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Temi dell'attività parlamentare

Impiego delle Forze armate nella tutela dell'ordine pubblico

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

Da ultimo Il comma Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.


 

 
Operazione strade sicure
14/02/2018

L'operazione "Strade Sicure" è iniziata il 4 agosto 2008, sulla base della legge 24 luglio 2008, nr. 125, di conversione del decreto legge n. 92/2008, che prevedeva la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o densamente popolate.

Il personale delle Forze Armate è stato posto a disposizione dei Prefetti, da questi è impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché in perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di Polizia http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/NazionaliInCorso/StradeSicure/Pagine/default.aspx

 Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato con appositi interventi normativi.

In particolare:

  1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
  2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
  3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
  4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali").
  5. fino al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 131 del 2016;
  6. fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016;

  7. fino al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 2015 del 2017;

 
Forze armate e controllo del territorio nella legge di bilancio per il 2018
  • 1 dossier
14/02/2018

Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

  1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
  2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
  3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente il comma in esame autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la  relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio (A.S. 2690) specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell'8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.

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