Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Regioni, autonomie e servizi pubblici locali
Elezioni regionali e amministrative 2015

Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni regionali in Campania, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Umbria, Veneto e le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. I comuni dove si è votato sono oltre mille.

 
Le elezioni regionali e amministrative del 31 maggio 2015
  • 1 dossier,
  • 2 risorse web
12/05/2015

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 è stata individuata nel 31 maggio la data di svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative, con eventuale ballottaggio, domenica 14 giugno.

Nella stessa data anche le elezioni nelle 7 regioni a statuto ordinario sono state fissate per il 31 maggio, con decreto del rispettivo presidente della giunta regionale (ad eccezione delle elezioni in Liguria indette con decreto del prefetto di Genova nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella regione Liguria).

L'individuazione di una data comune per regionali e amministrative è stata possibile con l'adozione del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 che ha previsto la possibilità di indire le elezioni regionali anche oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza dei consigli regionali (termine introdotto dalla legge di stabilità 2015) e precisamente nella domenica compresa nei successivi 6 giorni.

La norma ha reso più flessibile l'arco temporale entro il quale possono realizzarsi le condizioni per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali, il cosiddetto election day. Infatti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 98/2011, al fine di contenere le spese connesse con il procedimento elettorale, le elezioni che si devono svolgere nell'arco dell'anno devono tenersi, compatibilmente con le rispettive procedure, in una unica data.

Le elezioni del sindaco e del consiglio comunale hanno coinvolto complessivamente oltre mille comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia (in questa regione il turno elettorale è proseguito nella giornata del 1° giugno). Per l'elezione del sindaco e dei consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la normativa prevede un eventuale turno di ballottaggio (per i comuni siciliani il turno di ballottaggio prosegue nella giornata del 15 giugno).

Quanto alle elezioni regionali, solo la normativa elettorale della Regione Toscana prevede un eventuale turno di ballottaggio, che non avrà luogo in quanto il Presidente della Regione è risultato eletto al primo turno.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Il sistema elettorale nelle regioni
  • 1 focus
  • 8 risorse web
12/05/2015

La riforma costituzionale del 1999 (L.cost. 1/1999, che modifica gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione) ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Ciascuna regione, inoltre, adotta uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Nelle regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale – è questo il caso della regione Liguria - il sistema elettorale è disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge 108/1968; la legge 43/1995, l'articolo 5 della legge costituzionale 1/1999 ed infine la legge 165/2004, che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale.

Le regioni Campania, Marche, Toscana, Puglia, Umbria e Veneto hanno emanato proprie leggi elettorali che sostituiscono quasi integralmente la disciplina statale. Tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale per quanto le leggi regionali non dispongono diversamente.

I diversi sistemi elettorali, pur con delle differenze, hanno caratteristiche comuni. Essi conservano l'impianto proporzionale in circoscrizioni e l'esito maggioritario in sede regionale, delineato dalla riforma del 1995 e – ovviamente - l'elezione diretta del Presidente della Regione contestuale alla elezione del Consiglio regionale, introdotta nel 1999.

E' prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti, di consistenza variabile (tranne che in Umbria, dove invece è fisso) in relazione alla percentuale di voti o di seggi ottenuti dalla coalizione stessa. Nelle regioni Marche e Toscana, il premio di maggioranza è attribuito solo nel caso in cui la coalizione collegata al Presidente vincente abbia ottenuto una percentuale minima di voti, rispettivamente 34 e 40 per cento. Nella regione Toscana, inoltre, se nessuna lista o coalizione ottiene la percentuale di voti richiesta, si procede ad un turno di ballottaggio.

Tutti i sistemi prevedono l'espressione di uno o due voti preferenza per i candidati al consiglio regionale. In tutte le leggi elettorali emanate dalle regioni, infine, sono previste norme sulla rappresentanza di genere.

Focus
Documenti e risorse WEB
 
Il sistema elettorale nei comuni
  • 1 focus
  • 3 risorse web
12/05/2015

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario avviene con sistema integralmente maggioritario e votazione in un unico turno se si tratta di organi di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; con sistema proporzionale, correzione maggioritaria e doppio turno di votazione se la popolazione del comune è pari o superiore a 15.000 abitanti. In entrambi i casi l'elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale. La legge 215/2012 ha introdotto, da ultimo, due misure per favorire la rappresentanza di genere: la cd. doppia preferenza di genere - che consente all'elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza - e la cd. quota di lista, in base alla quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Focus
Documenti e risorse WEB