Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4689 |
1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire ogni anno, per tasse, tariffe e tributi locali, per servizi a domanda individuale, per canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea ai sensi del presente comma.
2-ter. Al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio degli enti locali, l'integrazione dei buoni locali di cui al comma 2-bis nei relativi bilanci è subordinata all'adozione, da parte degli stessi enti, di un regolamento che stabilisce appositi limiti per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti ed è trasmesso dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.