XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 marzo 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 696 ED ABB.

Pdl n.  696 e abb. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 57 minuti
Gruppi 5 ore e 3 minuti
    MoVimento 5 Stelle 1 ora e 2 minuti
    Lega – Salvini premier 48 minuti
    Partito Democratico 47 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti
    Fratelli d'Italia 35 minuti
    Liberi e Uguali 32 minuti
    Misto: 33 minuti
        Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 7 minuti
        Minoranze Linguistiche 7 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti
        +Europa-Centro Democratico 6 minuti
        MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 marzo 2019.

      Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frailis, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Pettazzi, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frailis, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Perego Di Cremnago, Pettazzi, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 12 marzo 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
      CATALDI: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n.  242, in materia di limiti del contenuto di tetraidrocannabinolo nella canapa coltivata per uso agricolo, alimentare e industriale» (1662);
      CATALDI: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168, concernente la formazione dell'albo dei consulenti tecnici per le sezioni specializzate in materia di impresa» (1663);
      PINI: «Disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi medici, ormonali, meccanici o di barriera e per il conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza» (1664);
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCOFIORE: «Modifica all'articolo 42 della Costituzione, in materia di disciplina della proprietà privata» (1665);
      DE FILIPPO e SIANI: «Norme per il sostegno della ricerca, della produzione dei farmaci orfani nonché della cura delle malattie rare e in favore delle famiglie con bambini affetti da tali malattie» (1666);
      FRAGOMELI: «Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.  119, in materia di salvaguardia del diritto all'istruzione dei minori non vaccinabili, e altre disposizioni concernenti la formazione di anagrafi vaccinali» (1667);
      ERMELLINO ed altri: «Modifiche agli articoli 614 e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, in materia di integrazione del trattamento economico accessorio e di riqualificazione del personale civile del Ministero della difesa» (1668).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge VALLASCAS ed altri: «Disposizioni per promuovere la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici» (693) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Chiazzese e Scanu.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:                            
          I Commissione (Affari costituzionali):
      BAZZARO ed altri: «Norme per il riconoscimento e la promozione del fenomeno sociale del controllo di vicinato» (1250) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» (1647).        
          II Commissione (Giustizia):
      BIGNAMI: «Delega al Governo per la revisione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, per la garanzia del diritto di accesso alla giustizia» (1262) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      FOTI e BUTTI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori» (1534)    Parere delle Commissioni I e V.
          VII Commissione (Cultura):
      BELOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n.  91, in materia di organizzazione e controllo delle società sportive professionistiche» (1220) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
      MOLINARI ed altri: «Disposizioni per lo svolgimento del torneo di tennis “ATP Finals” nella città di Torino» (1602) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          IX Commissione (Trasporti):
      ZANELLA ed altri: «Modifiche agli articoli 41 e 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di durata del periodo di accensione della luce gialla semaforica nonché di fermo amministrativo dei veicoli nel caso di guida senza patente» (1613) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
          X Commissione (Attività produttive):
      MOLINARI ed altri: «Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale» (1631) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XIII e XIV.
          XI Commissione (Lavoro):
      POLVERINI e SANDRA SAVINO: «Disposizioni in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare» (1164) Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;
      VIETINA ed altri: «Istituzione di un tavolo tecnico per la promozione dell'adeguamento del trattamento economico dei docenti» (1249) Parere delle Commissioni I, V e VII.
          XIII Commissione (Agricoltura):
      VIVIANI ed altri: «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale» (1636) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
      CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio» (1286) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di inchieste parlamentari a Commissioni in sede referente.

      A norma dell'articolo 72 del Regolamento, su richiesta della II Commissione (Giustizia) e della III Commissione (Affari esteri), le seguenti proposte di inchiesta parlamentare – già assegnate alla III Commissione (Affari esteri) – sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
          PALAZZOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc. XXII, n.  17) – Parere delle Commissioni I e V;
          SABRINA DE CARLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc. XXII, n.  36) – Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 11 marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2019) 126 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Gambia (COM(2019) 132 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
          Relazione della Commissione al Consiglio concernente la valutazione del regolamento (UE) 2016/369 sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2019) 133 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Gambia e del relativo protocollo di attuazione (COM(2019) 134 final e COM(2019) 135 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 134 final – Annex e COM(2019) 135 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17 (COM(2019) 96 final);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione 9784/17 (COM(2019) 97 final);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 all'accordo (COM(2019) 121 final);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 4 all'accordo (COM(2019) 122 final);
          Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato (COM(2019) 124 final);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.  1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2019) 125 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 23 marzo 2018, a pagina 85, seconda colonna, dalla quarta alla dodicesima riga, e nell'Allegato A al resoconto della seduta del 26 giugno 2018, da pagina 7, seconda colonna, terzultima riga, a pagina 8, prima colonna, quinta riga, deve leggersi: «Modifiche agli articoli 31, 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione alle cariche di Presidente della Repubblica e di membro del Parlamento» e non: «Introduzione dell'articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento», come stampato.

PROPOSTA DI LEGGE: GALLO ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112, NONCHÉ INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 42-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, IN MATERIA DI ACCESSO APERTO ALL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA (A.C. 395-A)

A.C. 395-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n.  1.

A.C. 395-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
      4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
          b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

      4-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo.

A.C. 395-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      « 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:
          « a) al momento della prima pubblicazione, oppure
          « b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali»;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      « 3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni con modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
          a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati gestite, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali;
          b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche di dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi software. Il decreto individua altresì il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
          c) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca»;
          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      « 3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, i pareri del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      « 4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
          e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
      « 4-sexies. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole: “è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è incrementato di 174,11 milioni di euro per l'anno 2020”.
      4-septies. Alla copertura dell'onere recato dal comma 4 si provvede:
          a) quanto a un milione di euro per l'anno 2019, a valere su quota parte delle risorse iscritte, per il medesimo anno 2019, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, in ragione dei tempi effettivi delle assunzioni ivi previste;
          b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 4-sexies;
          c) quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

      2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n.  633, è inserito il seguente:
      «Art. 42-bis.1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
      2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: su periodici aggiungere le seguenti: a carattere scientifico che pubblichino almeno due numeri ogni anno.
1. 50. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, alinea, terzo periodo, dopo le parole: scelti individualmente dall'utente aggiungere le seguenti:, corredati di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.
1. 51. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: senza fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici, istituzionali o disciplinari con le seguenti: , anche in archivi elettronici, istituzionali o disciplinari, senza fini di lucro.
1. 52. Fusacchia, Magi, Tabacci.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole da: entro sei mesi fino a: opere nelle con le seguenti: nel più breve tempo consentito dalle politiche sull'accesso aperto dei periodici di prima pubblicazione; a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la ripubblicazione dovrà avvenire entro dodici mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche ed entro diciotto mesi per le.
1. 53. Palmieri.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera b), sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera, sostituire la parola: dodici con la seguente: diciotto.
1. 12. Mollicone.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
      «2-ter. Il numero di accessi ai risultati e il numero di accessi ai dati delle ricerche di cui al comma 2 concorrono alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonché della produzione scientifica dei ricercatori.
      2-quater. Le università promuovono la pubblicazione, mediante le modalità di cui al comma 2, di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza nonché delle singole unità di ricerca. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo speciale, di seguito denominato “Fondo pubblicazioni giovani ricercatori” ripartito annualmente tra le università statali sulla base del numero di progetti di ricerca assegnati a giovani ricercatori e di pubblicazioni inerenti ai relativi progetti. Il fondo può essere alimentato anche con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero economia e finanze.
      2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui ai commi 2-ter e 2-quater
1. 54. D'Ettore.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
      «2-ter. Il numero di accessi ai risultati e il numero di accessi ai dati delle ricerche di cui al comma 2 concorrono alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonché della produzione scientifica dei ricercatori.
      2-quater. Le università promuovono la pubblicazione, mediante le modalità di cui al comma 2, di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza nonché delle singole unità di ricerca.
      2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui ai commi 2-ter e 2-quater
1. 55. D'Ettore.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
      «2-ter. I costi sostenuti anche in compartecipazione per la pubblicazione dei risultati e dei dati delle ricerche di cui al comma 2 sono assunti dagli istituti universitari e dai centri per la ricerca che devono indicare in maniera esplicita nel progetto di ricerca le risorse destinate alla diffusione della conoscenza ad accesso aperto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.»
1. 56. Saccani Jotti, D'Ettore, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
      «2-ter. Possono accedere in qualità di utente ai risultati e ai dati delle ricerche di cui al comma 2 anche i dipartimenti universitari nonché le singole unità di ricerca definite in ambito universitario. Le disposizioni attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 3.»
1. 57. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
      «2-ter. In attuazione della raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate disposizioni volte a garantire che le informazioni sugli accordi conclusi tra enti pubblici, o gruppi di enti pubblici, ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica siano rese pubbliche.»
1. 58. Fusacchia, Magi, Tabacci.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
      «4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
          b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.

          4-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
1. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Al comma 2, capoverso 42-bis, comma 1, primo periodo sopprimere le parole: pubblicata in un periodico,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo:
          sopprimere le parole: nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari con accesso aperto,
          sostituire le parole: dopo non più di sei con le seguenti: trascorsi sei.
          sostituire le parole: dopo non più di un anno con le seguenti: trascorso un anno.
1. 59. Fusacchia, Magi, Tabacci.

      Al comma 2, capoverso 42-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o comunque dopo non più fino alla fine del periodo, con le seguenti: dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, che non può essere superiore a dodici mesi per le discipline scientifiche, tecniche e mediche e a diciotto mesi per le scienze umane e sociali.
1. 60. Palmieri.

A.C. 395-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
      in sede di discussione della proposta di legge C 395-A «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica», presentata il 27 marzo 2018
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera a) del testo in esame affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alle ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate, in tutto o in parte superiore al 50 per cento, con fondi pubblici;
              lo stesso testo prevede che l'accesso aperto si realizzi rendendo le opere scientifiche accessibili a titolo gratuito anche tramite ripubblicazione in archivi elettronici istituzionali o disciplinari;
              la proposta di legge prevede la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche;
              ad oggi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), come ribadito nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (decreto ministeriale n.  120 del 2016), utilizzano le banche dati citazionali proprietarie Scopus dell'editore commerciale Reed-Elsevier, e World of Science (WoS) della società privata Clarivate Analytics, per le procedure di valutazione della qualità della ricerca (VQR) così come per le procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN);
          considerato che:
              l'accesso alle suddette banche dati avviene con utilizzo di risorse pubbliche, sia del Miur, sia di Anvur sia di università e istituti di ricerca;
              i singoli ricercatori non possono avere gratuitamente accesso ai dati (indicizzazione degli articoli, citazioni) contenuti nelle banche dati citazionali summenzionate, e in base ai quali sono sottoposti alle suddette procedure di valutazione (fatta salva la possibilità di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano per l'abilitazione scientifica nazionale tramite l'apposita procedura ministeriale);
              l'intero impianto della proposta di legge prevede una progressiva transizione verso il modello open access, inclusa la creazione di nuove banche dati a gestione pubblica, in linea con raccomandazione della Commissione (UE) n.  2018/ 790, del 25 aprile 2018;
              la limitazione per decreto a due sole banche dati citazionali ingenera un duopolio legale che compromette in modo permanente la concorrenza;
              le informazioni sugli accordi conclusi con gli editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica non sono pubbliche;
              l'accesso aperto anche ai dati citazionali è oggetto di numerose iniziative nazionali ed internazionali, come l'Initiative for Open Citations (I4OC), promossa fra gli altri dal Publications Office of the European Union, e OpenCitations, co-promosso dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

impegna il Governo:

          a provvedere, entro 24 mesi e in attuazione della raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, all'adozione di disposizioni volte a garantire che le informazioni sugli accordi conclusi tra enti pubblici, o gruppi di enti pubblici, ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica siano rese pubbliche;
          a provvedere ad un graduale superamento, entro 24 mesi, dell'uso esclusivo delle banche dati citazionali Scopus e WoS negli esercizi di valutazione dell'agenzia stessa, così come nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, e a procedere, attraverso il Consorzio in house CINECA, alla predisposizione dell'Anagrafe di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n.  180 del 2008 convertito con la legge n.  1 del 2009, integrata con le pubblicazioni dei dottorandi, degli assegnisti e dei ricercatori degli enti di ricerca, al fine di costituire una banca dati pubblica gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e messa a disposizione dell'intero sistema Paese, il cui rafforzamento è peraltro previsto del testo in esame.
9/395-A/1. Fusacchia, Magi.


      La Camera,
          premesso che:
              limitare la definizione di «opera scientifica» nella nuova disposizione introdotta nella legge sul diritto d'autore all’«articolo su periodico» restringe notevolmente il suo campo di applicazione, limitandosi ad una specie «in via di estinzione»;
              rimangono così esclusi tutti gli altri prodotti di ricerca, che siano i dati grezzi degli esperimenti o forme di diffusione della ricerca diversi dalla rivista;
              da questo punto di vista, la legge corre il rischio di nascere già vecchia, come avvenne per la legge 7 ottobre 2013, n.  112, che già all'epoca venne criticata a causa dell'eccessiva attenzione al prodotto «cartaceo»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il nuovo articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633 sul diritto di autore, parlando di «opera scientifica» anziché di «opera scientifica pubblicata su periodico».
9/395-A/2. Magi, Fusacchia.


      La Camera

impegna il Governo:

          ad adottare misure anche normative per fare in modo che:
              il numero di accessi ai risultati e il numero di accessi ai dati delle ricerche concorrano alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonché della produzione scientifica dei ricercatori;
              le università promuovano la pubblicazione di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza nonché delle singole unità di ricerca, istituendo a tal fine un apposito Fondo.
9/395-A/3. D'Ettore, Aprea.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in merito alla disciplina delle funzioni e del trattamento giuridico ed economico della magistratura ordinaria – 3-00611

      SCUTELLÀ, SALAFIA, SAITTA, D'UVA, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI e DIENI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          la magistratura onoraria da tempo riveste un ruolo complementare di fondamentale importanza nell'amministrazione della giustizia, vedendosi assegnata un grande carico di lavoro e intervenendo in modo decisivo anche nella gestione dell'arretrato che, come noto, caratterizza soprattutto l'area civile;
          in questo contesto, la riforma avviata con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116, pur mettendo mano alla materia, presenta diverse criticità, tra le quali, ad esempio, la forte tassazione dei compensi sull'intero importo percepito, il pagamento trimestrale dei compensi, l'assenza di misure previdenziali, il limite di durata dell'incarico, la mancata previsione di trasferimenti e, soprattutto, l'irragionevole unificazione dei ruoli, che non tiene conto minimamente delle funzioni svolte fino a quel momento, pregiudicando così le aspettative lavorative dei magistrati onorari in servizio e il loro legittimo affidamento su una professione svolta con continuità fino a quel momento;
          nel contratto per il governo del cambiamento, come noto, si prevede il riconoscimento del ruolo dei magistrati onorari tramite la modifica della cosiddetta «riforma Orlando», nonché misure concrete quanto al trattamento ad essi spettante –:
          quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato quanto alla delicata situazione illustrata in premessa e, in particolare, le iniziative urgenti che ritenga di adottare al fine del riconoscimento del ruolo dei magistrati onorari. (3-00611)


Orientamenti in ordine a possibili iniziative di semplificazione in materia di giustizia, con particolare riferimento al settore penale – 3-00612

      COSTA, GELMINI, BARTOLOZZI, CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, PITTALIS, SIRACUSANO e ZANETTIN. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          in questi mesi il Governo in carica ha basato la propria attività legata alla «lotta alla corruzione» sulla produzione di norme ad avviso degli interroganti demagogiche finalizzate ad aumentare le pene e a scardinare il «doppio binario» previsto dall'ordinamento, riconducendo alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione, misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione;
          ciò che sembra sfuggire all'attenzione dell'Esecutivo è che la lotta alla corruzione e al malaffare passa, soprattutto, attraverso una robusta azione di riduzione della burocrazia: da una parte, la complessità delle innumerevoli procedure per l'utilizzo delle risorse pubbliche e, dall'altra, le numerose disfunzioni e inefficienze del sistema amministrativo-burocratico rendono, infatti, la macchina statale particolarmente complessa e facile «preda» di agenti esterni, che certamente non operano per il bene dei cittadini;
          proprio sul fronte della semplificazione, il Governo ha disatteso tutte le promesse di questi mesi. Sulla riforma del codice degli appalti, necessaria per agevolare gli investimenti e accelerare il rilancio del settore delle costruzioni, ai continui annunci non ha fatto sino ad ora seguito alcun provvedimento: da ultimo, si ricorda il tentativo – fallito – di inserire alcune disposizioni all'interno del «decreto semplificazioni»;
          già nell'autunno 2018 era stato annunciato – da parte del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Luigi Di Maio – un taglio di «400 leggi inutili per semplificare la vita alle imprese» e, entro l'estate 2019, il «testo unico del lavoro»: anche su questo fronte, non si è visto nulla;
          sul tema della giustizia penale, dopo l'intervento in materia di prescrizione, ad avviso degli interroganti assolutamente irragionevole nell'economia del processo penale, si è ancora in attesa di una necessaria proposta di riforma per assicurare una ragionevole durata dei procedimenti e la tutela dei diritti individuali della persona che subisce il processo: ad oggi, non esiste alcuna commissione di studio ad hoc costituita presso il Ministero della giustizia, né testi ufficiali depositati, ma solo alcune bozze che circolano e che contengono deleghe praticamente «in bianco», a giudizio degli interroganti affatto rispettose del Parlamento e del ruolo del legislatore primario in materia penale –:
          nel quadro di più complessive esigenze di semplificazione, quali siano le linee di azione del Ministro interrogato in riferimento alle semplificazioni in materia di giustizia, con particolare riguardo al tema della giustizia penale. (3-00612)


Iniziative volte a prevedere deroghe al divieto introdotto dal decreto-legge n.  113 del 2018 in materia di circolazione in Italia di veicoli con targa estera, con particolare riferimento ai residenti nelle zone di confine – 3-00606

      PLANGGER, GEBHARD, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          nuove disposizioni normative – introdotte dal decreto-legge n.  113 del 2018 – sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera, prevedono il divieto a chi risieda in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato o noleggio;
          la sanzione va da 712 a 2.848 euro, fermo amministrativo del veicolo e confisca se entro 180 giorni non viene immatricolato in Italia o condotto al confine;
          la mancanza del documento che certifica il leasing, comodato o noleggio viene sanzionata da 250 a 1.000 euro, con obbligo di esibizione entro 30 giorni e fermo amministrativo del veicolo nel frattempo;
          tali norme sono state introdotte per bloccare gli abusi dei «furbetti» che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali, non pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative più basse, circolano con targhe estere;
          contraddittoria è la tolleranza rispetto alla concessione di autovetture in leasing o in locazione ai residenti e alle imprese italiane da parte di un'impresa costituita in altro Stato dell'Unione europea, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o effettiva; fattispecie consentita negli altri Paesi europei, ma temperata dall'obbligo della targa nazionale;
          le nuove disposizioni stanno producendo un pesante effetto collaterale: in Italia ora è vietato guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, anche occasionalmente;
          nelle zone di confine ciò comporta situazioni paradossali: si pensi ai parenti che non possono guidare l'auto perché immatricolata all'estero, mentre il proprietario è in visita di cortesia, lavoro o svago e che, per un malessere, maltempo o perché ha bevuto un bicchiere di troppo, non può essere riaccompagnato con la sua vettura a casa, magari a pochi chilometri di distanza;
          si rischia di creare situazioni inutilmente vessatorie e poco comprensibili, soprattutto ai cittadini che vivono nei territori di confine e che spesso sono abituati a oltrepassarlo frequentemente se non quotidianamente e per i frontalieri che hanno a disposizione un'autovettura di servizio della ditta estera per raggiungere dall'Italia il posto di lavoro –:
          se il Ministro interrogato non ritenga di adottare, con urgenza, le iniziative di competenza, al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in particolare per i residenti nelle zone di confine. (3-00606)


Iniziative volte a rivedere gli accordi Italia-Libia in materia di contrasto all'immigrazione illegale, al fine della salvaguardia dei diritti umani – 3-00607

      PALAZZOTTO e FORNARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          il 2 febbraio 2017 è stato sottoscritto il memorandum di intesa tra Italia e Libia;
          nel memorandum le parti si impegnano ad attivare azioni sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani e al contrabbando e del rafforzamento della sicurezza delle frontiere libiche;
          il memorandum, all'articolo 5, stabilisce che esso va realizzato nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani;
          per conseguire gli obiettivi del memorandum, è stato istituito un comitato misto composto da un numero di membri uguale tra le parti;
          il 2 luglio 2018 si è tenuta a Tripoli una riunione della commissione bilaterale italo-libica, dove si è affrontato il tema del passaggio dei migranti attraverso il territorio libico e, in sede di conferenza stampa, è stato definito un programma, chiamato «piano Salvini», che prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche;
          il 5 marzo 2019 il Ministro interrogato ha incontrato a Roma il Vicepremier libico Ahmed Maiteeq e, nel corso dei colloqui, come indicato dal comunicato del Ministero dell'interno, si sono affrontate anche le questioni relative all'immigrazione, a conferma del ruolo fondamentale del Ministro interrogato nei rapporti con la Libia sul tema dei migranti;
          secondo un rapporto dell'Onu, del dicembre 2018, nei centri libici sono trattenuti circa 6.800 migranti e richiedenti asilo e le loro condizioni vengono definite «tendenzialmente disumane», il rapporto parla di «terribili violenze e abusi perpetrati sui migranti ed i rifugiati commessi tanto da funzionari statali quanto da gruppi armati e trafficanti di esseri umani. Le atrocità includono uccisioni, detenzioni illegali, tortura, violenze di gruppo, riduzione in schiavitù e lavori forzati»;
          quanto sopra descritto è stato da ultimo raccontato nella trasmissione Piazzapulita su La 7, del 7 marzo 2019, con un approfondito reportage sulle condizioni dei migranti trattenuti nei campi di prigionia libici, nel quale, attraverso le testimonianze dirette dei migranti e dei loro carcerieri, sono state evidenziate continue e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate attraverso torture, stupri e uccisioni –:
          se il Ministro interrogato non ritenga, alla luce dei fatti esposti in premessa, per quanto di competenza, di adottare iniziative per rivedere gli accordi Italia-Libia, sospendendone l'esecuzione fino a quando il Governo libico non sarà in grado di garantire il rispetto dei diritti umani, evitando che l'Italia possa essere considerata complice delle violazioni sopra menzionate. (3-00607)


Effetti delle politiche del Governo in materia di immigrazione, con particolare riferimento al numero degli arrivi sulle coste italiane, nonché al numero e agli esiti delle domande di protezione internazionale esaminate – 3-00608

      MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          stando a quanto riportato ampiamente dalla stampa e per effetto delle politiche finora attuate dall'attuale Governo in tema di immigrazione, rispetto agli scorsi anni negli ultimi mesi si è assistito ad un drastico calo di ingressi illegali di migranti sulle coste italiane a seguito degli sbarchi, con una conseguente diminuzione anche del numero dei morti durante le traversate;
          tra le diverse misure adottate per contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani ad esso strettamente connesso, occorre sicuramente citare il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, e approvato in via definitiva dall'Assemblea della Camera dei deputati il 28 novembre 2018;
          tale provvedimento si è reso necessario per le gravi criticità di natura economico-sociale e per le rilevanti ricadute per la sicurezza del nostro Paese, evidenziatesi in questi ultimi anni a seguito di incontrollati e consistenti arrivi illegali di migranti sulle coste italiane;
          tra le numerose misure in esso previste, sono state introdotte, in particolare, nuove disposizioni sia in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, sia in tema di protezione internazionale, anche al fine di assicurare tempestiva, effettiva ed idonea protezione a chi ne ha diritto ed evitare un uso strumentale e distorto del diritto di asilo;
          è di tutta evidenza che il nuovo approccio alla gestione del fenomeno migratorio si sia reso necessario anche per le numerose istanze e richieste avanzate negli scorsi anni da parte degli enti locali per le difficoltà e il pesante impatto sui loro territori dovuti non solo all'elevato numero di sbarchi, ma anche al numero e alla prolungata presenza di richiedenti asilo in attesa dell'esito dell'esame della loro domanda da parte delle commissioni territoriali –:
          quali siano gli effetti delle misure finora adottate in tema di immigrazione, tra cui in particolare quelle contenute nel decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, avuto riguardo sia al numero degli arrivi sulle coste italiane, sia al numero e agli esiti delle domande di protezione internazionale esaminate finora dalle commissioni territoriali competenti. (3-00608)


Elementi e iniziative in ordine al fenomeno dei finanziamenti di alcuni Paesi arabi destinati in particolare a luoghi di culto islamici in Italia – 3-00609

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          sono sempre più numerosi i Paesi arabi, ma anche Turchia e Marocco, che, in particolare, finanziano con milioni di euro la costruzione di moschee in Italia;
          soltanto il Qatar, attraverso la Qatar charity foundation, per anni ha finanziato progetti per la costruzione di moschee e centri di indottrinamento e il suo progetto prevedeva 43 centri islamici, partendo dalla Sicilia;
          altri sono gli Stati interessati a finanziare progetti di islamizzazione in Italia, come Marocco, Turchia e Arabia Saudita e questo, chiaramente, anche per uno scopo politico e confessionale: avere moschee pagate dai sauditi significa avere centri di propagazione di una specifica ala islamica, conservatrice e profondamente legata alla monarchia wahabita;
          molte delle monarchie che stanno finanziando la diffusione del culto di Allah, per quanto consta agli interroganti, sostengono più o meno ufficialmente l'Isis e il terrorismo (sono noti, per esempio, i rapporti tra il Qatar e i Fratelli musulmani e altri gruppi islamisti in Medio Oriente), oltre a essere loro stessi Paesi in cui il concetto di democrazia e il rispetto dei diritti umani sono infinitamente lontani dalla nostra cultura;
          secondo le dichiarazioni di Mohammad Ben Abd Ul-karim Al-Issa, segretario della Lega musulmana mondiale, si tratterà di moschee ufficiali, ma i dubbi restano, soprattutto per la rete di legami internazionali che potrebbero celarsi dietro i muri di questi luoghi di culto;
          ogni moschea ha uno Stato finanziatore e ogni Stato finanziatore ha una sua idea di Islam che serve per portare avanti una sua politica;
          in assenza di una normativa severa contro il finanziamento estero delle moschee, l'istituzione di un albo degli imam e l'obbligo delle preghiere in lingua italiana, l'Italia rischia di diventare un laboratorio di guerre intestine alla fede musulmana;
          incidentalmente è di questi giorni la notizia dell'ingresso dell'Arabia Saudita nell'assemblea dei soci del Teatro alla Scala, a fronte di un finanziamento da 15 milioni di euro;
          in base a ciò che verrà deciso nelle prossime settimane, Mohammad bin Salmān sotto accusa per le ripetute violazioni dei diritti umani, potrebbe entrare come socio fondatore privato anche di un'altissima istituzione culturale quale la Scala di Milano, che da sempre ricopre la funzione pubblica di ambasciatore della cultura italiana nel mondo –:
          di quali elementi disponga il Governo e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato o intenda adottare per evitare possibili indebite ingerenze da parte di Stati arabi, o comunque apparentemente interessati a finanziare progetti di islamizzazione, con particolare riferimento ai luoghi di culto.
(3-00609)


Posizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito all'ipotesi di rivedere l'obbligo vaccinale quale requisito per l'ammissione a scuola – 3-00610

      ASCANI, DE FILIPPO, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, FRANCESCHINI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, CAMPANA, CARNEVALI, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73, cosiddetto «decreto vaccini», ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci, al fine di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni che ha determinato una copertura vaccinale media al di sotto del 95 per cento, la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta «immunità di gregge», per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati;
          il rispetto degli obblighi vaccinali è diventato un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, mentre dalla scuola primaria in poi bambini e ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dall'azienda sanitaria locale un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro;
          qualche giorno prima del 10 marzo 2019, entro la quale data, secondo la normativa attualmente in vigore, i dirigenti scolastici trasmettono alle aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti fino a 16 anni per l'anno scolastico successivo, il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lettera indirizzata alla Ministra della salute, chiedeva il differimento degli obblighi in scadenza, al fine di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia;
          nonostante sia stata rispettata la scadenza del 10 marzo 2019 le dichiarazioni del Governo continuano a preoccupare;
          la Ministra della salute ha dichiarato a la Repubblica di essere contro l'obbligo, ma che nella nuova legge verrà previsto solo in caso di coperture basse o epidemie;
          145 portavoce del MoVimento 5 Stelle di comuni e regioni hanno firmato un appello anti-obbligo promosso dal consigliere regionale del Lazio, Barillari, che su Facebook invita a segnalare al movimento e al garante dell'infanzia ogni abuso da parte di dirigenti scolastici che giocano a fare gli sceriffi;
          continua a diffondersi la preoccupazione di non voler tenere conto dei bimbi più fragili, ma di sostenere la posizione ideologica contraria alle vaccinazioni;
          i dati sulle coperture del 2018 dimostrano un incremento delle vaccinazioni –:
          quale sia la posizione del Ministro interrogato in merito alle intenzioni più volte annunciate dall'Esecutivo di rivedere l'obbligo vaccinale quale requisito per l'ammissione a scuola. (3-00610)