Camera dei deputati

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21 febbraio 1996: Lettera circolare sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di missioni (art. 46, comma 2)

La circolare reca la disciplina applicativa dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda l'individuazione degli incarichi per conto della Camera che danno luogo alle missioni, nonché il regime autorizzatorio della missione e le modalità pratiche per le relative comunicazioni. La disciplina qui prevista non riguarda la regolamentazione delle missioni ai fini della diaria.

In base all'articolo 46, comma 2, del regolamento possono essere considerati in missione (e quindi presenti ai fini del numero legale) i deputati che siano impegnati per incarico avuto dalla Camera fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio.

Questa disposizione è stata oggetto nel tempo di prassi interpretative estensive, nel senso che sono state comprese tra le missioni per incarico della Camera anche attività svolte da deputati per conto dei gruppi di appartenenza; tali incarichi esulano tuttavia dal significato proprio della dizione regolamentare, ponendosi in palese contrasto con la lettera e lo spirito della norma, intesa a circoscrivere i casi di missione ad attività direttamente legate ai compiti istituzionali.

In stretta aderenza con le prescrizioni regolamentari, non saranno pertanto autorizzate dalla Presidenza missioni per incarichi avuti dai gruppi parlamentare. In base al medesimo principio la Presidenza non considererà in missione deputati impegnati in riunioni di organi collegiali, in passato eccezionalmente autorizzate nei casi in cui tali riunioni fossero caratterizzate dalla partecipazione di soggetti esterni formalmente convocati (riunioni della Giunta delle elezioni in udienza pubblica; riunioni, di collegi di giurisdizione interna, commissioni di concorso).

La Presidenza autorizzerà, conclusivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, solo le missioni corrispondenti ad incarichi avuti dalla Camera e svolti fuori della sua sede secondo le modalità di seguito specificate:

1. Criteri per l'autorizzazione della missione

1.1 Le missioni sono autorizzate dal Presidente della Camera, cui vanno indirizzate le relative richieste. Le richieste di missione devono essere determinate nella loro durata e adeguatamente motivate.

1.2 Il Presidente della Camera autorizza la missione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del regolamento, nelle ipotesi di incarichi avuti dalla Camera fuori della sua sede. Sono perciò comprese tra le missioni quelle:

  • per incarico delle Commissioni. La missione, individuale o per delegazione, deve essere deliberata dalla Commissione, e autorizzata dalla Presidenza della Camera.Per le Commissioni d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 142 del regolamento, vi è soltanto un obbligo di previa informativa al Presidente della Camera;
  • per incarico connesso con l'esercizio di funzioni istituzionali da parte di titolari di cariche interne (membri dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti di Commissioni e di Giunte) o anche di singoli deputati. Le richieste di missione formulate a tale titolo devono pervenire al Presidente della Camera almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della missione ai fini della necessaria autorizzazione;
  • per incarico legato alla qualità di membro delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea UEO, del Consiglio d'Europa, della NATO e della CSCE. La missione si intende autorizzata in relazione a specifiche riunioni di queste Assemblee o di loro organi;
  • per incarico legato alla qualità di membro dell'Unione interparlamentare. La missione si intende autorizzata in relazione alla partecipazione a riunioni ufficiali o a delegazioni dell'Unione;
  • per incarico legato alla qualità di membro di commissioni governative o organi assimilati istituiti per legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La missione si intende autorizzata in relazione ad attività formali dell'organo comunicate preventivamente alla Presidenza della Camera.

1.3 Per i deputati membri del Governo:

la missione, essendo prevista dal regolamento per le ragioni del proprio ufficio, è comunicata alla Presidenza della Camera dal rappresentante del Governo interessato, che attesterà di essere impegnato per ragioni del proprio ufficio fuori della sede della Camera.

2. Comunicazioni relative alle missioni autorizzate. Revoca o decadenza delle missioni.

2.1 Le missioni relative a ciascuna seduta sono comunicate dal Presidente all'Assemblea all'inizio della seduta medesima (1).

2.2 Dopo la comunicazione delle missioni all'Assemblea ad inizio di seduta, sono comunque considerati presenti per la seduta medesima quei deputati che facciano risultare personalmente la loro presenza in Aula alla Presidenza ovvero prendano la parola o partecipino a votazioni qualificate. Il Presidente può sempre procedere all'appello dei deputati in missione.

Sede, 21 febbraio 1996

IL PRESIDENTE

PIVETTI

(1) Nota: a tal fine, a cura dei Servizi ed Uffici della Segreteria Generale di volta in volta competenti o, a seconda dei casi, dei deputati interessati, deve essere tempestivamente trasmessa al Servizio Assemblea una comunicazione in ordine all'effettivo esercizio della missione già autorizzata, con allegata la relativa documentazione. Tali comunicazioni devono pervenire al Servizio Assemblea almeno un'ora prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono. La comunicazione di ulteriori missioni per la stessa seduta può essere effettuata solo entro trenta minuti prima della eventuale ripresa pomeridiana della seduta, sempre che alla ripresa stessa non si pervenga a seguito di sospensione della seduta per mancanza del numero legale.