubblica sotto il profilo dell'efficienza e della qualità dei servizi.
      In questa proposta di legge sono stati allora introdotti alcuni obiettivi concreti e immediati di razionalizzazione di specifiche azioni pubbliche. Si tratta degli obiettivi che riguardano cinque temi:

          1) la riunificazione della gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative. Non ha alcuna motivazione il doppio canale sulle case popolari, quello comunale e quello regionale. Nella proposta di legge si concentra tutto presso l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), l'ente di emanazione regionale per la gestione dell'edilizia sociale;

          2) il trasferimento allo Stato della gestione delle scuole dell'infanzia comunali, come già avvenuto in tutti i comuni;

          3) l'assegnazione al Tavolo di raccordo interistituzionale, e a un successivo decreto governativo, della definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di pubblica utilità locale a Roma e nel Lazio sulla base di proposte tecniche elaborate dalle autorità indipendenti nei diversi settori (trasporto pubblico, servizio idrico, igiene ambientale, distribuzione del gas);

          4) l'istituzione di un'agenzia di livello regionale, compartecipata da tutti gli enti, per la programmazione del trasporto pubblico locale e della mobilità a Roma e nel Lazio e per la gestione dei relativi affidamenti e contratti di servizio, con la contestuale chiusura delle varie agenzie oggi esistenti a livello comunale, metropolitano e regionale;

          5) la realizzazione di una gestione integrata, con biglietto unico, dell'area archeologica centrale, con un progetto promosso dalla Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali di Roma, in assenza del quale interviene dopo dodici mesi un commissario straordinario.

      Si noti che queste misure, tranne la terza, non avrebbero bisogno di norme di legge per essere realizzate, tuttavia una copertura normativa ne aiuterebbe l'applicazione, salvandola da quello che è il «pane quotidiano» dell'amministrazione pubblica italiana, cioè ricorsi, contenziosi, conflitti di competenza eccetera.
      Passando all'esposizione dei contenuti dei singoli articoli, l'articolo 1 provvede all'istituzione del nuovo ente.
      L'articolo 2 conferisce al Governo una delega per la disciplina dell'ordinamento di Roma in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in particolare per quanto concerne la disciplina del potere regolamentare e il ricorso ai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.


      L'articolo 3 si riferisce al conferimento di funzioni regionali.
      L'articolo 4 amplia le funzioni del Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma istituito dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, comprese quelle previste dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e definisce l'organizzazione delle strutture del Governo per un lavoro coordinato e continuativo di intervento sulla città capitale.
      L'articolo 5 imposta i primi obiettivi concreti di razionalizzazione delle azioni delle pubbliche amministrazioni a Roma, nelle materie dell'edilizia sociale, delle scuole materne, della regolamentazione dei servizi di interesse economico generale, della gestione delle azioni di programmazione, affidamento e monitoraggio nel settore del trasporto pubblico locale, nonché della gestione integrata delle aree archeologiche.
      L'articolo 6 stabilisce le entrate dell'ente, gli articoli 7 e 8 contengono i riferimenti alla successione delle fonti e le norme finali. Nell'articolo 7, in particolare, si interviene sulla normativa vigente per l'elezione del sindaco della città metropolitana.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Roma ente comunale speciale).

      1. Roma è un ente territoriale autonomo ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, i cui confini, per la fase della sua prima istituzione, coincidono con quelli di Roma capitale.
      2. A Roma si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, nonché, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto e dalla presente legge, le disposizioni previste con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre leggi in materia.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).

      1. A Roma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le disposizioni previste per Roma capitale dai decreti legislativi 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 51 del 2013 è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 2013.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, per la disciplina dell'ordinamento di

Roma in qualità di capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sugli schemi dei decreti sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo può, con la procedura di cui al medesimo comma, adottare uno o più decreti legislativi correttivi delle misure adottate.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) mantenimento delle funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica;

          b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il miglior esercizio delle funzioni di Roma quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionali, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e con gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

          c) previsione che l'ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della regione Lazio, assicuri, in particolare:

              1) le condizioni per l'efficace esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica;

              2) lo sviluppo economico e sociale di Roma quale capitale della Repubblica; la qualità del suo sviluppo urbano; la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico

e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità in campo internazionale; la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno, sentito il sindaco di Roma; la protezione civile secondo programmi del Presidente del Consiglio dei ministri e della regione Lazio, sentito il sindaco di Roma;

              3) le massime efficienza ed efficacia dei servizi urbani, anche con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;

          d) previsione che a Roma quale capitale della Repubblica siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

          e) disciplina del potere regolamentare di Roma di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie: governo del territorio, edilizia pubblica e privata, trasporti e mobilità e servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

          f) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti al parere non vincolante del Consiglio di Stato che si intende reso positivamente trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso di parere negativo, il regolamento è adottato con le eventuali modifiche ritenute opportune e delle quali è data adeguata motivazione;

          g) previsione che i regolamenti predisposti ai sensi della lettera e) siano sottoposti, nella parte in cui contengano norme di carattere finanziario, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per il visto e la registrazione;

          h) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma, attraverso la definizione delle procedure e dell'organizzazione dei lavori del Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma di cui all'articolo 4, comma 1;

          i) previsione che il sindaco di Roma sia membro di diritto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata e partecipi senza diritto di voto alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Funzioni regionali conferite a Roma).

      1. La regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, può conferire a Roma attività e funzioni nelle materie di competenza del legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio e Roma definiscono annualmente un piano finanziario e organizzativo delle funzioni conferite.

Art. 4.
(Tavolo di raccordo interistituzionale e organizzazione del Governo per Roma).

      1. Il tavolo di raccordo interistituzionale istituito dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma. Oltre alle funzioni già assegnate, comprese quelle previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, assume le funzioni di coordinamento generale e di monitoraggio delle azioni dello Stato, della regione Lazio, della città metropolitana di Roma e di Roma sul territorio di Roma, con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli interventi prevista dall'articolo 3 del

decreto legislativo n. 61 del 2012, e al suo monitoraggio, alla partecipazione di Roma alle ordinarie procedure di programmazione degli investimenti pubblici per le città metropolitane, nonché al monitoraggio sull'attuazione della presente legge. Ai sensi della lettera h) del comma 3 dell'articolo 2, nell'esercizio della delega il Governo definisce in dettaglio i compiti del Tavolo e le modalità della sua organizzazione.
      2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un ufficio per Roma con il compito di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma e con funzioni di segreteria tecnica per il Tavolo di raccordo interistituzionale di cui al comma 1.
      3. L'ufficio di cui al comma 2 rientra nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio.
Art. 5.
(Razionalizzazione delle azioni delle pubbliche amministrazioni a Roma).

      1. La gestione del patrimonio immobiliare destinato alle politiche abitative di proprietà di Roma è conferita alla rispettiva azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definiti i connessi trasferimenti di risorse finanziarie e organizzative, nonché la composizione dei nuovi organi di amministrazione dell'ATER incidente sul territorio di Roma, in modo da permettere, senza aumentare il numero dei componenti e senza oneri finanziari aggiuntivi, la presenza di almeno un rappresentante designato da Roma.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definite le modalità per il trasferimento allo Stato delle scuole dell'infanzia gestite da Roma,

con l'obiettivo di raggiungere una gestione uniforme di tali istituzioni, omogenea a quella garantita dalle omologhe istituzioni statali. Il decreto regola le modalità del trasferimento delle risorse umane, nonché dei beni strumentali, mobili e immobili, e delle risorse finanziarie destinati da Roma all'erogazione del servizio della scuola dell'infanzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Tavolo di raccordo interistituzionale, sono definiti gli ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi di interesse economico generale aventi rilevanza economica nei territori di Roma, della città metropolitana di Roma e della regione Lazio, di preferenza prevedendo ambiti corrispondenti all'intero territorio regionale per i servizi che utilizzano reti infrastrutturali e, per i servizi privi di economie di scala, ambiti che assicurino, sulla base di adeguate analisi, il raggiungimento di condizioni tecnico-economiche ottimali dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. Per effettuare tali analisi il citato Tavolo si avvale dell'assistenza delle rispettive autorità indipendenti di settore.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Tavolo di raccordo interistituzionale, è istituita un'agenzia denominata «Mobilità per Roma e Lazio». L'agenzia subentra e sostituisce gli enti esistenti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, a livello comunale, metropolitano e regionale in materia di programmazione e di gestione della mobilità e dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro nei territori di Roma, della città metropolitana di Roma e delle restanti province della regione Lazio, acquisendone tramite conferimento le risorse umane e finanziarie, nonché i beni strumentali, mobili e immobili. Il decreto definisce le modalità operative del subentro garantendo che, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, gli enti esistenti alla medesima data cessino definitivamente l'attività. L'agenzia ha il compito di programmare e di organizzare la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di Roma e della regione Lazio, nonché tutti gli altri servizi collegati alla mobilità. Sulla base degli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi del comma 3, nonché di altre eventuali valutazioni più specifiche, assunte in sede di intesa con il Tavolo di raccordo interistituzionale, l'agenzia assegna gli affidamenti dei servizi in base alle disposizioni di legge vigenti ed esercita le funzioni di monitoraggio e di controllo dei relativi contratti di servizio. L'organo di amministrazione dell'agenzia ha una composizione parametrata sul volume finanziario dei contratti di servizio affidati per conto dei diversi enti e garantisce la presenza di almeno un componente designato dalla regione Lazio, di uno designato dalla città metropolitana di Roma e di uno designato dalle province della stessa regione, nonché di un componente designato dal Governo nazionale.
      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, definisce e mette in attuazione un piano per la gestione integrata delle aree archeologiche centrali, che consenta ai visitatori l'ingresso con un biglietto unico e integri l'insieme delle attività necessarie a garantire condizioni ottimali di fruizione dei beni. In caso di mancata ottemperanza, il Governo nomina un commissario straordinario che attua entro sei mesi quanto previsto dal presente comma.
      6. Con riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi da 1 a 4, il Governo è autorizzato, per un periodo di ventiquattro mesi dalla loro data di entrata in vigore, a emanare ulteriori decreti correttivi, ove necessario.
Art. 6.
(Entrate di Roma).

      1. Costituiscono entrate proprie di Roma quelle previste per i comuni dalla normativa

vigente, nonché specifiche quote di tributi erariali, con preferenza per l'imposta sul valore aggiunto, la cui quantificazione tiene conto dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Tavolo di raccordo interistituzionale, è determinata l'aliquota di compartecipazione derivante dal computo degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. L'aliquota così determinata resta in vigore per tre anni. Ogni tre anni il computo dei costi e la connessa definizione dell'aliquota sono sottoposti a verifica tramite istruttoria tecnica del Tavolo di raccordo interistituzionale e il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla sua rideterminazione.
Art. 7.
(Successione degli enti).

      1. A Roma si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per Roma capitale.
      2. L'ente territoriale autonomo Roma capitale è soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a disciplinare il subentro da parte dell'ente comunale speciale Roma e dei municipi istituiti nel suo territorio all'ente territoriale autonomo Roma capitale con riguardo al personale di pubblico impiego, ai beni e alle risorse, nonché alle partecipazioni a società ed enti di Roma capitale, per quanto non già disciplinato dalla presente legge.
      3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'elezione diretta del sindaco e

del consiglio metropolitano della città metropolitana di Roma può avere luogo solo se Roma si integra alla città metropolitana di Roma, di modo che la stessa città metropolitana di Roma si sostituisca a Roma nell'esercizio delle sue funzioni. In tale caso la città metropolitana di Roma acquisisce la natura di ente territoriale autonomo, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e subentra all'ente territoriale Roma in ogni rapporto attivo e passivo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove necessario e ove non previsto dalla legislazione vigente, gli altri elementi della transizione di Roma verso la città metropolitana di Roma sono regolati tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 5.
      4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario del Consiglio presenta ogni sei mesi alle Camere una relazione scritta sull'attuazione della presente legge.
Art. 8.
(Disposizione finale).

      1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser