Frontespizio | Relazione | Relazione Tecnica | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1154 |
Nell'ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i princìpi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.
Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e la democraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficacia dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.
Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, è previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pubblico diretto.
In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, relativamente all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, con l'articolo in esame sono dettate norme di principio per l'ammissione dei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata e ai benefìci non monetari.
Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le modalità e i relativi effetti finanziari derivanti della suddetta contribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 9 e 10,
rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.Commi 1, 2 e 3.
Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2014, di circa 37,3 milioni di euro, con un importo medio di circa 2.700 euro. L'ammontare effettivo delle erogazioni effettuate può risultare superiore al dato indicato nella dichiarazione dei redditi, in quanto quest'ultimo risulta limitato dal limite massimo di somma ammesso alla detrazione.
La legislazione vigente dispone per il 2014 l'applicazione di una detrazione pari al 26 per cento per somme comprese tra 50 e 10.000 euro per cui, ai fini della stima, dovranno essere prese in considerazione le erogazioni liberali di importo compreso tra 50 e 5.000 euro annui cui applicare la differenza di quota di detrazione (52 per cento-26 per cento) e le erogazioni liberali di importo compreso tra 10.001 e 20.000 euro annui, cui applicare la nuova quota di detrazione del 26 per cento.
In base alla distribuzione per classi di importo erogato, risulta un ammontare compreso tra 50 e 5.000 euro di circa 9,9 milioni di euro. In considerazione del notevole incremento della quota di detrazione previsto dalla norma, della novella considerazione delle spese sostenute per il pagamento e per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica e del fatto che nelle dichiarazioni dei redditi non sono riportate le somme inferiori a 51 euro (1) si ritiene, ai fini prudenziali, di raddoppiare l'importo in oggetto. L'ammontare compreso tra 10.001 e 20.000 euro risulta di circa 8,5 milioni di euro. Si stima quindi un effetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa –9,9 milioni di euro (9,9 x 26 per cento – 9,9 x 2 x 52 per cento) (8,5 x 26 per cento).
Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni di euro):
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IRPEF |
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Milioni di euro
(1) Appare ragionevole ritenere che una considerevole quota di soggetti eroganti importi inferiori a 51 euro potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore a tale cifra, in maniera da poter accedere alla misura maggiormente agevolativa.
Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:
Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a legislazione vigente e disciplina prevista nel disegno di legge | |||
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effetto delle detrazioni a legislazione vigente | 0 |
9,7 |
9,7 |
effetto delle nuove detrazioni | 0 |
27,1 |
19,6 |
differenza | 0 | –17,4 | –9,9 |
Milioni di euro
Comma 4.
Per i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società (IRES) la legislazione vigente (articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) concede l'applicazione di una detrazione di imposta per oneri pari al 19 per cento dell'importo erogato ai partiti o movimenti politici, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis. Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti per circa 1,2 milioni di euro.
La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo di imposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (elevandola al 26 per cento) – da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società – delle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici.
In considerazione della maggiore convenienza si assume, in via prudenziale, che la normativa proposta possa produrre un sostanziale raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente pari a circa 6,3 milioni di euro (1,2 milioni/19 per cento). La minore imposta, a seguito della modifica, con un'aliquota del 26 per cento risulterebbe circa 12,3 x 26 per cento = 3,2 milioni di euro. Pertanto si avrebbe una variazione di gettito di competenza di circa –2 milioni di euro (3,2 milioni –1,2 milioni).
Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari:
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IRES |
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Milioni di euro
Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato per tipologia di imposta nella seguente tabella:
IRES
Effetti complessivi differenziati tra detrazioni a legislazione vigente e disciplina prevista nel disegno di legge | |||
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effetto delle detrazioni a legislazione vigente | 0 |
1,2 |
1,2 |
effetto delle nuove detrazioni | 0 |
4,7 |
3,2 |
differenza | 0 | –3,5 | –2,0 |
Milioni di euro
EFFETTI COMPLESSIVI COMMI 1-5
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IRPEF |
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IRES |
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TOTALE |
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Milioni di euro
La norma, al comma 5, autorizza la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2014, 19,6 milioni di euro per l'anno 2015, 37,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Dette risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici in relazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
Tenuto conto che l'ammontare complessivo del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da ripartire tra i partiti beneficiari potrebbe risultare annualmente di importo superiore all'ammontare del richiamato fondo, che costituisce un tetto massimo di spesa, al comma 4 è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito l'importo massimo da destinare alle finalità in esame, riconducendolo in ogni caso al
suddetto limite e assicurando in tal modo l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.Le suddette risorse da ripartire, pertanto, sono annualmente determinate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi relativi a partire dal periodo d'imposta 2013, da presentarsi nell'anno 2014, attraverso il citato decreto, tenendo conto delle modalità di destinazione di cui al comma 2.
Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l'accertamento delle scelte da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 7 è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo, non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'istituzione del richiamato fondo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.
La disposizione prevede misure per agevolare i partiti politici a reperire le sedi per lo svolgimento di attività politiche. In particolare, a cura l'Agenzia del demanio, è promosso il reperimento di adeguati locali, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali va assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati. Pertanto, non si ravvisano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La disposizione prevede talune misure per la comunicazione politica televisiva, connesse al diritto per i partiti politici ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, alla quale si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.
La disposizione reca una delega al Governo per l'introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche.
Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, che confluisce nella
dotazione del fondo per il finanziamento delle forme di sostegno in beni o servizi delle attività politiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla cui ripartizione si provvede mediante il decreto legislativo attuativo del medesimo articolo 13.Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la suddetta delega è determinato il limite massimo dei complessivi oneri e sono recati i mezzi di copertura necessari per l'adozione del relativo decreto legislativo.
Peraltro, tenuto conto che al momento, per la complessità della materia trattata, non appare possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle singole misure, in linea con il suddetto articolo 17, la quantificazione degli stessi non potrà che essere effettuata al momento successivo dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
Qualora, in tale sede, dovessero residuare sul nuovo fondo risorse non utilizzate, rispetto agli oneri effettivi, i relativi risparmi potrebbero confluire nel fondo del due per mille, ferma restando l'invarianza della spesa complessiva.
La disposizione prevede, tra l'altro ai commi 1, lettera b), e 2, la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici sono pari al 40 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 60 per cento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dai suddetti articoli 4, 6 e 13.
Le risorse residue che rimangono iscritte nel fondo a seguito delle suddette riduzioni sono indicate nel prospetto che segue:
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Riduzione fondo MEF |
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È previsto che la residua quota delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 5, 12, comma 4, e 13, comma 3, è destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefìci di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
d) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
e) le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali;
f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
h) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del
Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
l) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno
e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei
termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in
uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefìci di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefìci, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e ottemperino alle disposizioni previste dalla presente legge, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.
3. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
a) al 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;
b) al 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.
3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l'anno
1. Qualora i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto delle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti
dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione
di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati «messaggi».1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promozione del rapporto tra organizzazioni politiche e corpo elettorale, anche attraverso la previsione di agevolazioni
tariffarie per le spese connesse ai servizi postali e telefonici sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale;b) valorizzazione delle attività di formazione politica, con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso la possibilità di usufruire, a canoni agevolati, di strutture pubbliche di soggiorno per l'organizzazione di attività formative a carattere temporaneo o permanente;
c) ampliamento della possibilità di avvalersi, ai fini dell'acquisto di beni e servizi funzionali all'esercizio delle attività politiche, degli strumenti e delle procedure di acquisto previsti dalla normativa vigente in favore delle pubbliche amministrazioni;
d) semplificazione delle procedure per la raccolta e l'autenticazione, anche attraverso modalità telematiche, delle sottoscrizioni necessarie ai fini dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Dette risorse confluiscono in apposito fondo per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente;
b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati
dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13, comma 3, della presente legge, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici
e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti
e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a).