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Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Sviluppo economico e politiche energetiche
Sostegno alle imprese e internazionalizzazione

Nel corso della XVII legislatura, gli interventi adottati a sostegno delle imprese sono stati prevalentemente orientati alla ripresa degli investimenti e allo sviluppo della produttività del sistema imprenditoriale, già affetto da debolezze strutturali e di competitività e ulteriormente segnato dalla crisi economico finanziaria. Buona parte delle azioni intraprese si è consustanziata in misure di riduzione del carico fiscale sull'attività d'impresa, in particolare quella orientata alla ricerca e all'innovazione tecnologica, che ha visto un suo programma organico di sviluppo con il Piano Industria 4.0, attuato a partire dalla legge di bilancio 2017. Altri interventi sono stati specificamente finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese, che caratterizzano il sistema imprenditoriale italiano.

Taluni degli interventi adottati sono stati poi finalizzati a garantire - in un contesto di forte dipendenza del tessuto imprenditoriale dal sistema bancario e di contrazione dei prestiti concessi - la funzionalità degli strumenti di accesso al credito, in particolare attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, oggetto di riforma e di rifinanziamento.

 Per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è stato poi adottato il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia (D.L. n. 133/2014). Il Piano, inizialmente previsto per il triennio 2015-2017, è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono orientate al settore del commercio estero agroalimentare. Finanziato con la legge di stabilità 2015, per il triennio di riferimento, Il Piano è stato più volte rifinanziato, da ultimo con la legge di bilancio 2018, che ne ha esteso l'operatività al triennio 2018-2020.

 
La politica di sostegno alle imprese
01/03/2018

In un contesto ancora segnato dalla crisi economico finanziaria e condizionato dalla necessità di perseguire la correzione dei conti pubblici ai fini del percorso di aggiustamento verso l'OMT (obiettivo di medio termine) previsto dalle regole UE per il nostro Paese, il legislatore, nel corsodella XVII legislatura, è intervenuto con misure di stimolo prevalentemente volte a ridurre il carico fiscale sulle imprese, incentivare gli investimenti privati, anche attraverso talune forme di sostegno al credito, e incentivare l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Il sostegno all'economia è stato perseguito con interventi che – come rilevato dalla Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica di aprile 2017 – si sono mossi, in particolare nelle ultime manovre finanziarie, su quattro linee principali:

  • assicurare l'operatività di strumenti a favore delle piccole e medie imprese. Tra tali misure, va annoverata la cd. "Nuova Sabatini", il cd. super ammortamento e iperammortamento e la cd. "Tecno Sabatini", prorogati da ultimo con la legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017, e alle attività di ricerca e sviluppo, con il potenziamento del relativo credito d'imposta e il cd. Patent box, cioè il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, da ultimo rivisto con il D.L. n. 50/2017. Le misure sopra citate si inseriscono peraltro, costituendo attuazione, del Piano Nazionale Industria 4.0, un pacchetto di interventi finalizzati a supportare l'evoluzione tecnologica nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, presentato dal Governo italiano a settembre 2016 sulla base dei risultati dell'omonima indagine conoscitiva parlemantare, in buona parte attuato con la legge di bilancio per il 2017 e parzialmente proseguito con alcune delle misure contenute nella legge di bilancio per il 2018.
  • rafforzare la promozione di nuove iniziative imprenditoriali (con interventi, in particolare, su imprenditoria giovanile, startup e PMI innovative);
  • garantire la funzionalità degli strumenti di accesso al credito, in particolare attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • semplificare gli oneri burocratici e amministrativi (il D.Lgs. n. 222/2016, cd. "Scia 2"), e ridurre i tempi del sistema giudiziario (su questo specifico aspetto e sulle politiche perseguite nel corso della XVII legislatura si rinvia al tema dell'attività parlamentare concernente l'efficienza del processo civile.
 
Riordino delle funzioni delle camere di commercio e semplificazioni amministrative per le imprese
01/03/2018
Riordino delle Camere di Commercio

Il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. "Legge Madia").

Si ricorda in proposito che la L. n. 580/1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Il sistema camerale italiano è costituito dalle camere di commercio, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al MiSE (per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato), che si avvale di un comitato indipendente di esperti; alle regioni (nelle materie di propria competenza). Organi delle camere di commercio sono il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il D. Lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.

Sulla base dell'art. 3 del decreto legislativo, la cui rubrica reca Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, l'Unioncamere ha trasmesso al MiSE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

 

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MiSE 8 agosto 2017 -"Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" - che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 219, il citato decreto del MISE 8 agosto 2017 ha poi previsto un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (organismi strumentali con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività delle camere di commercio) mediante accorpamento o soppressione; in particolare, si dispone l'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso, si prevede che non possano essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Le aziende speciali, a seguito del riordino, sono quindi passate da 96 alle attuali 58.

 

Il D.lgs. n. 219/2016 ha poi definito in maniera chiara i compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese. In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre-13 dicembre 2017, n. 261 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa con detta Conferenza. La Corte, nella medesima sentenza, ha tuttavia stabilito che le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 219/2016 non hanno alterato i caratteri fondamentali delle camere di commercio, essendo stata "realizzata una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, confermando, tra le altre: l'attribuzione dei compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rafforzando la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico" (cfr. anche sentenza n. 86 del 2017). Accanto a queste sono stati mantenuti compiti che incidono su competenze regionali, tenuto conto della perdurante attribuzione, tra le altre (in via meramente esemplificativa) delle funzioni di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni nella parte in cui concernono anche dette competenze.
 
Semplificazioni amministrative per le imprese

La sopra citata legge n. 124/2015, recante legge delega al Governo di riforma delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, l'articolo 5 ha delegato il Governo per:

  1. la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
  2. l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

In sede di attuazione, il Governo ha esercitato la delega con più decreti legislativi. Il primo di essi (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, c.d. "SCIA 1") contiene alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa. Si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 126/2016.

In primo luogo, viene rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, nonché i contenuti della documentazione da allegare.

Si ricorda che, sulla base della disciplina vigente, prima dell'intervento in esame, solo alcune regioni avevano provveduto ad uniformare i moduli nel proprio ambito regionale (come la Lombardia e anche il Veneto), senza il raggiungimento di accordi o intese in sede di Conferenza stato regioni. Dunque, in mancanza della modulistica uniforme degli Sportelli unici attività produttive (SUAP) e delle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizzava gli strumenti messi a disposizione dal portale per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza (Decreto Interministeriale del 10 novembre 2011, recante Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive).

Il decreto legislativo n. 126/2016 introduce altresì l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione sia i moduli, sia l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione. Il decreto introduce poi norme generali sulle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni: in particolare, è introdotto l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Tra i principali contenuti innovativi del decreto (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. SCIA unica: il nuovo articolo 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/990). Tale disposizione regolamenta per la prima volta l'ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive. Si tratta di una concentrazione di più regimi amministrativi che servirebbe a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario. Innanzitutto, il comma 1 del nuovo articolo 19-bis della L. 241/1990 prevede che la SCIA è presentata allo sportello unico che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere telematico.

L'attuazione della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) è proseguita con il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), che provvede alla mappatura e alla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

L'individuazione delle attività economiche è effettuata in modo schematico attraverso l'allegata Tabella A, che presenta una struttura articolata in tre sezioni distinte: 1) Sezione "Attività commerciali e assimilabili"; 2) Sezione "Edilizia"; 3) Sezione "Ambiente". Per ciascunadelle attività elencate è prevista una declaratoria circa la tipologia di attività economica, è individuato il regime amministrativo di riferimento, è specificata l'eventuale concentrazione dei regimi amministrativi e sono riportati i relativi riferimenti normativi. Al fine di "garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica", una clausola di chiusura prevede che le attività private non espressamente individuate o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono "libere".

Il Consiglio di stato ha poi specificato che tale clausola di chiusura ha una portata limitata, nel senso che la disposizione "deve intendersi applicabile ai soli settori oggetto del decreto, o delle successive leggi di codificazione soft, e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino" (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n.1784 del 4 agosto 2016).

 

 
La "Nuova Sabatini"
01/03/2018

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle piccole e medie imprese e rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno adottati nel corso della legislatura. Il suo rifinanziamento e la sua estensione, avvenuti da ultimo con la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), sono stati iscritti dal Governo nell'ambito degli interventi cardine del Piano Industria 4.0 presentato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2016, e in buona parte attuato con le ultime due manovre di finanza pubblica della legislatura, per cui si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.

La "Nuova Sabatini" è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in beni strumentali e l'accesso a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai cd. investimenti "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017). Per tali investimenti, è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20 percento di quelle stanziate dalla stessa legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30 percento dell'entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle risorse stanziate (articolo 1, comma 56 della legge di bilancio 2017).

La legge di bilancio 2018, nel rifinanziare la misura, mantiene il meccanismo preferenziale introdotto con la legge di bilancio 2017 per gli investimenti "Industria 4.0", ma ad essi riserva una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 percento) delle nuove risorse stanziate. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili (cfr. meglio infra) .

La legge di bilancio per il 2018 ha poi portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, commi 40-42 della legge n. 205/2017).

Quanto ai finanziamenti agevolati, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A..

Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1). Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stato comunque esteso dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 57) fino a 7 miliardi di euro, dai 5 miliardi precedentemente stabiliti con la legge di stabilità 2015.

Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti a fronte degli investimenti sopra descritti, sono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).

Sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, alle PMI beneficiarie è concesso, come accennato, un contributo statale in conto impianti pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura. Il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è, come già detto, maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio ai sensi di tale previsione è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con il citato D.M. (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

La "Nuova Sabatini" è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea di riferimento (art. 7, D.M. 25 gennaio 2016).

Come sopra accennato la misura è stata rifinanziata anche con la legge di stabilità 2018, nella misura di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023, posto che al mese di dicembre 2017 le risorse dispobili risultavano quasi esaurite (91% prenotato delle risorse disponibili).

Quanto all'attuale stato di attuazione della misura, si rinvia alle informazioni disponibili sul sito istituzionale del MISE.

 
Fondo di garanzia PMI e accesso alla liquidità delle imprese
01/03/2018

Il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, garantendone la liquidità attraverso un sostegno in garanzia per la contrazione di finanziamenti.

Nel corso della XVII legislatura, il Fondo è stato oggetto di interventi di rafforzamento (D.L. n. 69/2013), di molteplici interventi di rifinanziamento e, da ultimo, di un intervento organico di riforma quanto alle sue modalità operative. Il perno della riforma è stato in particolare l'adozione (in attuazione dell'art. 2, co.6, del medesimo D.L. n. 69/2013) di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, in sostituzione del precedente sistema di credit scoring.

In principio di legislatura, l'articolo 1 del D.L. n. 69/2013 ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di disposizioni finalizzate a:

  • aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
  • incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» e riconoscimento della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all'80 per cento anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale ai sensi della relativa disciplina (articolo 27 del D.L. n. 83/2012) nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale per le PMI trasportatrici di cui all'articolo 2, comma 2 del D.M. 27 luglio 2009;
  • semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;
  • introduzione di misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
  • limitazione del rilascio della garanzia diretta del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo;
  • previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali;
  • migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il D.L. ha poi fissato al 50 per cento la quota massima delle disponibilità finanziarie del Fondo riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Nell'ambito delle risorse del Fondo e previa adozione di un apposito decreto ministeriale, è stata prevista una estensione degli interventi - entro un limite massimo del 5% delle risorse - ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge (articolo 1, commi 1-5-bis).

Un serie di decreti ministeriali ha dato attuazione a buona parte della disciplina di potenziamento contenuta nel citato articolo 1 del D.L. n. 69/2013 (D.M. 27 dicembre 2013 "Regolamento attuativo generale della riforma", D.M. 15 gennaio 2014" Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operatività della riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature", D.M. 18 marzo 2015 "Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di micro credito destinate alla micro imprenditorialità", D.M. 23 marzo 2016, che fissa i criteri e le modalità per l'accesso semplificato all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative).

Il medesimo D.L. n. 69/2013 ha poi posto la base giuridica per una riforma del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese.

In particolare, oltre alla previsione contenuta nel già citato articolo 1 del D.L. n. 69 di un aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, l'articolo 2, comma 6 del medesimo D.L. ha disposto che i finanziamenti agevolati concessi nell'ambito della misura di sostegno "Nuova Sabatini" (cfr. supra), possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e che, ai fini dell'accesso alla garanzia stessa, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa sia demandata al soggetto richiedente nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conseguenza di tale previsione, sono stati adottati:

  • il D.M. 29 settembre 2015, concernente le modalità di valutazione - ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia - dei finanziamenti agevolati attraverso la misura della c.d. "Nuova sabatini" (art. 2 del D.L. n. 69/2013) per l'acquisto di beni strumentali di cui per le piccole e medie imprese;
  • il D.M. 7 dicembre 2016 approva le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 29 luglio 2016, come modificate nella seduta dell'11 novembre 2016;
  • il Decreto interministeriale 6 marzo 2017 pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017, che disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione delle imprese già applicato alle richieste di garanzia relative ai finanziamenti agevolati a valere sulla "Nuova Sabatini" a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo. Il decreto articola le misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.
    Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni ex Nuova Sabatini, le disposizioni ivi contenute sono divenute operative con la pubblicazione del  Decreto ministeriale 21 dicembre 2017 con il quale sono state approvate le nuove condizionidi ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo.
  • il  citato Decreto ministeriale 21 dicembre 2017approva dunque le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità di carattere generale del Fondo. Le disposizioni operative geerali si applicheranno a partire dalla data che sarà indicata con successiva circolare del gestore del Fondo di garanzia ì. Tale circolare sarà adottata non prima di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato di adozione del decreto. Il comunicato è stato pubblicato nella G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018.

La riforma complessiva del Fondo non è dunque ancora entrata in operatività, se non in via sperimentale per le operazioni che attengono ai finanziamenti concessi ai sensi della disciplina della cd. "Nuova Sabatini".

 

Il nuovo modello di rating prevede una scala di valutazione composta da 5 classi di merito creditizio (cfr. tabella successiva) e l'ultima classe definisce in sostanza la classe di non ammissibilità agli interventi del Fondo. In ragione delle classi di merito sono ridefinite le coperture del Fondo sulle operazioni (garanzia diretta e riassicurazione).

Si ricorda che la previsione di una riforma del Fondo di garanzia è stata inserita nelle direttrici di accompagnamento del Piano industria 4.0. presentato dal Governo il 21 settembre 2016 e illustrato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2016, per cui si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.

Il Fondo è stato poi oggetto di ulteriori interventi. L'articolo 1, co. 7-8 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha esteso l'operatività del Fondo di garanzia PMI anche alle cd. Mid Cap, modificando dunque la platea dei destinatari della garanzia del Fondo stesso che non sono più esclusivamente le piccole e medie imprese, ma le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.L'avvio di tale misura - sospesa fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3-bis D.L. n. 192/2014 - è stato comunicato con circolare 23 maggio 2016 n. 9 del Mediocredito Centrale.

Il legislatore ha poi previsto l'intervento del Fondo nell'ipotesi di escussione delle garanzie sui crediti verso le PMI cartolarizzati (articolo 1, comma 46 della legge di stabilità 2014), nonché l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia che ricomprende, tra gli altri, il Fondo qui in esame.

Il Fondo è stato rifinanziato più volte, ed in particolare:

  • la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha complessivamente disposto un incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo (articolo 3, comma 4 D.L. n. 201/2011) di 80 milioni per il 2014 e 550 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
  • la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, disponendo che tali risorse confluiscono direttamente:nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012; la legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016) ha poi autorizzato per le stesse finalità e con le stesse modalità sopra indicate l'ulteriore spesa di 10 milioni per l'anno 2019;
  • la stessa legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha rifinanziato la Sezione speciale per l'autotrasporto del Fondo di Garanzia di 10 milioni di euro per l'anno 2016;
  • il D.L. n. 193/2016(articolo 13, comma 1), collegato alla manovra finanziaria 2017, ha rifinanziato il Fondo per l'anno 2016 nella misura di 895 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 100 milioni a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale (PON) "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico (cfr. delibera CIPE del 1 dicembre 2016 e D.M. 13 marzo 2017)
  • l'articolo 30 L. n. 220/2016 recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ha previsto la costituzione di una Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia, alimentata con 5 milioni di euro nell'anno 2017
  • l'articolo 9 del D.L. n. 148/2017 incrementata la dotazione del Fondo di 300 milioni per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e dispone inoltre la riassegnazione al Fondo stesso per l'anno 2017 delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016 relative alle sanzioni Antitrust al Fondo digaranzia, nel limite di 23 milioni di euro.

All'indomani del sisma di agosto e ottobre 2016, sono state introdotte agevolazioni nell'utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle PMI residenti nelle zone colpite dal terremoto (articolo 19, D.L. n. 189/2016). Le stesse agevolazioni sono state poi estese  alle PMI residenti nei territori delle zone colpite dal sisma del 18 gennaio 2017 (D.L. n. 8/2017).

E' stato poi dato sostegno alle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. attraverso una riserva di accesso al Fondo di garanzia (articolo 2-bis, D.L. n. 1/2015, come integrato dall'articolo 8-ter del D.L. n. 3/2015, successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016 e dal D.L. n. 191/2015).

Nell'ambito della misura agevolativa denominata "Resto al Sud", istituita dall' articolo 1 del D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da parte di giovani imprenditori, gestita dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.- Invitalia, è stata poi costituita una ulteriore Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI. La misura prevede l'erogazione di un finanziamento a favore dei soggetti beneficiari così suddiviso:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato da INVITALIA;

b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso dagli istituti di credito convenzionati.

Attraverso la Sezione Speciale, il Fondo interviene fino all'80%, sia per la garanzia diretta sia per la controgaranzia, limitatamente alla quota del finanziamento costituita dal prestito bancario, attraverso una modalità di accesso facilitata che prevede, tra l'altro, l'ammissione sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta da Invitalia, senza ulteriore valutazione del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo (cfr. D.M. 15 dicembre 2017 e Disposizioni operative di funzionalità del Fondo pubblicate il 17 gennaio 2018).

 
Il crowdfunding
01/03/2018

La legge di bilancio 2017 ( comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding).

L'equity-based crowdfunding consente, tramite un investimento on-line, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. whistleblowing.

Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob.

 
Startup e PMI innovative
01/03/2018

Il decreto-legge n. 179/2012, adottato nella scorsa legislatura, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di startup innovativa, ascrivendo a tale tipologia di impresa un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alla fasi di espansione e maturità.

Nel corso dell'attuale legislatura, varie misure (contenute prevalentemente nei decreti-legge n. 3, 76 e 145 del 2013) hanno implementato la disciplina già contenuta nel decreto-legge n. 179/2012.

In particolare, il D.L. n. 3/2015 ha esteso l'ambito di applicazione della normativa agevolativa sulle startup innovative e ha introdotto semplificazioni per la redazione dell'atto costitutivo delle startup (art. 4, comma 10-bis, modificato dalla  legge di bilancio per il 2017). Al riguardo, si è introdotta la possibilità - per i fondatori di startup innovative - di redigere e modificare l'atto costitutivo e lo statuto d'impresa mediante una piattaforma web dedicata, senza pagmento di imposte di bollo e delle imposte di registrazione fiscale dell'atto (cfr. i DD.MM: attuativi, D.M.17 febbraio 2016, D.M. 28 ottobre 2016 e successivo Decreto direttoriale del 4 maggio 2017. Quest'ultimo decreto ha individuato nel 22 giugno 2017 la data a partire dalla quale le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma digitale anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto).

Inoltre, con il D.L. n. 3/2015 sono stati fissati i requisiti delle PMI innovative, stabilendosi che ad esse si applichino talune delle disposizioni di vantaggio previste per le startup innovative. Tali semplificazioni sono state ulteriormente implementate con la legge di bilancio 2017.

La legge di bilancio per il 2017, le cui disposizioni di sostegno per le startup rientrano nel Piano Industria 4.0 , ha:

  • rafforzato gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle startup innovative e delle PMI innovative;
  • introdotto disposizioni per la gestione delle perdite fiscali di nuove imprese - tra le quali, le startup - realizzate nei primi tre esercizi di attività. All'impresa neocostituita è consentita la cessione delle perdite fiscali di cui all'art. 84 TUIR a favore di società quotate che abbiano un rapporto di partecipazione con le stessa non inferiore al 20 per cento.
  • incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile della somma di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018 per il sostegno alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico;
  • autorizzato l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di startup innovative, ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a startup di tipo societario. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 416) è intervenuta sulla citata norma della legge di stabilità 2017 che autorizza l'INAIL a partecipare in start-up, in forma diretta e in forma indiretta, precisando che - per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione - l'INAIL valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di Lamezia Terme.

Come anche evidenziato nella Relazione Annuale 2017 al Parlamento sulla strategia nazionale in favore delle startup e delle PMI innovative, un significativo impatto positivo allo sviluppo delle startup va inoltre individuato nelle misure agevolative fiscali per le imprese, quali il cd. "super- e iper-ammortamento" e il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (cfr. il paragrafo sui principali provvedimenti fiscali a favore delle imprese adottati nel corso dell'attuale legislatura).

 

Il D.L. n. 50/2017 ha poi:

  • ampliato la durata del regime agevolativo previsto per le startup innovative da quattro a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse;
  • esteso il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle società in questione, contenute nell'articolo 28 del D.L. n. 179/2012 da quattro a cinque anni dalla data di costituzione di una startup innovativa.
Con riferimento a tali interventi, si ricorda che l'art. 4, comma 11-ter del d.l. 3/2015 aveva già disposto l'estensione temporale da quattro a cinque anni della disciplina delle startup innovative, prevista dalla Sezione XI del D.L. n. 179/2012, ma aveva omesso di adeguare le ulteriori disposizioni che, all'interno del D.L. n. 179/2012, prevedevano un termine di quattro anni. Per rimuovere la discrasia, l'art. 57 del citato D.L. n. 50/2017 ha modificato (commi 3 e 3-ter) le altre disposizioni della Sezione IX del d.l. 179/2012 nelle quali permaneva il riferimento al precedente termine di quattro anni, portandolo ovunque ricorresse a cinque. 

Il D.L. n. 50/2017 ha poi esteso a tutte le PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal D.L. n. 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti:

  • la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;
  • la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowdfunding;
  • la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni.

 

 
Autoimprenditorialità
  • 1 focus
01/03/2018

Nel corso dell'attuale legislatura, si è operata una riforma della disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità-imprenditoria giovanile.

Il D.L. 145/2013 ha riformato la disciplina sulla nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi inserendo un nuovo Capo 01 nel D.Lgs. n. 185/2000, in sostituzione di quanto previsto dai Capi I, II e IV del medesimo D.lgs. che sono conseguentemente abrogati.

Gli incentivi in questione sono stati estesi a tutto il territorio nazionale e non più alle aree svantaggiate del Paese.

Per ciò che concerne le tipologie di benefici concedibili per la nuova imprenditorialità nella produzione dei beni e dei servizi, la riforma ha eliminato i contributi a fondo perduto e previsto la sola concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria (nuovo articolo 2).

Inoltre, la riforma ha esplicitato che l'ammissibilità degli incentivi deve essere valutata nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (c.d. "de minimis") (Reg. n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, con effetto dal 1° gennaio 2014).

Quanto ai requisiti soggettivi ai fini dell'accesso ai benefici essi sono costituiti dalla novità dell'impresa (imprese costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione); la dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione europea, di cui all'Allegato I del Reg. CE n. 800/2008, ossia un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccola impresa) oppure un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimpresa).

Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni.

Le iniziative finanziabili devono prevedere investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro, nella produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero della fornitura di servizi alle imprese, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nel commercio e nel turismo, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto ministeriale di attuazione D.M. 8 luglio 2015, n. 140.

Si conferma l'affidamento ad Invitalia S.p.A del compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie disponibili, la concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per le agevolazioni all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego istituito presso il MEF, derivanti dai rientri dei mutui concessi. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

La riforma ha anche esteso dei benefici all'imprenditoria femminile.

Scompare inoltre il riferimento alle coperative di produzione e lavoro; tra i beneficiari delle agevolazioni non sono più comprese le cooperative sociali.

 

Il successivo D.L. n. 91/2014 (articolo 7-bis) ha completato il quadro, operando una riforma della disciplina degli incentivi a favore dei giovani imprenditori agricoli (imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile) contenuta nel Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, muovendosi in sostanziale simmetria con il primo intervento.

 

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 71 e 73 della L. n. 232/2016) ha rifinanziato gli interventi per l'Autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000), autorizzando a tal fine la spesa di 47,5 milioni nel 2017 e di 47,5 milioni nel 2018.

Le risorse sono state iscritte nello stato di previsione del MiSE per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato a Invitalia. Nel conto infruttifero confluiscono anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo già intestato ad Invitalia e istituito ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 30 novembre 2004 per la gestione dei mutui a tasso agevolato già concessi ai sensi della disciplina sull'autoimprenditorialità nella sua formulazione vigente prima della riforma, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000 riformato.

La norma ha permesso al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni di destinare, nell'anno 2017, alla predetta misura, risorse a valere sul PON imprese e competitività, sui programmi operativi regionali POR e sulla connessa programmazione nazionale dei fondi strutturali 2014-2020, fino a complessivi 70 milioni di euro.

Focus
 
Imprenditoria femminile
01/03/2018

Gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi si sostanziano prevalentemente in misure volte a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Il presente tema mira a delineare un quadro generale delle misure di sostegno e di incentivazione previste dall'ordinamento italiano in tale settore.

Normativa vigente

Il D.L. 145/2013, c.d. Piano "Destinazione Italia" (convertito in legge n. 9/2014) ha operato una riforma della disciplina degli incentivi all'imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, attraverso l'inserimento del Capo 01 nel D.Lgs. n. 185/2000, recante misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, di misure finalizzate a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale: è stata infatti soppressa la disposizione che ne limitava l'applicazione alle aree svantaggiate del Paese.

È stata specificamente destinata agli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia PMI alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo (articolo 2, comma 1-bis).

La Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo centrale di garanzia per le PMI è stata costituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, con una Convenzione stipulata in data 14 marzo 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze, poi approvata con decreto del 15 aprile 2013. Si tratta di uno strumento di incentivazione dell'imprenditoria femminile che mira a facilitare l'accesso al credito delle donne mediante la concessione di una garanzia pubblica. L'impresa femminile che si rivolge alla Sezione speciale non ottiene un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. La Sezione speciale offre infatti alle imprese femminili e alle professioniste la possibilità di prenotare direttamente la garanzia dello Stato attraverso l'invio di apposito modulo (voucher di prenotazione) al Gestore del Fondo tramite posta (raccomandata A/R o posta elettronica certificata) e la priorità di istruttoria e di delibera da parte del Comitato di gestione del Fondo.

 
    Si ricorda in proposito che l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito nel 1996.   Il Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito con il D.P.C.M. n. 405 del 28 ottobre 1997, modificato con il D.M. del 30 novembre 2000, il D.M. del 30 settembre 2004D.P.C.M del primo marzo 2011 e D.M. del 4 dicembre 2012.
    Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
  • l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;
  • l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;
  • l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;
  • la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;
  • l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;
  • la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità;
  • la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
  • l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;
  • l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;
  • l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso banche dati, nonché la promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art.2, comma 1, del D.p.c.m. 14 febbraio 2002;
  • lo svolgimento delle funzioni di cui art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215 e all'art. del D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n.39.
  • le funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120 , concernente "la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società' quotate in mercati regolamentati", al fine di assicurare il raggiungimento di un'adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance  delle imprese sotto il controllo di Pubbliche Amministrazioni;
  • i compiti connessi alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, in attuazione della direttiva 2004/113/CE.

 

Con il decreto 27 marzo 2015, di approvazione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione, la possibilità di accedere agli interventi della Sezione speciale è stata estesa anche alle professioniste iscritte agli ordini professionali e a quelle aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

La dotazione iniziale della Sezione speciale, pari a 10 milioni di euro, è stata, come già detto, incrementata di ulteriori 20 milioni di euro dal decreto-legge n.145/2013. Di recente, il Dipartimento per le pari opportunità ha versato ulteriori risorse, per un importo di 4 milioni di euro sulla Sezione, che si aggiungono alla dotazione complessiva della stessa pari a 30 milioni di euro. Una quota pari al 50% della dotazione della Sezione speciale è riservata alle imprese femminili start up. La dotazione della Sezione copre la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa o alla professione poste in essere da imprese femminili e da professioniste. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013 sono state previste modalità semplificate di accesso al Fondo in relazione alle operazioni finanziarie riferite ad imprese femminili. Beneficiarie delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte nel Registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia: le società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; le imprese individuali gestite da donne; le professioniste iscritte agli ordini professionali, nonché a quelle aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MiSE ai sensi della legge n. 4/2013. Non sono previsti limiti di età.

Per approfondimenti si veda il link http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html

Si segnalano, al riguardo, anche i dati, aggiornati al 31 dicembre 2017, riportati nella Relazione sulla Sezione speciale  del Dipartimento per le Pari Opportunità, che delineano la situazione connessa all'operatività complessiva del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno del sistema imprenditoriale femminile, con un focus per gli anni 2015, 2016 e 2017. In particolare, vi si segnala che dall'inizio dell'operatività del Fondo (gennaio 2000), le imprese a prevalente partecipazione femminile dallo stesso garantite risultano 91.905, per un ammontare di finanziamenti accolti pari a 7,1 miliardi di euro e un importo garantito pari a 4,5 miliardi di euro. Si evidenzia altresì una dinamica positiva in relazione al numero di domande accolte negli anni: nel 2015 (11.951 domande, +14,1% rispetto al 2014, per un ammontare di finanziamenti pari a 908,2 milioni di euro e un importo garantito complessivo pari a 600,6 milioni di euro, +10,6% rispetto al 2014); 2016 (13.123 domande accolte, + 9,8% rispetto al 2015, per un ammontare di finanziamenti pari a 990,8 milioni di euro, +9,1% rispetto al 2015, e un importo garantito pari a 672,6 milioni di euro, +12,0% rispetto al 2015); al 31 dicembre 2017 le domande accolte sono pari a 13.912 (+6,2% rispetto al 31/12/2016) per un ammontare di finanziamento pari a 1,2 miliardi di euro (+17,1% rispetto al 31/12/2016) e un importo garantito pari a 800 milioni di euro (+19,6% rispetto al 31/12/2016)

 

Si segnala, infine, il Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili, promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritto dall'ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle cooperative italiane, il quale prevede un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito per le oltre 1.400.000 imprese a prevalente partecipazione femminile e per le lavoratrici autonome. Il Protocollo, siglato il 4 giugno 2014 e prorogato il 16 febbraio 2016, prevede un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome, che le banche e gli intermediari finanziari aderenti si sono impegnati ad attuare. In dettaglio, possono accedere al piano di interventi previsti dal Protocollo, le micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia: società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne. Vi possono accedere, infine, le lavoratrici autonome e le lavoratrici libere professioniste, appartenenti a qualsiasi settore, senza alcuna eccezione. Infine, non sono previsti limiti di età.

  Agevolazioni a favore delle micro e piccole nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 185/2000 e successive modificazioni, è stato emanato il D.M. 8 luglio 2015, n. 140 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze). Esso regola i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni riservate a micro e piccole nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile. I programmi di investimento sono agevolati con un finanziamento a tasso zero, a copertura del 75% delle spese ammissibili. I progetti finanziabili dovranno essere caratterizzati da elementi quali: a) l'adeguatezza e la coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa; b) la capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale; d) le potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing; e) la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili. L'art. 23 del citato D. Lgs. n. 185/2000 attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo.

Dati statistici sulle imprese femminili

Secondo i dati tratti dal 3° Rapporto nazionale sulla imprenditoria femminile "Impresa in genere" di Unioncamere, al 21 giugno 2016 le imprese femminili si attestano a 1.312.000 (il 21,7% del totale), dando lavoro a quasi 3 milioni di persone.

Tra il 2010 e il 2015, l'aumento delle imprese femminili (+35.000) rappresenta il 65% dell'incremento complessivo dell'intero tessuto imprenditoriale italiano (+53.000 imprese) nello stesso periodo. Le imprese femminili si caratterizzano per essere più dinamiche (+3,1% il tasso di crescita nel periodo a fronte del +0,5% degli imprenditori uomini), ma anche sempre più digitali e innovative, più giovani, più multiculturali: tra il 2010 e il 2015, le imprese femminili legate al mondo digitale sono aumentate del 9,5% contro il +3% del totale.

In valori assoluti, il settore dell'Information and Communication Technology (ICT) a trazione femminile è aumentato di circa 1.800 unità, passando dalle 18.700 del 2010 alle 20.500 del 2015. Anche nel mondo delle startup innovative i progressi sono evidenti: se nel 2010 le startup innovative femminili erano solo il 9,1% del totale, nel 2014 sono diventate il 15,4%, pari a circa 600 imprese. Tra le attività maggiormente diffuse, la produzione di software e consulenza informatica (pari al 24,3% del totale delle start up femminili), ricerca e sviluppo (17,4%) e fornitura di servizi di ICT (13,7%).

Nel complesso, l'universo dell'impresa femminile riflette lo stesso processo di terziarizzazione in atto in tutto il sistema produttivo nazionale: le aziende "rosa" nei servizi sono aumentate in 5 anni del 6,2% (+42.500) mentre sono diminuite del 13,4% (-32.600) nel settore primario e dell'1% (-800) nel manifatturiero.

Nel terziario l'aumento delle imprese femminili ha riguardato quasi tutti i comparti, a cominciare da turismo (+17,9%; +15.200), sanità-assistenza sociale e istruzione (+21% in entrambi i casi; rispettivamente +2.100 e +1.300), cultura-intrattenimento (+12,8%; +1.700).

Nel manifatturiero, avanza l'alimentare grazie all'aumento del 13% di imprese femminili.

La maggiore velocità di espansione delle imprese guidate da donne, rispetto a quelle maschili, si riscontra in tutte le aree del paese: Nord-Ovest (+3,4 contro -0,5%), Nord-Est (+2,6 contro -2,6%), Centro (+6,3 contro +4%), Meridione (+1,4 contro +0,8%).

Tra le caratteristiche del sistema produttivo al femminile anche la più diffusa presenza di giovani e di donne provenienti da altri Paesi. Quasi 14 imprese femminili su 100 sono guidate infatti da under 35 (circa 178mila in valore assoluto), a fronte delle circa 10 su 100 tra le imprese maschili. Nel 2014, poi, le imprese straniere femminili sono più di 121mila (9,3% del totale delle imprese capitanate da donne), mentre tra quelle maschili le imprese straniere sono l'8,5% del totale. Ampia la presenza straniera nel settore della moda, dove quasi 30 imprese su 100, fra quelle femminili, sono straniere (quasi 10mila in valore assoluto), mentre sono solo 17 su 100 tra quelle maschili. Cina, Romania e Marocco sono le comunità straniere prevalenti all'interno dell'economia femminile del Paese. Le imprenditrici cinesi primeggiano nel sistema moda e in quello dei servizi. Le comunità imprenditoriale rumena e marocchina, invece, nel settore delle costruzioni.

Per quanto mediamente piccole di dimensioni (sono 2,2 gli addetti medi per impresa nel caso delle aziende femminili contro i 3,9 di quelle maschili), le imprese femminili danno un contributo formidabile all'occupazione del Paese.

Sono quasi 3 milioni gli addetti che lavorano all'interno delle attività a trazione femminile, pari al 13,4% del totale degli addetti nel settore privato.

Anche sotto il profilo occupazionale la crisi è stata un po' meno dura per le donne. Tra il 2010 e il 2014, secondo i dati Istat, l'occupazione femminile è aumentata (+1,7%; pari a +156mila lavoratrici), dimostrandosi in controtendenza rispetto alla flessione subita da quella maschile (-3,8%; -498 mila). Marcato soprattutto l'aumento delle occupate laureate (+15,8%; +324mila), superiore alla corrispondente media Ue (+14,3%). A questa dinamica si contrappone la contrazione delle occupate con al massimo la licenza media (-8,2%; -205mila) e il lieve incremento di quelle con diploma (+0,8%; +37 mila).

L'occupazione giovanile femminile (15-34 anni), però, ha subito una significativa flessione (-15,4%; -392 mila in valori assoluti) che, per quanto più contenuta di quella maschile (-18,8%), si è dimostrata ben più elevata della media europea (-4,4%).

Ad oggi, comunque, tutte le classifiche relative al lavoro femminile vedono l'Italia in posizioni critiche: il nostro Paese registra uno dei tassi di disoccupazione femminile più elevati (13,8% nel 2014), peggiori solo in Grecia, Spagna, Croazia, Cipro e Portogallo. Solo la Grecia sta peggio di noi nella classifica Ue per tasso di occupazione femminile, mentre nella classifica per tasso di inattività femminile, l'Italia è al secondo posto, dopo Malta, con una quota del 45,6% (a fronte di una media Ue del 33,5%).

Il tasso di inattività, poi, calcolato sulle motivazioni legate a impegni e responsabilità di famiglia (accudimento figli, cura di persone non autosufficienti o anziani.), è per l'Italia superiore alla media europea (11,3 contro 8,3%). E' il terzo valore più elevato fra i 28 paesi comunitari.

Come rilevato nel corso dell'Audizione del Presidente dell'Istat presso la I Commissione della Camera dei deputati, tenutasi lo scorso 25 ottobre 2017 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini, le donne imprenditrici sono 686.389 e rappresentano il 26% del totale degli imprenditori. Circa un terzo (32,1%) delle imprenditrici è titolare di imprese con dipendenti, mentre il resto è composto da lavoratrici in proprio. La quasi totalità delle lavoratrici in proprio (92,1%) è attiva nel settore dei servizi e, in particolare, nel settore "Altri servizi" (che comprende, tra gli altri, i servizi di ristorazione, commercio e alloggio) e nel settore "Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza". Relativamente più attive nel settore manifatturiero le imprenditrici con dipendenti, in particolare nella "Manifattura a bassa tecnologia".

A tale riguardo, nella medesima audizione si è posto l'accento sul contributo che le donne apportano alla nuova imprenditoria: il 28,4% dei nuovi imprenditori con dipendenti è donna, quota che sale al 30% tra i lavoratori in proprio. Di queste quasi la metà (48,4%) si colloca nei settori dei Servizi tecnologici e di mercato ad alta conoscenza, contro il 39,0% dei neo-imprenditori uomini. Tra gli imprenditori con dipendenti, la differenza di genere nei settori ad alta intensità di capitale è praticamente nulla (17,1% di donne e 17,5% di uomini). Le nuove imprenditrici sono un po' più giovani rispetto ai neo imprenditori, sia tra i lavoratori in proprio (le neo-imprenditrici donne 25-34enni sono il 35,7%, contro il 29,9% degli uomini) sia tra gli imprenditori con dipendenti (22,6 contro 20,5%). In considerazione dei più alti livelli di istruzione delle giovani donne, le neo imprenditrici, oltre ad essere più giovani, sono anche più istruite, anche perché maggiormente inserite in comparti dei servizi in cui l'istruzione è un requisito necessario per l'ingresso nel mondo imprenditoriale. Le maggiori differenze si riscontrano nel possesso di una laurea magistrale: la quota di donne è superiore a quella di uomini, sia tra i lavoratori in proprio (33,6% contro 21,0%), sia tra gli imprenditori con dipendenti (11,7% contro 10,7%).

A tale proposito, appare utile segnalare quanto rilevato dall'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere – Infocamere e pubblicato in un comunicato del 23 giugno 2017 in ordine alla più alta presenza di donne a capo delle imprese nel Mezzogiorno. L'indagine, come si evince dalla tabella che segue, evidenzia che le donne imprenditrici del Sud, forti di oltre 474.000 presenze, rappresentano il 36% delle imprese femminili presenti nel nostro Paese. Inoltre, il loro "peso" sull'insieme del tessuto produttivo delle regioni meridionali è maggiore rispetto alle altre circoscrizioni territoriali. Nel Mezzogiorno, infatti, il tasso di femminilizzazione (il rapporto tra il totale delle imprese e la componente femminile) raggiunge quasi il 24%, ossia circa 2 punti percentuali in più del dato medio nazionale (21,75%), ma anche un punto percentuale in più rispetto al Centro (dove si contano 299.000 imprese, con un tasso di femminilizzazione del 22,57%) e quasi 4 punti percentuali in più rispetto al Nord-Est (oltre 231.000 imprese, pari al 20,03% del totale) e al Nord-Ovest (quasi 312.000, con un tasso di femminilizzazione del 19,92%). Il Mezzogiorno è presente con 7 regioni nelle prime 10 posizioni della graduatoria delle imprese per tasso di femminilizzazione: il Molise ha 9.853 imprese guidate da donne (il 28,11% del totale), la Basilicata ne ha 15.956 (il 26,71%), mentre l'Abruzzo ha 37.916 imprese guidate da donne (il 25,78%). Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto sono le regioni nelle quali, al contrario, le imprese a trazione femminile incidono in maniera minore sul totale.

 

Interessante segnalare, al riguardo, quanto recentemente evidenziato in un Comunicato di Unioncamere del 1° settembre 2017, con riferimento all'età media delle donne imprenditrici: le donne d'impresa, alla data del 30 giugno 2017, sono "due volte giovani", sia per data di avvio dell'attività sia per incidenza di imprenditrici under 35. Dal 2010 ad oggi sono state create 4 imprese femminili su 10 (solo 3 su 10 imprese maschili, invece, hanno meno di 7 anni). Inoltre, le 162.000 attività guidate da imprenditrici under 35 sono più del 12% del totale delle aziende a trazione femminile (1.325.438), mentre, tra gli uomini, sono l'8,5%. Le 554.000 imprese femminili nate negli ultimi 7 anni stanno lentamente modificando la mappa settoriale e geografica del "fare impresa" delle donne. Si evidenzia, infatti, che alcuni settori in cui la presenza femminile è sempre stata piuttosto consistente sembrano ridurre la propria appetibilità. Primo tra tutti l'agricoltura, in cui si concentra il 16,3% della presenza femminile nell'impresa, ma che rappresenta meno dell'11% delle imprese guidate da donne nate dopo il 2010. Negli ultimi 7 anni si è lievemente rafforzata la componente imprenditoriale delle donne nel turismo e nel commercio, con oltre 64.000 imprese nell'alloggio e nella ristorazione, 26.000 nel noleggio e nelle agenzie di viaggio e 155.000 nel commercio. Queste, complessivamente, rappresentano quasi il 45% delle imprese femminili create dal 2010. Tra le imprenditrici "matricole" aumenta poi l'inclinazione a cimentarsi in alcuni settori dei servizi a minor partecipazione femminile: oltre 13.000 le imprese femminili post 2010 nelle attività finanziarie e assicurative, più di 18.000 nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, poco meno di 11.000 nei servizi di informazione e di comunicazione.

La Tabella seguente suddivide le imprese femminili e maschili per anno di iscrizione.

La Tabella seguente suddivide invece le imprese femminili e maschili per regione e tasso di femminilizzazione.

Un focus sul settore turistico

 

Secondo quanto emerge da un'Analisi elaborata da Confcommercio e Unioncamere/Isnart del 27 ottobre 2017 sulle imprese femminili nel settore del turismo, presentata in occasione del 4° Forum di Terziario Donna Confcommercio, in Italia, nel secondo trimestre del 2017, svolgono attività turistiche oltre 459.000 imprese, pari al 7,6% delle imprese totali. Di queste, il 29,7% - quasi una su tre – è gestito da donne, contro un tasso medio di femminilizzazione pari al 21,8%. Considerando, invece, l'insieme delle imprese femminili presenti nel sistema economico italiano, quelle incentrate su attività ricettive, ristorative e di intermediazione turistica rappresentano complessivamente oltre il 10% delle imprese totali. Dal 2015 ad oggi, le imprese femminili nel turismo segnano un +4,9%, contro una crescita complessiva della filiera pari al +4,2%: trend a cui contribuisce soprattutto la performance del Sud. In valore assoluto, le imprese femminili nel settore sono più numerose a Roma (10.622 imprese femminili), Milano (5.597), Napoli (5.400), Torino (4.471), Brescia (3.262), Salerno (2.967), Bolzano (2.606), Firenze (2.367), Verona (2.322) e Genova (2.266). Sul totale delle imprese femminili attive nel turismo, l'81,3% è costituito da attività di ristorazione, il 13,8% da servizi di alloggio e il 5% attiene ai servizi di intermediazione svolti da agenzie di viaggio e tour operator.

La Tabella seguente evidenzia, in valori assoluti e in percentuale, il tasso di femminilizzazione in relazione alle imprese femminili nel settore del turismo e negli altri settori.

 
Misure finanziarie per le imprese
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01/03/2018

Numerosi interventi, legislativi e non, hanno inteso favorire il sistema imprenditoriale italiano anche sotto il profilo delle fonti di finanziamento, in considerazione dell'andamento del credito bancario e delle conseguenze della crisi economico-finanziaria.

Già i decreti-legge sviluppo (decreto-legge 83 del 2012) e sviluppo-bis (decreto-legge n. 179 del 2012) avevano aperto alle società non quotate la possibilità di accedere alla raccolta del capitale di debito. Con la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari, dunque, anche alle società italiane non quotate è stato consentito il ricorso all'emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali. Le PMI sono state così incentivate a ricorrere ai canali extrabancari di finanziamento (mediante emissione di cd. minibond, ovvero bond di PMI). Per i dati sulla diffusione del fenomeno si rinvia al sito dell'Osservatorio Minibond gestito, tra gli altri soggetti, dal Politecnico di Milano.

Con il  decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12) l'utilizzo dei predetti strumenti è stato rafforzato, in particolare incentivando l'investimento negli stessi da parte di fondi pensione e compagnie. Successivamente, il decreto-legge n. 91 del 2014 ha modificato il regime fiscale dei proventi derivanti dai predetti strumenti (articolo 21) consentendo di applicarvi un'imposta sostitutiva al 26 per cento (in luogo della ritenuta), a specifiche condizioni.

I sopra richiamati provvedimenti hanno inoltre introdotto un regime fiscale di favore applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate dalle società di progetto, per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012 ). Gli interessi derivanti dai predetti titoli sono assimilati ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%; vi è una disciplina agevolata, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond.

Il  decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12) ha poi introdotto un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.  Tale finalità è stata perseguita mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999, che ha tra l'altro semplificato le procedure di cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA.

Nel solco dei predetti interventi, il legislatore ha progressivamente modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle concessioni di finanziamento a medio e a lungo termine. In primo luogo (decreto-legge n. 145 del 2013) il regime dell'imposta sostitutiva è stato reso opzionale; esso è stato esteso alle operazioni di finanziamento strutturate e, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano di tale regime agevolato, è stato reso applicabile anche alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti, nonché ai trasferimenti di connesse garanzie. E' stato anche ampliato il novero dei soggetti ammessi a fruire di tale regime. Inoltre (articolo 7-quater del decreto-legge n. 193 del 2016, commi 33-35) il legislatore ha semplificato la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta.

Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire la concessione di credito alle imprese, autorizzando determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. fondi di credito diretto). Inoltre il provvedimento (articolo 22) ha autorizzato le imprese di assicurazione e le società di cartolarizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento, a specifiche condizioni.  E' stato parallelamente introdotto un regime fiscale di favore (con esenzione di ritenuta alla fonte) per gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione ed organismi di investimento collettivo del risparmio. Il decreto-legge n. 3 del 2015 ha esteso tale regime fiscale anche agli OICR che fanno ricorso alla leva finanziaria.

La legge di bilancio 2018 prevede un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno (commi 89-92). Inoltre, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi (commi 260-266).

Con riferimento alle misure di natura convenzionale, è stato prorogato al 31 luglio 2018 l'Accordo per il Credito stipulato nel 2015 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni d'impresa, volta a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), che si inserisce sulla traccia dei precedenti accordi.

Anche tale accordo ottempera alle prescrizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246 della legge n. 190 del 2014).

L'Accordo prevede tre iniziative:

  • imprese in ripresa, che consente alle  PMI in bonisdi sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, ad allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario;
  • imprese in sviluppo, che consente alle banche aderenti di costituire dei plafond individuali destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi;
  • imprese e PA,  volto ad accelerare i pagamenti della PA nei confronti delle piccole e medie imprese.
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Investimenti a lungo termine e piani individuali di risparmio (PIR)
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01/03/2018

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) sono state introdotte agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI.

Tale scopo è stato perseguito anzitutto detassando i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese, se effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura agevolata, ovvero nella misura fissa di 200 euro.

Inoltre, sono esentati da tassazione i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, se derivano da investimenti effettuati nei cd. piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (c.d. PIR), per beneficiare dell'esenzione, devono essere detenuti per almeno 5 anni: si tratta di investimenti nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Con successive disposizioni (contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017) è stato precisato il regime fiscale applicabile in caso di cessione degli investimenti prima del quinquennio; il  provvedimento ha inoltre consentito l'investimento nei PIR anche da parte delle casse di previdenza e dei fondi pensione, con l'applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione, a specifiche condizioni. Inoltre, per i predetti enti, gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge per le persone fisiche.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 73) ha previsto che gli enti di previdenza e i fondi pensione, nell'ambito degli investimenti a lungo termine, possano investire somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer to peer lending), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

La medesima legge (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 80) ha inoltre ammesso tra le imprese in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR anche quelle imprese che svolgono un'attività immobiliare.

 

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Principali provvedimenti fiscali sulle imprese
01/03/2018

Nel corso dell'attuale legislatura sono stati adottati vari provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società, i principali dei quali sono:

  • la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento, a partire dal 2017 (prevista dalla legge di stabilità 2016);
  • il maxi-ammortamento e l'iperammortamento;
  • l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE);
  • l'imposta sul reddito d'impresa (IRI)
  • il credito d'imposta beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno
  • il credito d'imposta in ricerca e sviluppo
  • il patent box.

Per approfondimenti su tali misure si rimanda a quanto descritto nei temi Tassazione del settore produttivo e Crediti d'imposta per imprese, cultura e ricerca.

Il maxi ammortamento e l'iper ammortamento

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione temporanea agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, realizzati a partire dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016, attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto pari al 40% (il cosiddetto maxi o super ammortamento). L'agevolazione ha effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato - tranne che per taluni beni - la disciplina relativa al super ammortamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018).

La stessa legge introduce, accanto al maxi ammortamento, una nuova disciplina che prevede la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura "rafforzata" per:

  • gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, come sopra indicato, entro il 30 giugno 2018); si tratta di beni elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione (c.d. "iper ammortamento");
  • gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018), da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento; si tratta di beni come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, elencati nell'allegato B alla legge di bilancio 2017, precedentemente esclusi dalla disciplina del super ammortamento, per i quali la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (c.d. "maggiorazione relativa ai beni immateriali").

Per poter beneficiare dalla maggiorazione "rafforzata" i beni materiali e immateriali di cui ai predetti allegati A e B devono rispettare anche il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.(per approfondimenti, v. circolare Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2016 e risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 e circolare N.4/E del 30/03/2017).

 

L'Aiuto alla Crescita Economica

A partire dall'anno d'imposta 2011 è ammessa la deduzione dall'imponibile del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio e degli utili reinvestiti (decreto legge n. 201 del 2011, ‘Salva-Italia'). Il rendimento figurativo del capitale proprio, fissato al 3 per cento nel triennio 2011-2013, è stato successivamente elevato nel triennio 2014-2016 ed è stato infine ridotto al 2,3 per cento nel 2017 per essere fissato al 2,7 per cento a partire dal 2018 dalla legge di Bilancio 2017. L'articolo 7 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rideterminato, abbassandole, le aliquote ACE. In particolare, dall'ottavo periodo d'imposta della sua applicazione, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento in luogo del previgente 2,7 per cento. Inoltre la misura di aliquota disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6 per cento, in luogo del 2,3 per cento.

 

L'imposta sul reddito d'impresa (IRI)

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 547-548) ha introdotto la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017). Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 58) ha precisato il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività).

Per effetto della legge di bilancio 2018 (comma 1063), che ne ha differito di un anno l'applicazione, l'imposta è operativa dal 1° gennaio 2018.

Il credito d'imposta beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, prevede un'agevolazione pari al 20 per cento per le piccole imprese, al 15 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. 

L'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha elevato tali massimali portandoli a 3 milioni di euro per le piccole imprese e a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni quello per le grandi imprese. La stessa norma ha elevato il credito d'imposta alla misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero al 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

 

Il credito d'imposta in ricerca e sviluppo

Il decreto-legge n. 145 del 2013 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. In origine la misura prevedeva un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali in ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50 mila euro, per poter accedere all'agevolazione. La legge di stabilità 2015 ha modificato tale disciplina in più punti, in particolare riducendo l'aliquota dell'agevolazione (dal 50 al 25 per cento), salvo mantenerla al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative; ha aumentato l'importo massimo per impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa; ha ridotto la soglia minima di investimenti agevolabili da 50 mila a 30 mila euro. La medesima legge ha disposto che per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed ha eliminato il limite di fatturato delle imprese beneficiarie. La legge di bilancio 2017 ha esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta e ha disposto a decorrere dal 2017 l'incremento della misura dell'agevolazione dal 25 al 50 per cento. L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è stato elevato da 5 a 20 milioni di euro. Sono state rese ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato". Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

 

Il Patent Box

I commi 37-45 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una specifica disciplina agevolativa per alcuni beni immateriali d'impresa: le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd. patent box), consistente nell'esclusione dall'imponibile del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie dei predetti beni (tra cui i brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. E' stata contestualmente inserita una clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile, e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria (ruling internazionale).La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. Sul regime, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi con due circolari: la circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015 e la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016.Con il provvedimento del 6 maggio 2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito il riparto di competenza, tra i propri uffici, in ordine alle istanze di accesso al patent box.

 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
  • 1 focus
01/03/2018

Nel corso della XVII legislatura sono adottati alcuni interventi finalizzati al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

 

A livello nazionale, le politiche di sostegno all'internazionalizzazione sono gestite da un insieme di Ministeri e di Agenzie tecniche specializzate nei diversi tipi di intervento, che operano all'interno di una Cabina di regia per l'Italia internazionale, nella quale vengono elaborate le strategie programmatiche, attraverso un processo di consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e di coordinamento tra i diversi soggetti, nazionali e locali. La Cabina di regia per l'internazionalizzazione è co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico. Vi partecipano il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo (che co-presiede per le materie di propria competenza), il Ministro dell'economia e finanze, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, i Presidenti della Conferenza delle Regioni, di Unioncamere, Confindustria, Rete imprese Italia, Associazione bancaria italiana e Alleanza delle cooperative. I principali enti operativi sono, per i servizi reali, l'Italian Trade Agency (Ita-Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e, per gli strumenti di supporto finanziario, la Cassa depositi e prestiti (Cdp S.p.A.), società per azioni controllata dal MEF, a cui fanno capo anche la SACE, agenzia per l'assicurazione dei crediti all'export, e la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST).
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del Made in Italy, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare (cfr. infra).
La SIMEST S.p.A. è una società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività. Controllata al 76% dalla SACE e partecipata da banche e associazioni imprenditoriali, SIMEST persegue l'obiettivo di promuovere investimenti di imprese italiane all'estero e di sostenerli sotto il profilo tecnico e finanziario, concedendo finanziamenti a tasso agevolato per studi di fattibilità finalizzati a valutare l'opportunità di investire all'estero, realizzazione di strutture commerciali all'estero.
La SACE S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Nel 2012, ai sensi dell'articolo 23-bis del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-bis del D.L. n. 95/2012.

 

Tra gli interventi adottati nella XVII legislatura, si richiama in primis il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, la cui istituzione è stata prevista dall'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Il Piano è stato avviato nel 2015 e attuato negli anni successivi della legislatura. Per tale Piano, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha inizialmente stanziato complessivi 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Le risorse sono state successivamente implementate.

 

In particolare, il D.L. cd. "Sblocca Italia" (articolo 30, D.L. 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164) ha previsto l'istituzione del Piano in questione, demandandone l'adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare.

Il Piano è stato finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Le linee di intervento del Piano sono state individuate dalla norma di legge istitutiva e  successivamente specificate nella normativa attuativa (D.M. 20 febbraio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico che ha anche individuato, ai sensi del D.L. n. 133/2014, nell'ICE-Agenzia il soggetto principale competente all'attuazione del Piano stesso, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per le azioni più propriamente inerenti al sostegno al made in Italy agroalimentare).

Si tratta delle seguenti linee di intervento:

a)     iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b)     supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c)     valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)     sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)     realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f)       realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g)     sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

h)     realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i)       rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

j)       sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

I fondi stanziati dalla Legge di bilancio 2015, relativi all'annualità 2015, sono stati ripartiti (tra i diversi interventi con il D.M. 14 marzo 2015 e con il D.M. 7 aprile 2015). I Fondi 2015 sono stati peraltro integrati con l'articolo 8 del D.L. n. 185/2015 di ulteriori 10 milioni di euro a specifica destinazione: manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale  e realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding (rispettivamente, per 2 milioni di euro e 8 milioni di euro).

Si consideri, inoltre, che, sempre per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, una quota delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2015 per l'ICE - Agenzia è stata riservata all'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero. La riserva è stata pari a a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Le sopra indicate attività delle Camere di commercio nell'ambito del Piano Made in Italy sono state poi rifinanziate per 1 milione di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016, articolo 1, comma 58), nonché, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 501)  per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Inoltre, parte delle risorse stanziate per il Piano Made in Italy dalla legge di bilancio 2015, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è stata poi destinata a contributi a fondo perduto per i consorzi per l'internazionalizzazione, per il sostegno alle PMI nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani (la norma è stata attuata con il Decreto direttoriale del MISE del 23 dicembre 2016).

I consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese sono costituiti, in forma di società o consortile o cooperativa ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e ss. del codice civile, da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia. Possono parteciparvi anche imprese del settore commerciale, nonché enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.

 

Relativamente alle risorse stanziate per il Piano Made in Italy per l'annualità 2016, queste sono state ripartite e destinate alle finalità del Piano stesso con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2016.

Il Piano Made in Italy nel suo complesso è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio per il 2017. La medesima legge ha poi specificamente destinato un milione di euro per il 2017 al Ministero per lo sviluppo economico per le azioni da realizzare nell'ambito del Piano stesso.

Le risorse per il Piano per l'anno 2017, complessivamente stanziate dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio per il 2017, sono state successivamente ridotte per effetto dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2017, e sono state complessivamente pari a 148 milioni di euro e ripartite con D.M. 13 aprile 2017.

 

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha poi esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

 

Si rammenta in questa sede che, al di fuori della realizzazione del Piano Made in Italy, le Camere di commercio italiane all'estero, nel corso della legislatura, hanno ricevuto ulteriori finanziamenti, in particolare:

  • la legge di bilancio 2017 ha stanziato 500 mila euro per il 2017 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019;
  • la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 276, lett. g)) ha autorizzato un ulteriore milione di euro per il 2018.

 

Tra gli strumenti finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese si segnalano, infine, le misure previste dalla legge di bilancio 2018, la quale:

  • per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), autorizza  Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ad operare, quale istituzione finanziaria, effettuando finanziamenti, rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi (articolo 1, commi 260-266);
  • interviene sulla disciplina concernente l'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni е dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. n. 269/2003, con disposizioni concernenti: la garanzie da parte dello Stato per impegni assunti da SACE S.p.A. in relazione a settori strategici; la definizione con delibera CIPE delle operazioni е delle categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato; i criteri per il calcolo della remunerazione ricevuta da SACE S.p.A; l'istituzione di un Fondo a copertura della garanzia statale (articolo 1, comma 267).
  •  misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero (istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 e gestito da SIMEST) (articolo 1, commi 269-270).

 

 

 

 

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