Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4415 |
1) le finalità e i limiti del prestito sociale;
2) la trasparenza nella gestione della società cooperativa e nell'informazione fornita ai soci;
3) le garanzie che assistono il prestito sociale;
4) il sistema di vigilanza degli organi istituzionali preposti. Inoltre il settore difetta di uno schema di garanzia obbligatorio del risparmio come le banche, che lo alimentano con i propri fondi: un elemento che spinge a suggerire l'adozione di un meccanismo alternativo di protezione dei risparmiatori.
Opportuna sarebbe a questo punto la predisposizione di un privilegio in favore dei prestatori sociali attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia nazionale che li tuteli automaticamente fino a un massimo di 100.000 euro a persona, sul modello di quanto previsto per la tutela dei depositi bancari, con versamento pro-quota obbligatorio a carico di tutte le cooperative che utilizzino questa modalità di autofinanziamento.
Inoltre, al fine di contrastare il rischio di una caduta dell’appeal delle grandi cooperative di consumo, attualmente detentrici del 90 per cento della cifra globale del prestito sociale in Italia, sarebbe opportuno sottoporre quest'ultimo al controllo di un'autorità esterna e indipendente che vigili sui bilanci e sulle condizioni di emissioni.
Con la presente proposta di legge si delega il Governo a introdurre nel nostro ordinamento giuridico due strumenti volti ad aumentare le tutele dei soci sottoscrittori, prevedendo l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia con un limite di rimborso per ciascun richiedente pari a 100.000 euro e di un'autorità indipendente che svolga funzioni di vigilanza e di assistenza ai risparmiatori.
1. La presente legge è finalizzata a dettare norme per garantire una tutela più ampia a coloro che conferiscono i propri risparmi a società cooperative, in caso di crisi finanziaria di queste ultime.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la finalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi finalizzati:
a) all'istituzione di un fondo nazionale di garanzia a tutela dei sottoscrittori di prestito sociale, volto al risarcimento automatico con un limite di rimborso per ciascun richiedente pari a 100.000 euro, sul modello di quanto già previsto per la tutela dei depositi bancari dalla sezione IV del capo I del titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla cui dotazione finanziaria provvedono, con versamento pro-quota obbligatorio, tutte le cooperative che ricorrano al prestito sociale quale modalità di autofinanziamento;
b) all'istituzione di un'autorità indipendente, con funzione di difensore civico, che eserciti la vigilanza sui bilanci delle cooperative che emettono prestiti sociali, sulle condizioni di emissione degli stessi e sulla contrattualistica e alla quale i soci risparmiatori possano in rivolgersi per inoltrare reclami e segnalazioni;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia.1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.