Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4689


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SIBILIA
Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro
Presentata il 9 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge favorisce la sharing economy nelle comunità locali aiutando imprese e famiglie nell'attuale periodo di crisi economica e integrando le opportunità date alle banche dei tempi.
      Essa, quindi, permette agli enti locali di utilizzare nella propria contabilità i buoni passivi o attivi rappresentati dai buoni locali di solidarietà, che non comportano alcun onere per l'ente locale in quanto ne usufruirà a propria volta abbassando il costo di alcune voci. Questa facoltà data all'ente locale è perfettamente in linea con le normative fiscali vigenti e, se associata a politiche di sviluppo del territorio, valorizza le eccellenze produttive locali e i comportamenti che aumentano la solidarietà reciproca e il senso di comunità.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
      L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

      1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire ogni anno, per tasse, tariffe e tributi locali, per servizi a domanda individuale, per canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea ai sensi del presente comma.

          2-ter. Al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio degli enti locali, l'integrazione dei buoni locali di cui al comma 2-bis nei relativi bilanci è subordinata all'adozione, da parte degli stessi enti, di un regolamento che stabilisce appositi limiti per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti ed è trasmesso dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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