Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1154


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Presentato il 5 giugno 2013


      

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Onorevoli Deputati! La riflessione sul finanziamento dell'attività politica accompagna l'evoluzione delle moderne democrazie liberali sin dalla fine dell'800, quando la Gran Bretagna per prima tentò di regolamentare il complesso, poliedrico e talvolta conflittuale rapporto tra denaro (pubblico e privato) e politica.
      Da allora non vi è stato ordinamento giuridico che non abbia disciplinato, con forme diverse, le modalità di finanziamento della politica, nel presupposto che queste siano strettamente connesse alla salvaguardia dei princìpi fondanti di ogni democrazia, quali l'eguaglianza dei cittadini – chiamati a partecipare in condizioni di parità alla vita democratica e a concorrere alla determinazione della politica nazionale –, la libertà degli elettori, l'autonomia e l'indipendenza dei partiti, nonché degli eletti, da gruppi di pressione opachi.
      In questa prospettiva i diversi modelli di finanziamento e di sostegno, diretto o indiretto, delle attività politiche riflettono l'idea che una comunità ha della democrazia e del rapporto che intercorre tra cittadini e istituzioni.
      In base a come sono disegnati tali modelli è possibile favorire, oppure mortificare, le forme di partecipazione dei cittadini; esaltare, oppure restringere, il pluralismo, caratteristica intrinseca e indefettibile di ogni ordinamento autenticamente democratico; promuovere, oppure affievolire, la trasparenza della competizione politica.
      Appare dunque evidente che il finanziamento dei partiti è, prima ancora che una questione tecnica, giuridica e finanziaria, una questione ad alta intensità politica, che incide significativamente sulla qualità della vita democratica di un Paese.
      È infatti indubbio che l'attività dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in seno ai regimi democratici non può prescindere dall'utilizzo delle risorse necessarie a sostenere più o meno ampie strutture organizzative, a svolgere attività di ricerca e formazione della classe politica e a finanziare le campagne elettorali.
      La democrazia, insomma, ha un costo: un costo che è condizione essenziale per l'esercizio delle insostituibili funzioni affidate ai partiti nel sistema costituzionale e che deve essere pertanto sostenuto e correttamente regolato affinché esso sia congruo e trasparente dinanzi all'opinione pubblica.
      In questo quadro, le risorse della collettività destinate alle attività politiche, a prescindere dal fatto che esse assumano le diverse forme della contribuzione diretta (in termini di finanziamenti, sussidi e rimborsi delle spese elettorali posti a carico della fiscalità generale) o di quella indiretta (in termini di agevolazioni per le erogazioni liberali o di messa a disposizione di beni, servizi o spazi pubblici a condizioni agevolate), non possono essere considerate solo come un costo, a carico del bilancio dello Stato, poiché esse sono in primo luogo un investimento in favore della democrazia, in grado di elevare i livelli di partecipazione e di preservare, se non di immunizzare, il sistema politico-istituzionale da possibili fenomeni degenerativi.
      Le ragioni che hanno indotto il Governo a intervenire sulla materia de qua, superando il modello di contribuzione di natura mista pubblico-privata introdotto lo scorso anno dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono rinvenibili nella travagliata e controversa storia che ha caratterizzato in Italia il finanziamento della politica.
      Il finanziamento dei partiti politici fu cancellato, com’è noto, dal 90,3 per cento degli italiani chiamati ad esprimersi con un referendum nel 1993.
      I finanziamenti, tuttavia, sono stati surrettiziamente reintrodotti con la formula dei cosiddetti «rimborsi elettorali» per ogni voto valido conseguito, che rappresentano ancora oggi, seppur mutati nelle forme e nelle quantità, la maggiore risorsa per le organizzazioni politiche italiane.
      È assai probabile che i rimborsi, in sé, non sarebbero stati considerati ingiusti da larga parte dei cittadini se fossero stati veramente rimborsi corrisposti una tantum a fronte di spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali, come del resto accade oggi, pur con le peculiarità che connotano le singole esperienze, negli ordinamenti di matrice anglosassone (Australia, Canada e Stati Uniti d'America).
      Nel corso degli anni, invece, a dispetto delle indicazioni sottese alla consultazione referendaria, i fondi a favore dei partiti si sono quadruplicati, passando dai 70,4 milioni di euro attuali nel 1994 ai quasi 292 milioni del 2008.
      Successivamente, a fronte di un'acuta crisi economico-finanziaria, che imponeva sobrietà e rigore da parte della classe politica, si è susseguita una serie di interventi legislativi che hanno ridimensionato in modo rilevante i finanziamenti spettanti, sino a giungere all'approvazione della predetta legge n. 96 del 2012 che, oltre a ridurre nel complesso a 91 milioni di euro le risorse destinate ai partiti ha, tra l'altro, modificato i presupposti e il sistema di erogazione dei fondi legandolo, in parte, alle capacità dei partiti di autofinanziarsi, rafforzando al contempo il regime dei controlli contabili e delle relative sanzioni.
      Il presente disegno di legge va oltre quanto disposto dai più recenti interventi legislativi, prefigurando una «rivoluzione copernicana» in materia di finanziamento dei partiti politici.
      Esso prevede, infatti, il passaggio dal finanziamento pubblico diretto, ad un sistema basato sulla contribuzione volontaria – favorita da un regime fiscale agevolato (in termini di detrazioni d'imposta per le erogazioni liberali ai partiti) e fondata sulle libere scelte dei contribuenti (cui viene riconosciuta la facoltà di destinare ai partiti il due per mille della propria imposta sul reddito) – nonché su forme di contribuzione indiretta e benefìci non monetari (in termini di messa a disposizione di spazi televisivi per la trasmissione di messaggi di propaganda politica e di locali per lo svolgimento delle attività politiche, nonché di altre agevolazioni che saranno individuate con apposito decreto legislativo).
      A fianco di questo cambio di paradigma nel modello di contribuzione ai partiti politici, la più significativa novità introdotta dal disegno di legge consiste nell'aver delineato, nella sostanza, una prima attuazione all'articolo 49 della Costituzione, riservando i predetti benefìci esclusivamente in favore dei partiti che assicurino alcuni standard «minimi» di democraticità dei propri statuti e di trasparenza, in particolare per quanto concerne la gestione economico-finanziaria, disciplinati dal disegno di legge.
      Si è inteso così iniziare a tradurre in testo normativo un appassionato dibattito che da Costantino Mortati, passando per Luigi Sturzo, Giuseppe Maranini, Vittorio De Caprariis, giunge sino ai nostri giorni.
      In questa prospettiva, il presente disegno di legge lega in modo strutturale il nuovo modello di finanziamento della politica ad un sistema di regole che garantisca la democrazia interna dei partiti politici e la trasparenza del proprio funzionamento e dei propri bilanci, individuando un punto di equilibrio fra il principio di libertà di associazione politica (che costituisce un fondamento di ogni democrazia) e le altrettanto rilevanti esigenze di legalità che devono assistere ogni intervento pubblico di sostegno.
      Il presente disegno di legge àncora pertanto in modo saldo le nuove forme di sostegno delle attività politiche ad alcuni obblighi posti a carico dei partiti politici che intendono avvalersene, i quali sono chiamati a dotarsi di uno statuto che ai fini della registrazione, operata dalla Commissione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 96 del 2012, deve essere conforme a specifici requisiti dettati dal disegno di legge.
      Alla luce del lungo dibattito politico istituzionale svoltosi intorno alla questione della regolamentazione legislativa dei partiti politici, l'impianto normativo dettato dal disegno di legge non incide affatto sulla libertà di formazione e organizzazione interna dei medesimi, che sin dalla discussione svoltasi in seno all'Assemblea costituente era stata considerata una questione di rilievo essenziale, in particolare da Costantino Mortati, il quale riteneva, in merito, che gli accertamenti necessari per la registrazione degli statuti non dovessero consistere in altro che nel deposito dei medesimi e che il giudizio di conformità degli statuti al metodo democratico dovesse svolgersi nel rispetto di garanzie tali anche da impedire la sopraffazione dei partiti dominanti a danno delle minoranze.
      La presentazione dello statuto, come si vedrà oltre, costituisce infatti una mera facoltà, e non un obbligo, e ha il solo fine di regolare in modo selettivo l'accesso ai benefìci previsti dal disegno di legge, mentre il vaglio di conformità dello statuto è affidato a un organo terzo, che ha sede presso un ramo del Parlamento.
      Oltre ad una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il superamento del vigente sistema dei rimborsi elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, e il passaggio a un sistema incentrato sulla contribuzione volontaria e indiretta, previsto dal disegno di legge, intende altresì dare compiuta attuazione all'indicazione del corpo elettorale espressa nel predetto referendum e rintracciabile ancora oggi da chiunque presti attenzione alle aspettative in materia manifestate dall'opinione pubblica. Aspettative che, se frustrate, potrebbero determinare la crescita esponenziale di pulsioni demagogiche e antisistema che rischierebbero, in definitiva, di inficiare la stessa legittimazione democratica dei partiti, chiamati invece a rivisitare i propri modelli organizzativi per ottimizzare le spese dei relativi apparati.
      Come ha acutamente osservato il Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento, «non c’è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del metodo democratico».
      Il presente disegno di legge non persegue unicamente l'obiettivo di contenere i costi dell'attività politica, ma anche quello di contribuire a ricondurre i partiti alla loro ragion d'essere: un veicolo di articolazione, aggregazione e rappresentanza di interessi e non un mezzo di occupazione, talvolta irresponsabile, di spazi pubblici e privati.
      L'obiettivo di fondo è dunque quello di rinsaldare il rapporto che lega i partiti al corpo elettorale, attraverso un rinnovato orientamento verso il bene comune e la garanzia della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche.
      Il rischio reale rinvenibile in questo faticoso processo di trasformazione del sistema di finanziamento della politica è che i tentativi, da alcuni avanzati, di andare «oltre i partiti», si concludano con l'andare «oltre la democrazia».
      Anche per questa ragione, con il presente disegno di legge non si è stabilito di abolire da subito e integralmente i rimborsi che attualmente percepiscono le organizzazioni politiche, una via che avrebbe forse incontrato il plauso dell'opinione pubblica, ma avrebbe altresì determinato, in una fase cruciale per il nostro Paese, forti tensioni all'interno dei partiti e, verosimilmente, anche insormontabili problemi di carattere amministrativo e finanziario.
      Non vi è dubbio, infatti, che le norme sull'abolizione del finanziamento pubblico comporteranno consistenti ristrutturazioni all'interno dei partiti, ma è altresì vero che la classe politica è oggi chiamata a dare l'esempio, senza posporre i problemi, ma tentando di risolverli, con una buona dose di realismo e nella consapevolezza che, come affermò Hans Kelsen, «solo l'illusione e l'ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza i partiti politici».
      Venendo all'esame dell'articolato, il disegno di legge è suddiviso in quattro capi.
      Il capo I prevede l'abolizione del vigente sistema di rimborso delle spese elettorali e di contribuzione pubblica per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, secondo i criteri di gradualità disposti dall'articolo 14. Vengono inoltre indicate le finalità generali del provvedimento sopra richiamate.
      Il capo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.
      L'articolo 2, in coerenza con quanto disposto dal dettato costituzionale, definisce i partiti politici libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
      L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle successive disposizioni del disegno di legge, che prevedono, quale condizione necessaria al solo fine di essere ammessi ai benefìci indicati nel capo III del disegno di legge, l'adozione, da parte dei partiti, di uno statuto recante l'indicazione di alcuni elementi essenziali di democrazia interna e per l'esercizio della funzione di controllo da parte del corpo elettorale.
      Ai sensi dell'articolo 3 lo statuto deve indicare, tra l'altro, le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire nella composizione degli organi collegiali l'equilibrio tra i sessi; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
      Ai sensi del successivo articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefìci previsti dal disegno di legge sono tenuti a trasmettere copia dello statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione già istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, che viene ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Quest'ultima, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici.
      Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche. Lo statuto dei partiti politici, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      La presentazione dello statuto costituisce, come accennato, una mera facoltà, e non un obbligo: l'iscrizione e la permanenza nel registro sono, infatti, condizioni necessarie ai soli fini dell'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli da 9 a 13 del disegno di legge.
      In particolare, nel predetto registro, consultabile in un'apposita sezione del portale internet del Parlamento italiano, sono evidenziate due separate sezioni, distinte a seconda dei benefìci spettanti.
      Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet dei partiti politici, che devono rispettare canoni di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e semplicità di consultazione.
      Nei siti internet dei partiti e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati, dopo il predetto controllo di conformità, sia gli statuti, sia il rendiconto di esercizio, quest'ultimo anche in formato open data e corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari.
      In coerenza con il nuovo sistema di contribuzione indiretta dei partiti, il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in loro favore. Al riguardo, si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. In questi casi, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. Tale obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo e in caso di inadempienza ovvero in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in materia di dichiarazione congiunta ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. Ai suddetti finanziamenti si applicano, inoltre, gli obblighi di pubblicità prescritti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441.
      Gli articoli 6 e 7, che chiudono il capo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al controllo della loro regolarità e conformità alla legge.
      Alla luce del nuovo sistema di contribuzione volontaria e indiretta dei partiti, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 6 l'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è riservato ai soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, cui spettano i benefìci in materia di destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito e di sedi per le attività politiche, e non anche ai partiti che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore, di cui all'articolo 9 del disegno di legge.
      I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei movimenti politici, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità sopra richiamati, sono effettuati dalla predetta Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
      In caso di inottemperanza all'obbligo di certificazione esterna o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto, è prevista una sanzione, disposta dalla medesima Commissione, consistente nella cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, che fa venire meno la possibilità di accedere, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data della contestazione, ai benefìci previsti agli articoli 10 e 11 del presente disegno di legge. Per le medesime fattispecie, l'ulteriore sanzione consiste nella perdita, per coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe, della legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
      Le norme contenute nel capo III recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l'accesso ai benefìci introdotti dal presente disegno di legge.
      In particolare, tutti i partiti devono in ogni caso essere iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4. Tale requisito è l'unico previsto per l'accesso a spazi televisivi per la trasmissione di messaggi di propaganda politica, disciplinato dall'articolo 12, e per le ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche che saranno individuate in sede di esercizio della delega al Governo di cui all'articolo 13.
      L'ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, di cui all'articolo 9, è consentita ai partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Gli aventi diritto al predetto beneficio sono indicati nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4.
      L'ammissione anche alla ripartizione annuale del due per mille dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 10, e ai benefìci di cui all'articolo 11, in materia di sedi per lo svolgimento delle attività politiche, è consentita invece ai soli partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Gli aventi diritto ai predetti benefìci sono indicati nella seconda sezione del registro nazionale dei partiti politici.
      L'articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefìci, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla predetta Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
      Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal presente disegno di legge, l'articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno della detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 52 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
      È disposta, altresì, la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.
      Le predette detrazioni d'imposta sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali e delle somme per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
      L'articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
      In proposito, erano possibili due opzioni; da una parte, adottare un modello che prevedesse una scelta alternativa di destinazione delle risorse tra lo Stato o uno specifico partito politico, con l'ovvia conseguenza che in caso di scelte non espresse le eventuali risorse residuali sarebbero state ripartite in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, non potendosi presumere una diversa volontà dei cittadini in favore dell'una o dell'altra destinazione.
      La seconda opzione, che è stata adottata dal presente disegno di legge, prevede invece che le scelte siano effettuate in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei partiti aventi diritto, sulla quale il contribuente può indicare un unico soggetto cui destinare il due per mille della propria imposta sul reddito; conseguentemente, in caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario.
      Per tale forma di contribuzione volontaria in favore dei partiti il disegno di legge prevede in ogni caso un limite massimo di spesa, pari a 31,4 milioni di euro per l'anno 2014, 19,6 milioni per l'anno 2015, 37,7 milioni per l'anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
      Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
      L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici ammessi alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.
      L'amministrazione competente ad assicurare tale beneficio è l'Agenzia del demanio, su apposita istanza presentata dai partiti interessati.
      I locali richiesti – ubicati preferibilmente nei capoluoghi di provincia o, comunque, nell'ambito della circoscrizione degli eletti e di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche – devono essere adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non soggetti a particolari vincoli di destinazione derivanti da procedure di cartolarizzazione, dismissione o comunque inseriti nell'ambito di programmi di valorizzazione attraverso fondi d'investimento immobiliare.
      La messa a disposizione dei locali avviene a seguito della stipula di appositi accordi tra l'Agenzia del demanio, gli enti territoriali e le amministrazione interessate, senza che derivino oneri ulteriori per la finanza pubblica.
      I partiti politici, in virtù di tali accordi, sono tenuti a corrispondere un canone agevolato per l'utilizzo dei locali e sono altresì gravati delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Sono vietate, a pena di decadenza, la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali, dei locali.
      La previsione della normativa di dettaglio per la determinazione dei criteri, delle modalità e dei limiti di utilizzazione degli immobili è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      La disciplina relativa al riconoscimento in favore dei partiti di benefìci di carattere non monetario si completa con l'articolo 12 del disegno di legge, volto a riconoscere ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.
      Si tratta di una forma di sostegno indiretto che mira a promuovere, anche attraverso i mezzi d'informazione, il contatto fra elettori ed eletti e contribuire così ad un riavvicinamento dei cittadini alla politica. Gli oneri per la realizzazione dei messaggi, la cui durata non può comunque superare un minuto, sono a carico dei partiti.
      La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscono, previa consultazione, i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi.
      L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12 è quantificato in un milione di euro per ciascun esercizio finanziario. La copertura, come nel caso delle altre predette agevolazioni, è garantita dalle minori spese derivanti dalla graduale abolizione dei rimborsi e dei contributi elettorali.
      L'articolo 13 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche, volte, in particolare a: garantire agevolazioni tariffarie anche al di fuori della campagna elettorale; valorizzare le attività di formazione politica, in particolare delle giovani generazioni, attraverso la disponibilità di strutture residenziali a costi agevolati; usufruire di procedure agevolate per l'acquisto di beni e servizi; beneficiare di procedure semplificate per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per la partecipazione a consultazioni elettorali o referendarie. Anche in questo caso la copertura finanziaria, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, è assicurata mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali.
      Il capo IV del disegno di legge reca disposizioni transitorie e finali.
      In particolare, l'articolo 14 prevede, al comma 1, la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e ai movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.
      Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge, è ridotto progressivamente nelle misure del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.
      Nel corso di tale periodo transitorio continua ad applicarsi, ai soli fini della progressiva abolizione del finanziamento pubblico, la normativa indicata al comma 4 del medesimo articolo 14, recante l'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione.
      Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico, al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta, quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.
      L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia di: disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali; agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie; attività di controllo e disciplina sanzionatoria.
      L'articolo 17, recante le norme per l'entrata in vigore, prevede altresì una disposizione finale diretta a specificare che, ai fini di quanto disposto dal presente disegno di legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a).
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)
Capi I e II
DISPOSIZIONI GENERALI - DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Articoli. 1-7.

        Nell'ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i princìpi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.

        Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e la democraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficacia dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

        Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, è previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pubblico diretto.

Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Articolo 8.

        In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, relativamente all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, con l'articolo in esame sono dettate norme di principio per l'ammissione dei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata e ai benefìci non monetari.

        Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le modalità e i relativi effetti finanziari derivanti della suddetta contribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 9 e 10,

rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Articolo 9.

Commi 1, 2 e 3.

        Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2014, di circa 37,3 milioni di euro, con un importo medio di circa 2.700 euro. L'ammontare effettivo delle erogazioni effettuate può risultare superiore al dato indicato nella dichiarazione dei redditi, in quanto quest'ultimo risulta limitato dal limite massimo di somma ammesso alla detrazione.

        La legislazione vigente dispone per il 2014 l'applicazione di una detrazione pari al 26 per cento per somme comprese tra 50 e 10.000 euro per cui, ai fini della stima, dovranno essere prese in considerazione le erogazioni liberali di importo compreso tra 50 e 5.000 euro annui cui applicare la differenza di quota di detrazione (52 per cento-26 per cento) e le erogazioni liberali di importo compreso tra 10.001 e 20.000 euro annui, cui applicare la nuova quota di detrazione del 26 per cento.

        In base alla distribuzione per classi di importo erogato, risulta un ammontare compreso tra 50 e 5.000 euro di circa 9,9 milioni di euro. In considerazione del notevole incremento della quota di detrazione previsto dalla norma, della novella considerazione delle spese sostenute per il pagamento e per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica e del fatto che nelle dichiarazioni dei redditi non sono riportate le somme inferiori a 51 euro (1) si ritiene, ai fini prudenziali, di raddoppiare l'importo in oggetto. L'ammontare compreso tra 10.001 e 20.000 euro risulta di circa 8,5 milioni di euro. Si stima quindi un effetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa –9,9 milioni di euro (9,9 x 26 per cento – 9,9 x 2 x 52 per cento) (8,5 x 26 per cento).

        Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni di euro):

 
2014
2015
2016
IRPEF
0
–17,4
–9,9

Milioni di euro

(1) Appare ragionevole ritenere che una considerevole quota di soggetti eroganti importi inferiori a 51 euro potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore a tale cifra, in maniera da poter accedere alla misura maggiormente agevolativa.

        Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a legislazione vigente e disciplina prevista nel disegno di legge
 
2014
2015
dal 2016
       
effetto delle detrazioni a legislazione vigente     
0        
    
9,7        
    
9,7        
       
effetto delle nuove detrazioni     
0        
    
27,1        
    
19,6        
       
differenza 0         –17,4         –9,9        

Milioni di euro

Comma 4.

        Per i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società (IRES) la legislazione vigente (articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) concede l'applicazione di una detrazione di imposta per oneri pari al 19 per cento dell'importo erogato ai partiti o movimenti politici, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis. Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti per circa 1,2 milioni di euro.

         La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo di imposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (elevandola al 26 per cento) – da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società – delle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici.

        In considerazione della maggiore convenienza si assume, in via prudenziale, che la normativa proposta possa produrre un sostanziale raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente pari a circa 6,3 milioni di euro (1,2 milioni/19 per cento). La minore imposta, a seguito della modifica, con un'aliquota del 26 per cento risulterebbe circa 12,3 x 26 per cento = 3,2 milioni di euro. Pertanto si avrebbe una variazione di gettito di competenza di circa –2 milioni di euro (3,2 milioni –1,2 milioni).

        Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari:

 
2014
2015
2016
IRES
0
–3,5
–2,0

Milioni di euro

        Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato per tipologia di imposta nella seguente tabella:

IRES

Effetti complessivi differenziati tra detrazioni a legislazione vigente e disciplina prevista nel disegno di legge
 
2014
2015
dal 2016
       
effetto delle detrazioni a legislazione vigente     
0        
    
1,2        
    
1,2        
       
effetto delle nuove detrazioni     
0        
    
4,7        
    
3,2        
       
differenza 0         –3,5         –2,0        

Milioni di euro

EFFETTI COMPLESSIVI COMMI 1-5

 
2014
2015
2016
IRPEF
0
–17,4
–9,9
IRES
0
–3,5
–2,0
TOTALE
0
–20,9
–11,9

Milioni di euro

Articolo 10.

        La norma, al comma 5, autorizza la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2014, 19,6 milioni di euro per l'anno 2015, 37,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

        Dette risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici in relazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

        Tenuto conto che l'ammontare complessivo del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da ripartire tra i partiti beneficiari potrebbe risultare annualmente di importo superiore all'ammontare del richiamato fondo, che costituisce un tetto massimo di spesa, al comma 4 è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito l'importo massimo da destinare alle finalità in esame, riconducendolo in ogni caso al

suddetto limite e assicurando in tal modo l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

        Le suddette risorse da ripartire, pertanto, sono annualmente determinate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi relativi a partire dal periodo d'imposta 2013, da presentarsi nell'anno 2014, attraverso il citato decreto, tenendo conto delle modalità di destinazione di cui al comma 2.

        Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l'accertamento delle scelte da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 7 è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo, non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

        All'onere derivante dall'istituzione del richiamato fondo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.

Articolo 11.

        La disposizione prevede misure per agevolare i partiti politici a reperire le sedi per lo svolgimento di attività politiche. In particolare, a cura l'Agenzia del demanio, è promosso il reperimento di adeguati locali, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali va assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati. Pertanto, non si ravvisano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 12.

        La disposizione prevede talune misure per la comunicazione politica televisiva, connesse al diritto per i partiti politici ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, alla quale si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.

Articolo 13.

        La disposizione reca una delega al Governo per l'introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche.

        Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, che confluisce nella

dotazione del fondo per il finanziamento delle forme di sostegno in beni o servizi delle attività politiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla cui ripartizione si provvede mediante il decreto legislativo attuativo del medesimo articolo 13.

        Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la suddetta delega è determinato il limite massimo dei complessivi oneri e sono recati i mezzi di copertura necessari per l'adozione del relativo decreto legislativo.

        Peraltro, tenuto conto che al momento, per la complessità della materia trattata, non appare possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle singole misure, in linea con il suddetto articolo 17, la quantificazione degli stessi non potrà che essere effettuata al momento successivo dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

         Qualora, in tale sede, dovessero residuare sul nuovo fondo risorse non utilizzate, rispetto agli oneri effettivi, i relativi risparmi potrebbero confluire nel fondo del due per mille, ferma restando l'invarianza della spesa complessiva.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 14.

        La disposizione prevede, tra l'altro ai commi 1, lettera b), e 2, la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici sono pari al 40 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 60 per cento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dai suddetti articoli 4, 6 e 13.

        Le risorse residue che rimangono iscritte nel fondo a seguito delle suddette riduzioni sono indicate nel prospetto che segue:

 
2014
2015
2016
dal 2017
Riduzione fondo MEF
54,6
45,5
36,4
0,0
Articolo 15.

        È previsto che la residua quota delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 5, 12, comma 4, e 13, comma 3, è destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).

      1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
      2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefìci di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Art. 2.
(Partiti).

      1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
      2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 3.
(Statuto).

      1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
      2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:

          a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;

          b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

          c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

          d) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

          e) le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali;

          f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

          g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

          h) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del

Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

          i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

          l) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

          m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

      3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.
(Registro dei partiti politici).

      1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.


      3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
      4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
      5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
      6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
      7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli da 9 a 13 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della presente legge.
      8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Il registro è distinto in due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.
Art. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

      1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno

e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
      2. Nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati i relativi statuti, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari.
      3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

      1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

      1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei

termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
      2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
      3. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Art. 8.
(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefìci non monetari).

      1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

          a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in

uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

          b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefìci di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefìci, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e ottemperino alle disposizioni previste dalla presente legge, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.
      3. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
      4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      5. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 9.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).

      1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
      2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:

          a) al 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;

          b) al 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.

      3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
      4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani

o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
      5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 20,9 milioni di euro per l'anno 2015 e in 11,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
      7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
Art. 10.
(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
      2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l'anno

2014, di 19,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 37,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
      6. Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 11.
(Sedi per lo svolgimento di attività politiche).

      1. Qualora i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto delle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti

dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.
      2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere concesso a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei partiti politici di cui al comma 1. Sono vietate la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali. La violazione di detti divieti comporta la decadenza immediata dalla concessione ovvero la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento alla determinazione dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2.
Art. 12.
(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).

      1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione

di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati «messaggi».
      2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.
      5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
Art. 13.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promozione del rapporto tra organizzazioni politiche e corpo elettorale, anche attraverso la previsione di agevolazioni

tariffarie per le spese connesse ai servizi postali e telefonici sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale;

          b) valorizzazione delle attività di formazione politica, con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso la possibilità di usufruire, a canoni agevolati, di strutture pubbliche di soggiorno per l'organizzazione di attività formative a carattere temporaneo o permanente;

          c) ampliamento della possibilità di avvalersi, ai fini dell'acquisto di beni e servizi funzionali all'esercizio delle attività politiche, degli strumenti e delle procedure di acquisto previsti dalla normativa vigente in favore delle pubbliche amministrazioni;

          d) semplificazione delle procedure per la raccolta e l'autenticazione, anche attraverso modalità telematiche, delle sottoscrizioni necessarie ai fini dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
      3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Dette risorse confluiscono in apposito fondo per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività

politiche, da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla cui ripartizione tra le predette finalità si provvede mediante il decreto legislativo di cui al medesimo comma 1. Le risorse non utilizzate possono essere destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge.
      4. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.
(Norme transitorie e abrogazioni).

      1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

          a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

          b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante.

      2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
      4. Sono abrogati:

          a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

          b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

          c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

          d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

          e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

          f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

      5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati

dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

      1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13, comma 3, della presente legge, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

          a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;

          b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici

e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

          c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

      2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

          b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

          c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

          d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 17.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti

e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a).
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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