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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO

Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo.

  La Giunta per il Regolamento,
   visti gli articoli 128, 129, 133, 134, 135-bis, 135-ter, 136, 137, 138-bis, 139, 139-bis;
   vista la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 21 febbraio 1996 sulle modalità applicative delle norme del Regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo e le altre circolari ivi richiamate;
   considerato, in particolare, il punto 2.1 della suddetta circolare, laddove prevede che «Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986)»;
   ritenuto che un atto di sindacato ispettivo deve essere redatto in modo tale che il quesito risulti immediatamente e direttamente individuabile, dovendosi considerare le premesse e le motivazioni accessorie ed eventuali e che queste, conseguentemente, devono essere di dimensioni contenute e conformi alle caratteristiche indicate nelle circolari sopra richiamate;
   considerato che l'eccessiva lunghezza di un atto è di per sé sintomatica di una mancata osservanza dei suddetti parametri;
   considerata la necessità per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-bis di precisare il termine di presentazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo («entro la seduta del martedì precedente»);
   verificato che nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole e che riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi,
   esprime il seguente parere:
    1) Fermi restando gli altri criteri di ammissibilità previsti dalle norme vigenti e le relative prassi applicative, incluse quelle relative alla pubblicazione, gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo: la parte premissiva o motivazione è solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultronei o non essenziali alla costruzione della domanda.
    2) Si considera indice sintomatico dell'osservanza dei suddetti parametri il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto, al momento della presentazione, entro i seguenti limiti: per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-bis mille parole, per le altre interpellanze ottocento parole, per le interrogazioni a risposta Pag. 8immediata quattrocento parole e per gli altri tipi di interrogazioni seicento parole.
    3) Ove l'atto superi il limite fissato in misura pari o inferiore ad un quarto la pubblicazione dell'atto è sospesa fino all'accertamento della sua ammissibilità.
    4) Ove gli atti superino il limite indicato al punto 3), la Presidenza dichiara comunque l'inammissibilità dell'atto.
    5) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di parole consentite, gli atti devono essere presentati in formato digitale secondo le regole previste dalla Camera per la presentazione certificata degli atti parlamentari in formato elettronico; ove siano presentati in formato cartaceo, la pubblicazione è sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia immediatamente verificabile ictu oculi il rispetto dei limiti di cui al punto 2) e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità.
    6) Si ribadisce che le interrogazioni a risposta immediata devono consistere di una sola domanda, formulata in conformità ai parametri stabiliti all'articolo 135-bis, comma 3, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.
    7) Le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-bis sono presentate entro le 18 del martedì precedente al loro svolgimento nella medesima settimana.
    8) Le percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, sono pubblicate sul sito internet della Camera con cadenza bimestrale.